Rinnovo "licenza" di
attingimento n. 297/03 licenza N. 23/04.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista l'istanza/e in data
9/6/2004 della Ditta MARGANI ANTONIO, BUFFONE ANNA MARIA, EREDI ANTONIO LAURIN,
BUFFONE EMILIO, BUFFONE FRANCESCO, ROTONDI SALVATORE, TUZI MARIA GRAZIA, TUZI
ENRICO, MASTROPIETRO ROSARIA, VENDITTI GIOVANNI domiciliato e residente a
Balsorano - intesa ad ottenere la concessione della "licenza" per
l'attingimento di l/s 2 di acqua dal Fiume Bonomo per uso irriguo in località
Grottelle foglio n. 8-13 e part.lle n. 500-283-374-270-293289 - relative al F.
8 - 468 relativa al f. 13 nel Comune di Balsorano;
Considerato che l'attingimento
non altera le condizioni del corso d'acqua;
Visto l'art. 56 del R.D.
11.12.1933 n. 1775 di approvazione del T.U. delle disposizioni di Legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, così riformato dall'art. 9 del D. Leg.vo n.
275 del 12.7.93;
Considerato che, ai fini
dell'applicazione del disposto dell'art. 56 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, così
come riformato dall'art. 9 del D. Leg.vo 275 del 12.7.93, viene previsto il
rinnovo della licenza di attingimento.
Visto il punto 52 della Circolare
18.3.1936 n. 11827 Div. XII sull'applicazio-ne del T.U. di Leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici;
Visto l'art. 2 della legge
Regionale 23.3.1983 n. 12;
Visti la legge 5.1.94, n. 36 - art. 18 e
il
D.L. 2.10.81 n. 546 art. 10 convertito in
Legge 1.12.1981, n. 692;
Considerato che, a termine dell'art. 5
della Legge 17-01-1994 n. 47 e del D. Leg.vo 8-08-94 n. 490 per la licenza di
che trattasi non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva
in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia di cui alla Legge
31-5-65 n. 575 e successive modificazioni;
CONCEDE
Art. 1 -Salvi i diritti di terzi è concessa per
la quinta ed ultima volta alla Ditta summenzionata della
"licenza" di attingimento di 1/s 2 di acqua dal FIUME BONOMO, Comune
e località suddetti, per uso irriguo.
La presente licenza è accordata per il
prelievo d'acqua richiesto lungo FIUME BONOMO indicati, escludendo la
contemporanea attivazione di più pompe mobili.
Codesta Ditta è tenuta ad assicurare a
valle del punto di attingimento il minimo deflusso vitale costante del corso
d'acqua.
Pertanto, ove venisse meno tale
deflusso minimo è fatto divieto assoluto di esercitare l'attingimento di che
trattasi.
Art. 2 -La Ditta concessionaria dovrà corrispondere
all'erario il canone annuo di Euro 2,66 ai sensi dell'art. 18 della
legge 5.1.94 n. 36, salvo, beninteso, eventuale conguaglio qualora, all'atto
della pubblicazione del D.M. da emanarsi ai sensi del 5 comma del medesimo
articolo, dovesse risultare un importo differente da quello corrisposto.
Inoltre, la Ditta concessionaria
si impegna a corrispondere alla Regione Abruzzo il relativo corrispettivo
addizionale, a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali ove
dovuto.
Art. 3 -La "licenza" avrà la durata
fino al 31/12/04 ed è da intendersi limitata solo al prelievo di acqua
dai canali proveniente dalla rete idrografica superficiale scolante dal bacino
imbrifero e non da prelievi dalla falda sotterranea; questa Amministrazione si
riserva di sospendere, modificare ed anche revocare immediatamente la
"licenza" stessa qualora esigenze di carattere igienico sanitarie lo
imponessero e/o dall'Amministrazione dello Stato o da Enti pubblici e privati
si dovesse provvedere nella zona di attingimento a costruire opere approvate o
aventi carattere di pubblica utilità, anche quando dovesse essere danneggiato
l'esercizio di eventuali preesistenti diritti di derivazione senza che si
faccia luogo alla riduzione del canone o senza che la Ditta concessionaria
possa pretendere alcun pagamento di indennizzo o compenso di sorta.
Art. 4 -La "licenza" è subordinata alla
condizione che l'attingimento di acqua comunque fatto non debba arrecare danni
alle altrui proprietà, pubbliche o private e specialmente alle sponde del
fiume.
La Ditta concessionaria sarà perciò la
sola ed esclusiva responsabile verso i terzi dei danni che eventualmente
dovessero derivare al regime dell'acqua sia all'esercizio di eventuali
preesistenti diritti che alle proprietà pubbliche e private.
Per tale fatto la Ditta
concessionaria s'im-pegna formalmente di rendere sollevata ed indenne
l'Amministrazione da qualsiasi molestia o domanda di indennizzo che potessero
venire avanzate da parte di terzi, come pure di risarcire l'Amministrazione su
semplice avviso degli eventuali danni che si verificassero a quanto è o sarà di
pertinenza del fiume.
Art. 5 -La presente "licenza" dovrà, ad
ogni richiesta, essere esibita ai Pubblici Ufficiali ed agli incaricati di un
pubblico Servizio ai sensi dell'art. 358 del c.p. così come modificato
dall'art. 18 della legge 26.4.1990 n. 86.
Art. 6 -Agli effetti della presente "licenza"
la Ditta elegge il domicilio legale presso la sede del Comune ove si effettua
l'esercizio dell'attingimento in parola.
Art. 7 -La Licenza non potrà essere richiesta per
più di cinque volte e dovrà essere rinnovata entro il 28 febbraio dell'anno
successivo alla scadenza.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ettore Ricci