DETERMINAZIONE 22.06.2004, n. DI3/46:

Cava di ghiaia in località “Congiunti”. Comune di Collecorvino (PE). Ditta SCAVI di CAMPINI NICOLINO con sede lega­le in c.da Cepraneto n. 1 Collecorvino (PE). Autorizzazione apertura cava.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Di autorizzare la Ditta SCAVI di Campini Nicolino, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C/da Cepraneto n. 1 Comu­ne di Collecorvino (PE), alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Congiunti” nel Comune di Collecorvino (PE) distinta in cata­sto al foglio n. 8 particelle nn. 773 (parte) e 774 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1 La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei dise­gni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Uffi-cio Cave e Torbiere.

Articolo 2 La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e dis­posti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3 L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedi­mento e l’attività estrattiva deve essere intra­presa entro e non oltre 90 giorni dalla pre­detta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del

D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività Estrat­tive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.

Articolo 4 Il deposito cauzionale per un importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 57444455 emessa dalla società “Aurora Assi­curazioni” di Milano in data 14.06.2004.

Articolo 5 La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comuni­care l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle opera­zioni di polizia mineraria.

Articolo 6 La Ditta deve altresì attenersi alle disposi­zioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1) gli scavi devono mantenersi 2 mt. sopra il livello della falda acquifera;

2) gli scavi devono mantenersi ad una distanza di 14 mt. dal metanodotto con scarpata a 45° sull’orizzontale.

Articolo 7 La Ditta ha l’obbligo di fornire periodica­mente, e comunque quando il Servizio Atti­vità Estrattive e Minerarie lo ritiene necessa­rio, i dati statistici relativi all’attività estratti-va;

Articolo 8 La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 11.500 e complessivamente mc. 23.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9 La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati proget­tuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’uti-

lizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore;

b) autocarri;

c) ruspa.

Articolo 10 La Ditta, circa le modalità della sistama­

zione ambientale, è tenuta a rispettare il pro­getto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87.

Articolo 11 La presente Determina deve essere pub­blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Mario Pastore