DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/103:

L.R. 27.12.2001 n. 84: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo” - Concessione del contributo in conto rata semestrale posticipata di Euro 1.014,06 in favore di San Pio delle Came­re (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1.                  1. di concedere ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 27.12.2001, n. 84, in favore del Comune di San Pio delle Camere (AQ) il contributo semestrale costante in conto rata posticipata, per la durata di venti anni, di Euro 1.014,06, pari al 3,9002201214% della quota di mutuo di Euro 26.000,00 concesso dalla Cassa DD.PP. - pos. 4439371 00 - e contenuto nei limiti della spesa massima ammissibile a finanziamen­to, per il completamento della rete di distri­buzione del gas metano nel capoluogo e nella frazione Castelnuovo;

2.                  2. di corrispondere il contributo regionale di cui sopra direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa DD.PP., mediante semestralità costanti, comprensive di capitali ed interes­si, per l’intera durata del mutuo, fissata in venti anni, ed alle scadenze previste nel rela­tivo piano di ammortamento;

3.                  3. che la copertura finanziaria della somma di Euro 2.028,11, quale rata di ammortamen­to annuale del mutuo ventennale di Euro 26.000,00 al tasso del 4,75%, è assicurata nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 18 della L.R. n. 84/01 citata;

4.                  4. che il presente provvedimento non compor­ta nuovo impegno di spesa ai sensi dell’art. 51 della L.R. 81/77, come integrato dal-l’art. 3 della L.R. 13/99, in quanto il relati­vo onere trova capienza nell’impegno n. 1 assunto sul cap. 152360 con la deliberazio­ne della Giunta Regionale n. 4929 del 27.12.96;

5.                  5. di autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad effettuare i pagamenti ine­renti e conseguenti alla presente ordinanza;

6.                  6. gli impegni assunti come sopra, ai sensi del-l’art. 51, comma 5 della L.R. n. 81/77 come integrato dall’art. 3 della L.R. n.

 

13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto sono le annualità da pagare, sugli stanzia-menti del pertinente capitolo di bilancio di previsione degli esercizi successivi;

7. i lavori devono iniziare entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del prov­vedimento di approvazione della gradua­toria, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della

L.R. 84/01 e quindi entro la data dell’8 novembre 2004.

La quota definitiva del contributo regio­nale sarà determinata, ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. n. 84/01, in base ai parametri di cui all’art. 4 della stessa L.R. n. 84/01 ed alla spesa effettiva dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, in applicazione dell’art. 9 comma 3 della L.R. n. 25/95 sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta la relativa documentazione.

La deliberazione comunale che approva il certificato di collaudo o il certificato di rego­lare esecuzione deve essere trasmessa al com­petente Servizio regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95, come modifi­cato dall’art. 8 comma 5 della L.R. n. 141/2000, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.

Il presente provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio