DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/88:

L.R. 3.04.1995 n. 25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del metano e del gas GPL o similari” e L.R. 15.11.1996 n. 115 di mo­difica e integrazione - Concessione di co­struzione e gestione dell’impianto di dis­tribuzione del metano nel Comune di Salle (PE) - Concessione contributo, im­pegno ed erogazione 5ª rata annua di Euro 22.806,74.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. Di impegnare la somma di Euro 22.806,74, quale importo della quinta rata annua del contributo regionale assegnato con deliberazione della Giunta Regionale

n. 2969/C del 7.08.1996 al Comune diSalle sul Cap. 152360 dello stato di previ­sione della spesa del bilancio di competen­za per il corrente esercizio finanziario in fa­vore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria per la costruzione e gestione del servizio di distri­buzione del gas metano, come da contratto di convenzione citato in premessa.

2. Di liquidare, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 22.806,74 in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria del Comune di Salle, con imputazione della spesa sul Cap. 152360/C/04.

3.   Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 22.806,74 in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Tori­no, con accredito presso la Banca Popola­re di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 – CIN T, ABI n. 05608, CAB n. 01000.

 

4.   Di attestare espressamente, come attesta, che la presente spesa, finanziata con il mutuo di Euro 190.000.000,00, è una spesa di investimento ai sensi e per gli ef­fetti dell’art. 3 comma 18 lett. h) della L. 24.12.2003, n. 350.

 

Le successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di even­tuali interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente atte-stante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al benefi­cio regionale da corrispondere o la loro ulti­mazione nonché il regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa ri­conosciuta in sede di collaudo delle opere.

La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certifi­cato di collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95 come modifica­to dall’art. 8, comma 4 della L.R. 23.12.1999

n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

 

Il presente provvedimento ha carattere de­finitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Pre­sidente della Repubblica nei termini rispetti­vamente di 60 giorni o 120 giorni dalla co­municazione, notificazione o piena cono­scenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio