DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/94:

L.R. 3.04.1995 n. 25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e del gas GPL o similari” e successive modifiche e integra­zioni. - Concessione di costruzione e ge­stione - Comune di Prezza (AQ). Conces­sione contributo, reimpegno ed erogazio­ne 1ª rata annua di Euro 16.462,17.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DISPONE

1. Di    reimpegnare la somma di Euro 16.462,17, perente ai fini amministrativa, sul Cap. 156360/C/04, quale 1ª rata annua del contributo regionale assegnato al Comune di Prezza, in favore della so­cietà Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale concessionaria per la costru­zione e gestione del servizio di distribu­zione del gas metano del Comune di Prez­za, come da contratto di convenzione ci­tato in premessa.

 

2. Di    concedere, ai sensi della L.R. 03.04.1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune di Prezza (AQ) il contributo annuo, di durata quin­dicennale, dell’importo di Euro 16.462,17 pari all’8% della spesa massima di Euro 205.777,18 ammessa a finanzia­mento con deliberazione della Giunta Re­gionale n. 4929 del 27.12.1996, per la realizzazione, in concessione di costruzio­ne e gestione, del servizio di distribuzione del gas, destinato a servire un numero di utenze convenzionali, determinato secon­do i parametri di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. n. 25/95, pari a n. 101.

 

3. Di liquidare, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 16.462,17 in favore della società Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale concessionaria del Comune di Prez­za, con imputazione della spesa sul Cap. 156360/C/04.

 

4. Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 16.462,17 in favore della società Italgas S.p.A. con sede a Torino, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 – CIN T, ABI n. 05608, CAB n. 01000.

 

5. Di dare atto che l’impegno di spesa costi­tuisce quota parte dello stanziamento non coperto da mutui regionali.

Le successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di even­tuali interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente atte-stante il regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in diminu­zione conseguente alla minor spesa ricono­sciuta in sede di collaudo delle opere.

La quota definitiva del contributo regio­nale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.R. n. 25/95, in base al nu­mero delle utenze convenzionali di cui al-l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 25/95 e co­munque nel limite della spesa effettiva del-l’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo da approvare e trasmettere al Servizio compe­tente, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R.

n. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4 della L.R. n. 141/99, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento ha carattere de­finitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Pre­sidente della Repubblica nei termini rispetti­vamente di 60 giorni o 120 giorni dalla co­municazione, notificazione o piena cono­scenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio