IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di
prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’Autorizzazione Regionale
n. 1184 del
02.06.1999, intestata allaDitta LATERLITE S.p.A., con sede
legale e amministrativa - Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo - Via
Vittorio Veneto n. 30, già intestata a UNICEM S.p.A. e poi a BUZZI UNICEM S.p.A. a
seguito di
D.G.R.
n. 251 del 16.12.1999 e poi anco-ra volturata a favore di LATERLITE S.p.A.
con provvedimento DF3/40/02 del 10.06.2002, per l’esercizio di attività di
deposito preliminare e di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e
pericolosi, ubicato in località Coccetta del Comune di Lentella (CH);
2) di
stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 03 del D.Lgs.
n. 22/97,
la proroga dell’Autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un
periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnova-bile
con le modalità previste dall’art. 24, comma 05 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire
che, i codici dei rifiuti da avviare nell’impianto oggetto della presente
proroga dell’Autorizzazione, sono di seguito riportati:
segue allegato
4) di prendere atto delle modifiche impiantistiche inerenti
alla sostituzione del parco serbatoi stoccaggio dei reflui, così come riportato
in premessa, ed, altresì, che l’im-pianto in oggetto, come valore limite di
flusso di rifiuti ammissibili, dispone di una potenzialità pari a 03 t/h per
complessive 23.000/24.000 t/a;
5) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente
autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di stabilire che, le operazioni di smalti-mento devono
essere sottoposte all’osser-vanza dei seguenti principi generali:
-deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la
incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
-deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico
sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del
suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
-devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve
essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
-che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere
idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione
dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di
esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e
sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;
le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
-è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo
stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra
loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni
indesiderate;
7) di
richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs.
n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico
Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento
Sub-Provinciale
- San
Salvo-Vasto), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione;
8) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente
autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo,
Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica
del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione
Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a
copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00
(cinquecentodiciotto-milaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per
accettazione, sarà restituita all’interessato;
9) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto
applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
10)di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune
di Lentella (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. -
Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A.
- Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Sub-Provinciale San
Salvo-Vasto, e all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei
Rifiuti presso la Camera di Commercio di L’Aquila;
11)di notificare, ai sensi di legge, copia del presente
provvedimento alla Società LATERLITE S.p.A. - C.da
Coccetta n. 1 66050 Lentella (CH);
12)di disporre alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto
e al dispositivo, del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
L’inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’a-dozione
dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Carlo Di Palo