ORDINANZA 14.06.2004, n. 04:
Smaltimento
rifiuti urbani presso la discarica località Cerratina in Comune di Lanciano
(CH) - Proroga di mesi 6.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il
Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;
Visto il
D. Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Vista la
L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione
dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
Richiamata
l’Ordinanza n. 1 del 14/01/04 con la quale, in merito alla richiesta formulata
dalla SEGEN
S.p.a.
con sede in Civitella Roveto (AQ), i Comuni di Balsorano, S. Vincenzo V.R.,
Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Luco dei
Marsi, Castellafiume e Tagliacozzo, soci della suddetta Società, provvedono
allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi territori presso
la discarica comprensoriale ubicata in località Cerratina di Lanciano (CH),
per mesi sei a far data dal 14/01/04;
Richiamata
l’Ordinanza n. 2 del 09/03/04 con la quale si dispone l’integra-zione della
precedente Ordinanza n. 1 del 14/01/04 con il Comune di S. Marie;
Vista la
richiesta della SEGEN S.p.a. del 15/05/04 con la quale si richiede una proroga di
ulteriori sei mesi dell’Ordinanza n. 1 del 14/01/04
poiché a causa delle condizioni metereologiche non favorevoli lo stato di
avanzamento dei lavori inerenti la costruzione della discarica di S. Marie,
autorizzata con provvedimento n. DF3/14 del 17/02/03, procede molto a rilento;
Considerato che, relativamente ai conferimenti di rifiuti
urbani effettuati presso la discarica comprensoriale ubicata in loc. Cerratina
di Lanciano (CH), provenienti dai Comuni interessati dalle precedenti
Ordinanze n. 01 del 14/01/04 e n. 02 del 09/03/04, non risultano pervenute
relazioni negative da parte degli Enti preposti al controllo;
Ritenuto di individuare nel 1° comma del-l’art. 13 della
predetta L.R. n. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende
derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella regione,
regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti
dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il
ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino
pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della
Direzione regionale Turismo - Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità
tecnico-amministrati-va del presente atto;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si
intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prorogare la scadenza dell’ordinanza n. 1 del 14/01/04,
così come modificata con Ordinanza n. 02/04 con la quale, in deroga a quanto
disposto al 1° comma dell’art.
13 della L.R. 28.4.2000, n. 83 la SEGEN
S.p.a., con sede in Civitella Roveto (AQ) è stata autorizzata
allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei territori dei Comuni di Balsorano,
S. Vincenzo V.R., Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Canistro,
Capistrello, Luco dei Marsi, Castellafiume, Tagliacozzo e S. Marie,
presso la discarica comprensoriale in loc. Cerratina del Comune di Lanciano
(CH), regolarmente autorizzata ed in esercizio, ubicata nell’am-bito
territoriale di Chieti, la cui titolarità è in capo al Consorzio Comprensoriale
per lo smaltimento dei rifiuti - Ambito di Lanciano (CH), nei limiti e
prescrizioni della relativa autorizzazione regionale, e con le modalità di
raccolta all’origine indicate nella nota del 16.12.03;
1.
2.
di stabilire che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei
dalla data di scadenza del richiamato provvedimento n. 01/04, eventualmente
rinnovabile in caso di necessità ed urgenza, nei limiti stabiliti dalla legge;
2.
3.
di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più
rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute
pubblica ed ambiente;
3.
4.
che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed
accettazione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;
4.
5.
di trasmettere copia della presente disposizioni alla SEGEN Spa, al Consorzio Comprensoriale di
Lanciano (CH), alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila e Chieti, ai
Dipartimenti Provinciali del-l’ARTA di Chieti e L’Aquila e alla Direzione
Centrale della medesima Agenzia;
5.
6.
di trasmettere, altresì, copia del presente
provvedimento al Ministero dell’Ambien-te e della Tutela del
Territorio e al Ministero della Salute;
7. di pubblicare integralmente la presente
disposizione sul B.U.R.A.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione sul B.U.R.A.
L’Aquila,
14 giugno 2004
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
On. Giovanni Pace