IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’Autorizzazione Regionale

n. 1184 del 02.06.1999, intestata allaDitta LATERLITE S.p.A., con sede legale e amministrativa - Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo - Via Vittorio Vene­to n. 30, già intestata a UNICEM S.p.A. e poi a BUZZI UNICEM S.p.A. a seguito di

D.G.R. n. 251 del 16.12.1999 e poi anco-ra volturata a favore di LATERLITE S.p.A. con provvedimento DF3/40/02 del 10.06.2002, per l’esercizio di attività di deposito preliminare e di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in località Coccetta del Comune di Lentella (CH);

2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 03 del D.Lgs.

n. 22/97, la proroga dell’Autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnova-bile con le modalità previste dall’art. 24, comma 05 della L.R. 83/2000;

3) di stabilire che, i codici dei rifiuti da avviare nell’impianto oggetto della presen­te proroga dell’Autorizzazione, sono di seguito riportati:

segue allegato

4) di prendere atto delle modifiche impianti­stiche inerenti alla sostituzione del parco serbatoi stoccaggio dei reflui, così come riportato in premessa, ed, altresì, che l’im-pianto in oggetto, come valore limite di flusso di rifiuti ammissibili, dispone di una potenzialità pari a 03 t/h per com­plessive 23.000/24.000 t/a;

5) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6) di stabilire che, le operazioni di smalti-mento devono essere sottoposte all’osser-vanza dei seguenti principi generali:

-deve essere evitato ogni danno o peri­colo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degra­do dell’ambiente e del paesaggio;

-che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impe­dire la dispersione dei rifiuti e la fuo­riuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontamina­zione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-è vietata la miscelazione dei rifiuti peri­colosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incom­patibili e che possano dar luogo a rea­zioni indesiderate;

7) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza tri­mestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Sub-Provinciale

- San Salvo-Vasto), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movi­mentati, la provenienza e la loro destina­zione;

8) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Ser­vizio Gestione Rifiuti - Direzione Turi­smo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertu­ra di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciotto-milaeuro/00centesimi); la polizza con­trofirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

9) di confermare, inoltre, condizioni e pre­scrizioni, per quanto applicabili, già con­tenute nei precedenti provvedimenti;

10)di trasmettere copia del presente provvedi­mento al Comune di Lentella (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Sub-Provinciale San Salvo-Vasto, e all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti presso la Camera di Commercio di L’Aquila;

11)di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Società LATERLITE S.p.A. - C.da Coccetta n. 1 ­66050 Lentella (CH);

12)di disporre alla pubblicazione, limitata­mente all’oggetto e al dispositivo, del pre­sente provvedimento, sul Bollettino Uffi­ciale della Regione Abruzzo.

L’inosservanza delle prescrizioni contenu­te nel presente provvedimento, comporta l’a-dozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al compe­tente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo