1) Il secondo comma dell’art. 59 - Capo III dello
Statuto comunale è abrogato.
2)
L’art. 61 è sostituito dal seguente:
Art.
61
Nomina e Requisiti
1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con
deliberazione del Consiglio Comunale, con la maggioranza qualificata di almeno
dieci dei consiglieri assegnati per legge al Comune nelle prime due sedute in
cui sia posta all’ordine del giorno l’e-lezione. Se tale maggioranza non viene
raggiunta nella prima e nella seconda seduta in cui si sia eventualmente
reiterato il punto all’ordine del giorno, il difensore civico viene eletto -
dalla terza sedute del Consiglio - con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati al Comune.
2. L’elezione del difensore civico avviene
perentoriamente entro novanta giorni dal-l’insediamento del Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere
comunale ed essere scelto fra i cittadini residenti nel Comune che per titolo
di studio o pregressa esperienza amministrativa, diano la massima garanzia di
imparzialità, obiettività, serenità di giudizio e competenza
giuridico-amministrativa.
4. L’incarico del difensore civico è incompatibile con altra carica elettiva pubblica esercitata con esclusivo riferimento al territorio di Villamagna e con l’esercizio di attività lavorativa che pongano in rapporto continuativo con l’Amministrazione Comunale di Villamagna, nonché con l’esercizio di attività professionale suscettibile di generare un conflitto di interessi con il Comune.
2)
L’art. 62 è sostituito dal seguente:
Art.
62
Durata in carica. Revoca
1. Il difensore civico può essere revocato, con
deliberazione motivata del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza di
almeno dieci dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti
l’eserci-zio delle sue funzioni.