1) Il secondo comma dell’art. 59 - Capo III ­dello Statuto comunale è abrogato.

2) L’art. 61 è sostituito dal seguente:

Art. 61

Nomina e Requisiti

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale, con la maggioranza qualificata di almeno dieci dei consiglieri assegnati per legge al Comune nelle prime due sedu­te in cui sia posta all’ordine del giorno l’e-lezione. Se tale maggioranza non viene rag­giunta nella prima e nella seconda seduta in cui si sia eventualmente reiterato il punto all’ordine del giorno, il difensore civico viene eletto - dalla terza sedute del Consiglio - con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. L’elezione del difensore civico avviene perentoriamente entro novanta giorni dal-l’insediamento del Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibi­lità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini residenti nel Comune che per titolo di studio o pre­gressa esperienza amministrativa, diano la massima garanzia di imparzialità, obietti­vità, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L’incarico del difensore civico è incompati­bile con altra carica elettiva pubblica eser­citata con esclusivo riferimento al territo­rio di Villamagna e con l’esercizio di attivi­tà lavorativa che pongano in rapporto continuativo con l’Amministrazione Comuna­le di Villamagna, nonché con l’esercizio di attività professionale suscettibile di genera­re un conflitto di interessi con il Comune.

2) L’art. 62 è sostituito dal seguente:

Art. 62

Durata in carica. Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza di almeno dieci dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti l’eserci-zio delle sue funzioni.