IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97,
l’autorizzazione reg.le n. 6010 del 12/12/95, prorogata con
(D.G.R. n. 2022 del 06/08/98; D.G.R. n.98 del 21/02/2001;
Determinazione DF3/64 del 20/07/2003; Determinazione DF3/21 del 05/12/2003),
per l’esercizio di attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio di
rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, identificato alle
particelle 689, e parte delle part. n. 4252 e 4258 del foglio mappale n. 16,
per una potenzialità pari a circa 3500 tonn/anno, a favore della Ditta F.lli
Bellia S.n.c. - Via Custoza, 15 - Chieti Scalo (CH);
2) di stabilire che, in conformità a quanto
previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione
di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla
data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste
all’art. 24, comma 5 della L.R. 83/2000;
3) di stabilire che i codici dei rifiuti da avviare
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere A.R.T.A. Dipartimento
Provinciale di Chieti (all. 3 alla nota 1966 del 17/05/2004) sono di seguito
riportati:
01 RIFIUTI
DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO
FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04 rifiuti prodotti
da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07
02 RIFIUTI PRODOTTI
DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA,
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,
orticoltura, acqua-coltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 07 rifiuti di
selvicoltura 02 01 10 rifiuti metallici
02 02 rifiuti della
preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine
animale
02 02 03
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 rifiuti della preparazione e del
trattamento di frutta, verdura, cereali, olii alimentari, cacao, caffé, tè e
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito
ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 03 rifiuti prodotti
dall’estrazione tramite solvente 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo
o la trasformazione
02 05 rifiuti dell’industria lattiero casearia
02 05 01
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02
06 rifiuti dell’industria dolciaria e
della panificazione
02 06
01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 rifiuti della produzione di bevande
alcoliche ed analcoliche (tranne caffé, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti
prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia
prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07
04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E
DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03
01 rifiuti della lavorazione del
legno e della produzione di pannelli e mobili
03
01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non
specificati altrimenti
03
03 rifiuti della produzione e della
lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteggia e legno
03 03 02 fanghi
di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi
prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti
della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e
cartone
03 03 08 scarti della
selezione di carta e cartone destinati ad esse
re riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato
di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre,
riempitivi e
prodotti di rivestimento
generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi
prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non
specificati altrimenti
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E
PELLICCE, NONCHÉ DELL’INDUSTRIA TESSILE
04
01 rifiuti della lavorazione di pelli
e pellicce
04
01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura)
contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle
operazioni di confezionamento e finitura
04 02 rifiuti dell’industria tessile
04 02 09 rifiuti
di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre
tessili lavorate
07
02 rifiuti della produzione,
formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre
artificiali
07 02 99 rifiuti non
specificati altrimenti
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE,
FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI,
SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08
01 rifiuti della produzione,
formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12 pitture
evernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
09 RIFIUTI
DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA 09 01 rifiuti dell’industria fotografica
09
01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti
dell’argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia,
non contenent argento o composti dell’argento
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro di e
di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di
vetro 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E
DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal
trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 05 limatura e trucioli di materiali
plastici 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla
voce 12 01 16 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI,
STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI
ALTRIMENTI)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggi
oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02
imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi
metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in
materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia
tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi
15 02 03
assorbenti, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
NELL’ELENCO
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi
modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di
veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso 16 01 04* veicoli
fuori uso 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre com
ponenti pericolose 16 01
07* filtri dell’olio 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui
alla voce 16
01 11 16 01 15 liquidi antigelo diversi da
quelli di cui alla voce 16 01 14 16 01 16 serbatoi per gas liquido 16 01 17
metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 16 01 19 plastica 16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16
02 scarti provenienti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche
16
02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09
a 16 02 13
16
02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui
alla voce 16 02 15
16
03 prodotti fuori specifica e
prodotti inutilizzati
16 03 04 rifiuti
inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16
06 batterie ed accumulatori
16 06 01* batterie al
piombo
16
08 catalizzatori esauriti
16
08 03 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,
iridio o platino (tranne 16 08 07)
16
08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di
metalli di transizione, non specificati altrimenti
16
11 scarti di rinvestimenti e
materiali refrattari
16
11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17
01 cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche
17 01 03 mattonelle e
ceramiche
17
01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04
07 metalli misti 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17
06 materiali isolanti e materiali da
costruzione contenenti amianto
17
06 04 materiali isolanti diversi da zuelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17
08 materiali da costruzione a base di
gesso
17
08 02 materiale da costruzione a base di gesso diversi da zuelli di cui alla
voce 17 08 01
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ
DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il
trattamento
delle acque reflue, non
specificati altrimenti
19
08 01 vaglio
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di
frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02
rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri,
diversi da quelli di cui
alla voce 19 10 03
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione di
pellet) non specificati altrimenti
19
12 01 carta e cartone 19 12 03 metalli non ferrosi 19 12 04 plastica e gomma 19
12 05 vetro 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 19 12 08
prodotti tessili 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trat
tamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI
ASSIMILABILI A PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto della raccolta
differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08
rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11
prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 34 batterie e
accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33
20 01 36
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e
20 01 35
20
01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20
01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi
(inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20
02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 02 terra e roccia 20 02 03 altri rifiuti non
biodegradabili
20 03 altri rifiuti
urbani
20 03 01 rifiuti urbani
non differenziati 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 06 rifiuti
della pulizia delle fognature 20 03 07 rifiuti ingombranti
4) di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
5) di stabilire che le operazioni di smalti-mento devono
essere sottoposte all’osser-vanza dei seguenti principi generali:
-deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la
incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
-deve essere garantito il rispetto delle esigenze
igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
-devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve
essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
-le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei
e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione
dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di
esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e
sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;
le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
-deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno
stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente
incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.
6) di
richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs.
n.
22/97, e
alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale
di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di
Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione;
7) di
obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al
Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione
Abruzzo,
entro
sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale
o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali
pari a Euro 259.000,00 (duecentocinquantanove-milaeuro/00centesimi); la
polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
8) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per
quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
9) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
10)di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune
di Chieti (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. -
Direzione Regionale Tutela Ambiente di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipartimento
Provinciale di Chieti, al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Chieti
e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la
c/o Camera di Commercio di L’Aquila;
11)di notificare
ai sensi di Legge copia del presente provvedimento alla Ditta F.lli Bellia
S.n.c. - Via Custoza, 15 - Chieti Scalo (CH);
12)di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Carlo Di Palo