IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’Autorizzazione Regionale n. 2959 dell’11.11.1998, per l’esercizio dell’attività di deposito preliminare di rifiuti di mate­riale metallico, cartaceo, vetroso, plastico, a favore della Ditta ITALFER di Sfoglia Gio­vina - Zona Industriale Colleranesco -Giulianova (TE), già prorogata con

D.G.R. n.98 del 21.02.2001 e Determi­nazione n. DF3/121 del 05.12.2003, rin­viando la definizione del rinnovo dell’auto-rizzazione regionale all’esercizio dell’im-pianto di autodemolizione successivamente all’esame del piano di adeguamento di cui al Decreto Legislativo n. 209/03 e in con­siderazione del mancato adempimento previsto dalla Legge n. 443/01;

2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 03 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24, comma 5 della L.R. 83/2000;

3) di stabilire che, i codici dei rifiuti da avviare nell’impianto di deposito prelimi­nare, e oggetto della presente autorizza­zione, per le motivazioni espresse in nar­rativa, sono di seguito riportati:

segue allegato

4) di prescrivere che, relativamente al punto 4 del Parere Tecnico dell’A.R.T.A. - Agen­zia Regionale Tutela Ambiente - Diparti­mento Provinciale di Teramo - n. 3177 del 05.05.2004 “l’attività dell’impianto, riferita solo all’attività di stoccaggio dei rifiuti recuperabili (carta, vetro, plastica, metalli) risulta notevolmente aumentata per incremento della quantità di rifiuti autorizzati che da 48.125 q.li sono passati a 73.307 q.li; pertanto, ai fini del rinno­vo, non permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizza-zione originaria ed il mantenimento delle condizioni ambientali iniziali, in quanto sono state apportate varianti sostanziali all’impianto, per le quali la Ditta dovrà richiedere nuova autorizzazione ai sensi della L.R. n. 83/2000”, la Ditta entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento trasmetta al Servizio Gestione Rifiuti un’istanza di nuova Autorizzazione per le varianti sostanziali effettuate nell’impianto;

5) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6) di stabilire che, le operazioni di smalti-mento devono essere sottoposte all’osser-vanza dei seguenti principi generali:

-deve essere evitato ogni danno o peri­colo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degra­do dell’ambiente e del paesaggio;

-che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impe­dire la dispersione dei rifiuti e la fuo­riuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontamina­zione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-è vietata la miscelazione dei rifiuti peri­colosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incom­patibili e che possano dar luogo a rea­zioni indesiderate;

7) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza tri­mestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Tera­mo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la prove­nienza e la loro destinazione;

8) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Ser­vizio Gestione Rifiuti - Direzione Turi­smo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertu­ra di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciotto-milaeuro/00centesimi); la polizza con­trofirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

9) di confermare, inoltre, condizioni e pre­scrizioni, per quanto applicabili, già con­tenute nei precedenti provvedimenti;

10)di stabilire che, l’inosservanza delle pre­scrizioni contenute nel presente provvedi­mento comporta l’adozione dei provvedi­menti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

11)di trasmettere copia del presente provvedi­mento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attivi­tà nel settore Rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

12)di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta ITAL­FER di Sfoglia Giovina - Zona Industriale Colleranesco - Giulianova (TE);

13)di disporre alla pubblicazione, limitata­mente all’oggetto e al dispositivo, del pre­sente provvedimento, sul Bollettino Uffi­ciale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al compe­tente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini