DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/90:

L.R. 3.04.1995 n. 25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e del gas GPL o similari” e L.R. 15.11.1996 n. 115 di mo­difica e integrazione - Concessione di co­struzione e gestione dell’impianto di dis­tribuzione del metano nel Comune di Roccamorice (PE) - Concessione contri­buto, impegno ed erogazione 3ª rata annua di Euro 35.493,15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. Di impegnare la somma di Euro 35.493,15, quale importo della terza rata annua del contributo regionale assegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2969/C del 7.08.1996 al Comune diRoccamorice sul Cap. 152360 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per il corrente esercizio finan­ziario in favore della società ITALGAS  S.p.A. con sede a Torino, quale concessio­naria per la costruzione e gestione del ser­vizio di distribuzione del gas metano, come da contratto di convenzione citato in premessa.

 

2. Di liquidare, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 35.493,15 in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria del Comune di Roccamo­rice, con imputazione della spesa sul Cap. 152360/C/04.

 

3. Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Cre­dito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 35.493,15 in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, con accredito presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 – CIN T, ABI n. 05608, CAB n. 01000.

 

4. Di attestare espressamente, come attesta, che la presente spesa, finanziata con il mutuo di Euro190.000.000,00, è una spesa di investimento ai sensi e per gli ef­fetti dell’art. 3 comma 18 lett. h) della L. 24.12.2003, n. 350.

Le successive erogazioni verranno dispo­ste ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali interessi legali o di mora, annual­mente su certificazione dell’Ente concedente attestante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere o la loro ultimazione nonché il regolare anda­mento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle opere.

La quota definitiva del contributo regio­nale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.R. 25/95, in base al nume­ro delle utenze convenzionali di cui all’art. 3, comma 4, della L.R 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo da approvare e tra­smettere al Servizio competente, ai sensi del-l’art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4 della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento ha carattere de­finitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Pre­sidente della Repubblica nei termini rispetti­vamente di 60 giorni o 120 giorni dalla co­municazione, notificazione o piena cono­scenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio