IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di
rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’Autorizzazione Regionale
n. 2959 dell’11.11.1998, per l’esercizio dell’attività di deposito preliminare
di rifiuti di materiale metallico, cartaceo, vetroso, plastico, a favore della
Ditta ITALFER
di
Sfoglia Giovina - Zona Industriale Colleranesco -Giulianova (TE), già
prorogata con
D.G.R.
n.98 del 21.02.2001 e Determinazione n. DF3/121 del 05.12.2003, rinviando la
definizione del rinnovo dell’auto-rizzazione regionale all’esercizio
dell’im-pianto di autodemolizione successivamente all’esame del piano di
adeguamento di cui al Decreto Legislativo n. 209/03 e in considerazione del
mancato adempimento previsto dalla Legge n. 443/01;
2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto
dall’art. 28 comma 03 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui
al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del
presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24,
comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire
che, i codici dei rifiuti da avviare nell’impianto di deposito preliminare, e
oggetto della presente autorizzazione, per le motivazioni espresse in narrativa,
sono di seguito riportati:
segue allegato
4) di prescrivere che, relativamente al punto 4 del Parere
Tecnico dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di Teramo - n. 3177 del 05.05.2004 “l’attività dell’impianto,
riferita solo all’attività di stoccaggio dei rifiuti recuperabili (carta,
vetro, plastica, metalli) risulta notevolmente aumentata per incremento della
quantità di rifiuti autorizzati che da 48.125 q.li sono passati a 73.307 q.li;
pertanto, ai fini del rinnovo, non permangono le condizioni che hanno
consentito il rilascio dell’autorizza-zione originaria ed il mantenimento delle
condizioni ambientali iniziali, in quanto sono state apportate varianti
sostanziali all’impianto, per le quali la Ditta dovrà richiedere nuova
autorizzazione ai sensi della L.R. n. 83/2000”, la Ditta entro il termine di 30
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento trasmetta al Servizio
Gestione Rifiuti un’istanza di nuova Autorizzazione per le varianti sostanziali
effettuate nell’impianto;
5) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di stabilire che, le operazioni di smalti-mento devono
essere sottoposte all’osser-vanza dei seguenti principi generali:
-deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la
incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
-deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico
sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del
suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
-devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve
essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
-che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere
idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;
le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
-è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo
stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra
loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni
indesiderate;
7) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti
dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale,
al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e alla Agenzia Regionale Tutela
Ambiente - Dipartimento Prov.le di Teramo, di una comunicazione concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
8) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente
autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo,
Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica
del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione
Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a
copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00
(cinquecentodiciotto-milaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per
accettazione, sarà restituita all’interessato;
9) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per
quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
10)di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
11)di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune
di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. -
Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A.
- Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, al
P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Chieti e all’Albo
Nazionale Imprese esercenti attività nel settore Rifiuti presso la c/o Camera
di Commercio di L’Aquila;
12)di notificare, ai sensi di legge, copia del presente
provvedimento alla Ditta ITALFER di
Sfoglia Giovina - Zona Industriale Colleranesco - Giulianova (TE);
13)di disporre alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto
e al dispositivo, del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRETTORE
REGIONALE
Dott. Franco Costantini