ORDINANZA 14.06.2004, n. 04:

Smaltimento rifiuti urbani presso la discarica località Cerratina in Comune di Lanciano (CH) - Proroga di mesi 6.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;

Visto il D. Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamata l’Ordinanza n. 1 del 14/01/04 con la quale, in merito alla richiesta formula­ta dalla SEGEN S.p.a. con sede in Civitella Roveto (AQ), i Comuni di Balsorano, S. Vincenzo V.R., Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Luco dei Marsi, Castellafiume e Tagliacozzo, soci della suddetta Società, provvedono allo smal­timento dei rifiuti urbani prodotti nei rispet­tivi territori presso la discarica comprensoria­le ubicata in località Cerratina di Lanciano (CH), per mesi sei a far data dal 14/01/04;

Richiamata l’Ordinanza n. 2 del 09/03/04 con la quale si dispone l’integra-zione della precedente Ordinanza n. 1 del 14/01/04 con il Comune di S. Marie;

Vista la richiesta della SEGEN S.p.a. del 15/05/04 con la quale si richiede una proro­ga di ulteriori sei mesi dell’Ordinanza n. 1 del 14/01/04 poiché a causa delle condizioni metereologiche non favorevoli lo stato di avanzamento dei lavori inerenti la costruzio­ne della discarica di S. Marie, autorizzata con provvedimento n. DF3/14 del 17/02/03, procede molto a rilento;

Considerato che, relativamente ai conferi­menti di rifiuti urbani effettuati presso la dis­carica comprensoriale ubicata in loc. Cerrati­na di Lanciano (CH), provenienti dai Comu­ni interessati dalle precedenti Ordinanze n. 01 del 14/01/04 e n. 02 del 09/03/04, non risultano pervenute relazioni negative da parte degli Enti preposti al controllo;

Ritenuto di individuare nel 1° comma del-l’art. 13 della predetta L.R. n. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolar­mente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizza­zioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo - Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legit­timità ed alla regolarità tecnico-amministrati-va del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmen­te riportate e trascritte:

1. di prorogare la scadenza dell’ordinanza n. 1 del 14/01/04, così come modificata con Ordinanza n. 02/04 con la quale, in dero­ga a quanto disposto al 1° comma dell’art.

13 della L.R. 28.4.2000, n. 83 la SEGEN S.p.a., con sede in Civitella Roveto (AQ) è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiu­ti urbani prodotti nei territori dei Comuni di Balsorano, S. Vincenzo V.R., Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Luco dei Marsi, Castellafiume, Tagliacozzo e S. Marie, presso la discarica comprensoriale in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), regolarmente autorizzata ed in esercizio, ubicata nell’am-bito territoriale di Chieti, la cui titolarità è in capo al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti - Ambito di Lan­ciano (CH), nei limiti e prescrizioni della relativa autorizzazione regionale, e con le modalità di raccolta all’origine indicate nella nota del 16.12.03;

1.                  2. di stabilire che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei dalla data di scadenza del richiamato provvedimento n. 01/04, eventualmente rinnovabile in caso di necessità ed urgenza, nei limiti stabiliti dalla legge;

2.                  3. di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica ed ambiente;

3.                  4. che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed accetta­zione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;

4.                  5. di trasmettere copia della presente dispo­sizioni alla SEGEN Spa, al Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila e Chieti, ai Dipartimenti Provinciali del-l’ARTA di Chieti e L’Aquila e alla Dire­zione Centrale della medesima Agenzia;

5.                  6. di trasmettere, altresì, copia del presente

 

provvedimento al Ministero dell’Ambien-te e della Tutela del Territorio e al Mini­stero della Salute;

7. di pubblicare integralmente la presente disposizione sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al compe­tente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

L’Aquila, 14 giugno 2004

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace