DETERMINAZIONE 22.06.2004,
n. DI3/46:
Cava di ghiaia in località “Congiunti”. Comune di Collecorvino
(PE). Ditta SCAVI di CAMPINI NICOLINO con sede legale in c.da
Cepraneto n. 1 Collecorvino (PE). Autorizzazione apertura cava.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Di autorizzare la Ditta SCAVI di Campini Nicolino, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede
legale in C/da Cepraneto n. 1 Comune di Collecorvino (PE), alla coltivazione
della cava di ghiaia sita in località “Congiunti” nel Comune di Collecorvino
(PE) distinta in catasto al foglio n. 8 particelle nn. 773 (parte) e 774
(parte) alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1 La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute
nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del
23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei
Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Uffi-cio Cave e Torbiere.
Articolo 2 La zona degli scavi deve essere delimitata con termini
lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3 L’autorizzazione è valida per anni
2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività
estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta
data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90
giorni di proroga. La denuncia di inizio dei lavori, e idonea documentazione
attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere
presentata, ai sensi dell’art. 28 del
D.P.R.
n. 128/59, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i
termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei
lavori la presente Determina s’intende decaduta.
Articolo
4 Il deposito cauzionale per un importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)
è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 57444455 emessa dalla società
“Aurora Assicurazioni” di Milano in data 14.06.2004.
Articolo 5 La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al
servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e
comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel
corso delle operazioni di polizia mineraria.
Articolo 6 La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge
in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1) gli scavi devono mantenersi 2 mt. sopra il
livello della falda acquifera;
2) gli scavi devono mantenersi ad una distanza di
14 mt. dal metanodotto con scarpata a 45° sull’orizzontale.
Articolo 7 La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e
comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario,
i dati statistici relativi all’attività estratti-va;
Articolo 8 La quantità media estraibile annualmente è di circa mc.
11.500 e complessivamente mc. 23.000 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9 La Ditta deve
attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali
approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante
l’uti-
lizzo dei seguenti mezzi
meccanici:
a)
escavatore;
b)
autocarri;
c)
ruspa.
Articolo 10 La Ditta, circa le
modalità della sistama
zione
ambientale, è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato
dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6
della L.R. 67/87.
Articolo 11 La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi
consentiti dalla legge.
per
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore