DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/89:

L.R. 3.04.1995 n. 25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e del gas GPL o similari” e L.R. 15.11.1996 n. 115 di modifica e integrazione - Concessione di costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione del metano nel Comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) ­Concessione contributo, impegno ed erogazione 5ª rata annua di Euro 78.688,61.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

 

1. Di impegnare la somma di Euro 78.688,61, quale importo della quinta rata annua del contributo regionale asse­gnato con deliberazione della Giunta Re­gionale n. 2969/C del 7.08.1996 al Co­mune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), sul Cap. 152360 dello stato di previ­sione della spesa del bilancio di competen­za per il corrente esercizio finanziario in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria per la costruzione e gestione del servizio di dis­tribuzione del gas metano, come da con­tratto di convenzione citato in premessa.

2. Di liquidare, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 78.688,61 in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria del Comune di S. Valenti-no in Abruzzo Citeriore, con imputazione della spesa sul Cap. 152360/C/04.

3. Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Cre­dito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 38.046,93 in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, con ac­credito presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 – CIN T, ABI n. 05608, CAB n. 01000.

4. Di attestare espressamente, come attesta, che la presente spesa, finanziata con il mutuo di Euro190.000.000,00, è una spesa di investimento ai sensi e per gli ef­fetti dell’art. 3 comma 18 lett. h) della L. 24.12.2003, n. 350.

 

Le successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di even­tuali interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente atte-stante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al benefi­cio regionale da corrispondere o la loro ulti­mazione nonché il regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle opere.

La quota definitiva del contributo regio­nale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.R. 25/95, in base al nume­ro delle utenze convenzionali di cui all’art. 3, comma 4, della L.R 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo da approvare e tra­smettere al Servizio competente, ai sensi del-l’art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4 della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento ha carattere de­finitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Pre­sidente della Repubblica nei termini rispetti­vamente di 60 giorni o 120 giorni dalla co­municazione, notificazione o piena cono­scenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio