DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/94:
L.R. 3.04.1995 n.
25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del
metano e del gas GPL o similari” e successive modifiche e integrazioni. -
Concessione di costruzione e gestione - Comune di Prezza (AQ). Concessione
contributo, reimpegno ed erogazione 1ª rata annua di Euro 16.462,17.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1. Di reimpegnare la somma di Euro 16.462,17,
perente ai fini amministrativa, sul Cap. 156360/C/04, quale 1ª rata annua del
contributo regionale assegnato al Comune di Prezza, in favore della società
Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale concessionaria per la
costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano del
Comune di Prezza, come da contratto di convenzione citato in premessa.
2. Di concedere, ai sensi della L.R. 03.04.1995,
n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune di Prezza (AQ) il
contributo annuo, di durata quindicennale, dell’importo di Euro 16.462,17 pari
all’8% della spesa massima di Euro 205.777,18 ammessa a finanziamento con
deliberazione della Giunta Regionale n. 4929 del 27.12.1996, per la
realizzazione, in concessione di costruzione e gestione, del servizio di
distribuzione del gas, destinato a servire un numero di utenze convenzionali,
determinato secondo i parametri di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. n.
25/95, pari a n. 101.
3. Di liquidare, ai
sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 16.462,17
in favore della società Italgas S.p.A. (Società Italiana per il Gas), quale
concessionaria del Comune di Prezza, con imputazione della spesa sul Cap.
156360/C/04.
4. Di autorizzare il Servizio
Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 16.462,17
in favore della società Italgas S.p.A. con sede a Torino, con accredito presso
la Banca Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 – CIN T,
ABI n. 05608, CAB n. 01000.
5. Di dare atto che l’impegno di spesa costituisce quota parte
dello stanziamento non coperto da mutui regionali.
Le successive
erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali
interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente
atte-stante il regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo
conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede
di collaudo delle opere.
La quota definitiva del
contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della
L.R. n. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui al-l’art.
3, comma 4, della L.R. n. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva
del-l’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato
di collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi
dell’art. 9, comma 2 della L.R.
n. 25/95 come modificato
dall’art. 8, comma 4 della L.R. n. 141/99, entro cinque anni dalla data di
inizio dei lavori.
Il presente
provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al
TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini
rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione
o piena conoscenza dello stesso.
Il presente
provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco
D’Ascanio