Rinnovo "licenza" di attingimento n. 297/03 licenza N. 23/04.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza/e in data 9/6/2004 della Ditta MARGANI ANTONIO, BUFFONE ANNA MARIA, EREDI ANTONIO LAURIN, BUFFONE EMILIO, BUFFONE FRANCESCO, ROTONDI SALVATORE, TUZI MARIA GRAZIA, TUZI ENRICO, MASTROPIETRO ROSARIA, VENDITTI GIOVANNI domiciliato e residente a Balsora­no - intesa ad ottenere la concessione della "licenza" per l'attingimento di l/s 2 di acqua dal Fiume Bonomo per uso irriguo in locali­tà Grottelle foglio n. 8-13 e part.lle n. 500-283-374-270-293289 - relative al F. 8 - 468 relativa al f. 13 nel Comune di Balsorano;

Considerato che l'attingimento non altera le condizioni del corso d'acqua;

Visto l'art. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 di approvazione del T.U. delle disposi­zioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici, così riformato dall'art. 9 del D. Leg.vo n. 275 del 12.7.93;

Considerato che, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 56 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, così come riformato dall'art. 9 del D. Leg.vo 275 del 12.7.93, viene previsto il rinnovo della licenza di attingimento.

 

Visto il punto 52 della Circolare 18.3.1936 n. 11827 Div. XII sull'applicazio-ne del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto l'art. 2 della legge Regionale 23.3.1983 n. 12;

Visti la legge 5.1.94, n. 36 - art. 18 e il

D.L. 2.10.81 n. 546 art. 10 convertito in Legge 1.12.1981, n. 692;

Considerato che, a termine dell'art. 5 della Legge 17-01-1994 n. 47 e del D. Leg.vo 8-08-94 n. 490 per la licenza di che trattasi non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazio­ne sostitutiva in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia di cui alla Legge 31-5-65 n. 575 e successive modificazioni;

CONCEDE

Art. 1 -Salvi i diritti di terzi è concessa per la quinta ed ultima volta alla Ditta summenzionata della "licenza" di attingi­mento di 1/s 2 di acqua dal FIUME BONOMO, Comune e località suddetti, per uso irriguo.

La presente licenza è accordata per il pre­lievo d'acqua richiesto lungo FIUME BONO­MO indicati, escludendo la contemporanea attivazione di più pompe mobili.

Codesta Ditta è tenuta ad assicurare a valle del punto di attingimento il minimo deflusso vitale costante del corso d'acqua.

Pertanto, ove venisse meno tale deflusso minimo è fatto divieto assoluto di esercitare l'attingimento di che trattasi.

Art. 2 -La Ditta concessionaria dovrà cor­rispondere all'erario il canone annuo di Euro 2,66 ai sensi dell'art. 18 della legge 5.1.94 n. 36, salvo, beninteso, eventuale conguaglio qualora, all'atto della pubblicazione del D.M. da emanarsi ai sensi del 5 comma del medesi­mo articolo, dovesse risultare un importo dif­ferente da quello corrisposto.

Inoltre, la Ditta concessionaria si impegna a corrispondere alla Regione Abruzzo il rela­tivo corrispettivo addizionale, a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali ove dovuto.

Art. 3 -La "licenza" avrà la durata fino al 31/12/04 ed è da intendersi limitata solo al prelievo di acqua dai canali proveniente dalla rete idrografica superficiale scolante dal baci­no imbrifero e non da prelievi dalla falda sotterranea; questa Amministrazione si riser­va di sospendere, modificare ed anche revo­care immediatamente la "licenza" stessa qua­lora esigenze di carattere igienico sanitarie lo imponessero e/o dall'Amministrazione dello Stato o da Enti pubblici e privati si dovesse provvedere nella zona di attingimento a costruire opere approvate o aventi carattere di pubblica utilità, anche quando dovesse essere danneggiato l'esercizio di eventuali preesistenti diritti di derivazione senza che si faccia luogo alla riduzione del canone o senza che la Ditta concessionaria possa pre­tendere alcun pagamento di indennizzo o compenso di sorta.

Art. 4 -La "licenza" è subordinata alla condizione che l'attingimento di acqua comunque fatto non debba arrecare danni alle altrui proprietà, pubbliche o private e specialmente alle sponde del fiume.

La Ditta concessionaria sarà perciò la sola ed esclusiva responsabile verso i terzi dei danni che eventualmente dovessero derivare al regime dell'acqua sia all'esercizio di even­tuali preesistenti diritti che alle proprietà pubbliche e private.

Per tale fatto la Ditta concessionaria s'im-pegna formalmente di rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi mole­stia o domanda di indennizzo che potessero venire avanzate da parte di terzi, come pure di risarcire l'Amministrazione su semplice avviso degli eventuali danni che si verificassero a quanto è o sarà di pertinenza del fiume.

Art. 5 -La presente "licenza" dovrà, ad ogni richiesta, essere esibita ai Pubblici Uffi­ciali ed agli incaricati di un pubblico Servizio ai sensi dell'art. 358 del c.p. così come modi­ficato dall'art. 18 della legge 26.4.1990 n. 86.

Art. 6 -Agli effetti della presente "licen­za" la Ditta elegge il domicilio legale presso la sede del Comune ove si effettua l'esercizio dell'attingimento in parola.

 

Art. 7 -La Licenza non potrà essere richiesta per più di cinque volte e dovrà esse­re rinnovata entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ettore Ricci