DETERMINAZIONE 05.07.2004,
n. DC2/103:
L.R. 27.12.2001 n. 84: “Norme per la concessione di contributi
regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo” - Concessione
del contributo in conto rata semestrale posticipata di Euro 1.014,06 in favore
di San Pio delle Camere (AQ).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DISPONE
Per
i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1.
1. di concedere
ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 27.12.2001, n. 84, in favore del Comune
di San Pio delle Camere (AQ) il contributo semestrale costante in conto rata
posticipata, per la durata di venti anni, di Euro 1.014,06, pari al
3,9002201214% della quota di mutuo di Euro 26.000,00 concesso dalla Cassa
DD.PP. - pos. 4439371 00 - e contenuto nei limiti della spesa massima
ammissibile a finanziamento, per il completamento della rete di distribuzione
del gas metano nel capoluogo e nella frazione Castelnuovo;
2.
2. di
corrispondere il contributo regionale di cui sopra direttamente ed irrevocabilmente
alla Cassa DD.PP., mediante semestralità costanti, comprensive di capitali ed
interessi, per l’intera durata del mutuo, fissata in venti anni, ed alle
scadenze previste nel relativo piano di ammortamento;
3.
3. che la
copertura finanziaria della somma di Euro 2.028,11, quale rata di ammortamento
annuale del mutuo ventennale di Euro 26.000,00 al tasso del 4,75%, è assicurata
nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 18 della L.R. n. 84/01 citata;
4.
4. che il
presente provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa ai sensi dell’art.
51 della L.R. 81/77, come integrato dal-l’art. 3 della L.R. 13/99, in quanto il
relativo onere trova capienza nell’impegno n. 1 assunto sul cap. 152360 con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 4929 del 27.12.96;
5.
5. di
autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad effettuare i
pagamenti inerenti e conseguenti alla presente ordinanza;
6.
6. gli impegni
assunti come sopra, ai sensi del-l’art. 51, comma 5 della L.R. n. 81/77 come
integrato dall’art. 3 della L.R. n.
13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto sono le annualità da
pagare, sugli stanzia-menti del pertinente capitolo di bilancio di previsione
degli esercizi successivi;
7. i lavori devono iniziare entro due anni dalla pubblicazione sul
B.U.R.A. del provvedimento di approvazione della graduatoria, ai sensi
dell’art. 10, comma 1 della
L.R. 84/01 e quindi entro la data dell’8 novembre 2004.
La quota definitiva del contributo regionale sarà determinata, ai
sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. n. 84/01, in base ai parametri di cui
all’art. 4 della stessa L.R. n. 84/01 ed alla spesa effettiva dell’intervento,
che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, ovvero, in applicazione dell’art. 9 comma 3
della L.R. n. 25/95 sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta
la relativa documentazione.
La deliberazione comunale che approva il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione deve essere trasmessa al competente
Servizio regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95, come
modificato dall’art. 8 comma 5 della L.R. n. 141/2000, entro cinque anni dalla
data di inizio dei lavori.
Il presente provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso
è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della
Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla
comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.
per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Arch. Francesco D’Ascanio