DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/90:
L.R. 3.04.1995 n.
25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del
metano e del gas GPL o similari” e L.R. 15.11.1996 n. 115 di modifica e
integrazione - Concessione di costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione
del metano nel Comune di Roccamorice (PE) - Concessione contributo, impegno ed
erogazione 3ª rata annua di Euro 35.493,15.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1. Di impegnare la somma di Euro
35.493,15, quale importo della terza rata annua del contributo regionale
assegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2969/C del 7.08.1996 al
Comune diRoccamorice sul Cap. 152360 dello stato di previsione della spesa del
bilancio di competenza per il corrente esercizio finanziario in favore della
società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria per la costruzione e
gestione del servizio di distribuzione del gas metano, come da contratto di
convenzione citato in premessa.
2. Di liquidare, ai
sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 35.493,15
in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria
del Comune di Roccamorice, con imputazione della spesa sul Cap. 152360/C/04.
3. Di autorizzare il Servizio
Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 35.493,15
in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, con accredito presso
la Banca Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 – CIN T,
ABI n. 05608, CAB n. 01000.
4. Di attestare espressamente, come attesta, che la presente
spesa, finanziata con il mutuo di Euro190.000.000,00, è una spesa di
investimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 18 lett. h) della
L. 24.12.2003, n. 350.
Le successive
erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali
interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente
attestante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno
pari al beneficio regionale da corrispondere o la loro ultimazione nonché il
regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in
diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle
opere.
La quota definitiva
del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8,
della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all’art.
3, comma 4, della L.R 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva
dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di
collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi
del-l’art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4
della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei
lavori.
Il presente provvedimento
ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR
territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini
rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione
o piena conoscenza dello stesso.
Il presente
provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch.
Francesco D’Ascanio