IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione reg.le n. 6010 del 12/12/95, prorogata con

(D.G.R. n. 2022 del 06/08/98; D.G.R. n.98 del 21/02/2001; Determinazione DF3/64 del 20/07/2003; Determinazione DF3/21 del 05/12/2003), per l’esercizio di attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non peri­colosi prodotti da terzi, identificato alle particelle 689, e parte delle part. n. 4252 e 4258 del foglio mappale n. 16, per una potenzialità pari a circa 3500 tonn/anno, a favore della Ditta F.lli Bellia S.n.c. - Via Custoza, 15 - Chieti Scalo (CH);

2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24, comma 5 della L.R. 83/2000;

3) di stabilire che i codici dei rifiuti da avvia­re nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere A.R.T.A. ­Dipartimento Provinciale di Chieti (all. 3 alla nota 1966 del 17/05/2004) sono di seguito riportati:


 

 

01           RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 04      rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

02           RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVI­COLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01      rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acqua-coltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 07 rifiuti di selvicoltura 02 01 10 rifiuti metallici

02 02      rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03      rifiuti della preparazione e del trattamento di frut­ta, verdura, cereali, olii alimentari, cacao, caffé, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05      rifiuti dell’industria lattiero casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06      rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07      rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffé, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione


 

03           RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01      rifiuti della lavorazione del legno e della produzio­ne di pannelli e mobili

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 03      rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteggia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad esse­

re riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e

prodotti di rivestimento generati dai processi di separa­zione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti


 

04           RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL’INDUSTRIA TES­SILE

04 01      rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di luci­datura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02      rifiuti dell’industria tessile

04 02 09 rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elasto­meri, plastomeri)

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

07 02      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08           RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIO­NE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADE­SIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01      rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 12 pitture evernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA 09 01 rifiuti dell’industria fotografica

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenent argento o composti dell’argento

10 11      rifiuti della fabbricazione del vetro di e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

12           RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01      rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

15           RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDU­MENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggi oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indu­menti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16           RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01      veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di tra­sporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso 16 01 04* veicoli fuori uso 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre com­

ponenti pericolose 16 01 07* filtri dell’olio 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16

01 11 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 16 01 16 serbatoi per gas liquido 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 16 01 19 plastica 16 01 20 vetro 16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02      scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03      prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 06      batterie ed accumulatori

16 06 01* batterie al piombo


 

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altri­menti


 

16 11      scarti di rinvestimenti e materiali refrattari

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavora­zioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05



 

17           RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIO­NE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRE­NO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01      cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02      legno, vetro e plastica

17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica

17 04      metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 06      materiali isolanti e materiali da costruzione conte­nenti amianto

17 06 04 materiali isolanti diversi da zuelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 08      materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02 materiale da costruzione a base di gesso diversi da zuel­li di cui alla voce 17 08 01

19           RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRAT­TAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRAT­TAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 08      rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento

delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 10      rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui

alla voce 19 10 03

19 12      rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiu­ti (ad esempio selezione, triturazione, compattazio­ne, riduzione di pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone 19 12 03 metalli non ferrosi 19 12 04 plastica e gomma 19 12 05 vetro 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 19 12 08 prodotti tessili 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trat­

tamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

20           RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ASSI­MILABILI A PRODOTTI DA ATTIVITÀ COM­MERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01      frazioni oggetto della raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce

20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e

20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02      rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 02 terra e roccia 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili


 

20 03      altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 20 03 07 rifiuti ingombranti

4) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché affe­renti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente auto­rizzata dalla Regione Abruzzo;

5) di stabilire che le operazioni di smalti-mento devono essere sottoposte all’osser-vanza dei seguenti principi generali:

-deve essere evitato ogni danno o peri­colo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degra­do dell’ambiente e del paesaggio;

-le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impe­dire la dispersione dei rifiuti e la fuoriu­scita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate ope­razioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-deve essere evitato lo stoccaggio con­temporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimi­camente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate.

6) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n.

22/97, e alla trasmissione con cadenza tri­mestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concer­nente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7) di obbligare la ditta beneficiaria della pre­sente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo,

entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicu­rativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia con­forme all’originale) a copertura di even­tuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00 (duecentocinquantanove-milaeuro/00centesimi); la polizza con­trofirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

8) di confermare, inoltre, condizioni e pre­scrizioni, per quanto applicabili, già con­tenute nei precedenti provvedimenti;

9) di stabilire che l’inosservanza delle prescri­zioni contenute nel presente provvedi­mento comporta l’adozione dei provvedi­menti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

10)di trasmettere copia del presente provve­dimento al Comune di Chieti (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Regionale Tutela Ambiente di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipar­timento Provinciale di Chieti, al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese eser­centi attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

11)di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento alla Ditta F.lli Bellia S.n.c. - Via Custoza, 15 - Chieti Scalo (CH);

12)di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al compe­tente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo