LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il “Regolamento di polizia veteri­naria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità 10 maggio 1991, recante “Norme per la profilassi di malattie di animali”, che ha incluso la encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie tra le malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante “Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale

o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE”;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 8 aprile 1999, inerente le “Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministero della Sanità del 7 gennaio 2000, relativo al “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)”;

Visto il decreto del Ministero della Sanità del 29 settembre 2000 e sue successive modificazioni, che definisce le modalità per la rimozione, lo stoccaggio e la distruzione obbligatoria del materiale specifico a rischio: tessuti animali, intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina di età superiore ai dodici mesi e delle specie ovina e caprina di qualunque età, qualsiasi prodotto derivato od ottenuto da predetti materiali;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità 13 novembre 2000, riguardante le “Misure urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico a rischio”;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, di conversione del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 27 marzo 2001, concernente “Misure sanitarie di protezione contro le endefalopatie spongiformi trasmissibili”, e successive modificazioni;

Vista, inoltre, la normativa comunitaria vigente nella materia di che trattasi, ed in particolare:

    la decisione della Commissione n. 2000/418/CE, del 29 giugno 2000, che disciplina l’impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la de­cisione n. 94/474/CE;

    il regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1760/2000, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’eti-chettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il rego­lamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

    la decisione della Commissione n. 2000/764/CE, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

    la decisione del Consiglio n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell’alimentazione degli animali;

    il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Vista, ancora, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, 27 settembre 2000, n. 40, che disciplina la materia dello smaltimento delle carcasse e degli organi specifici a rischio, in applicazione della sopra richiamata Decisione 29 giugno 2000,

n. 2000/481/CE;

Viste le proprie deliberazioni n. 1289, dell’11 ottobre 2000, e n. 331, del 22 maggio 2002, con le quali sono stati approvati i Piani di sorveglianza epidemiologica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili, rispettivamente per l’anno 2001 e l’anno 2002;

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, la filiera bovina, ovina e caprina deve sostenere ulteriori costi, imprevisti ed imprevedibili, che costituiscono un onere aggiuntivo per gli allevatori;

Ritenuto, pertanto, indispensabile:

    di sostenere gli allevamenti che, in attuazione dei Piani di sorveglianza epidemiologica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili, sono colpiti dai provvedimenti di abbattimento totale o selettivo degli animali, emessi in via obbligatoria dall’Autorità sanitaria competente;

    di adottare, in linea con la vigente norma­tiva comunitaria ed in particolare con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02), interventi di compensazione, seppure parziale, del mancato reddito dovuto al fermo dell’attività produttiva, al fine di favorire ed accompagnare le aziende interessate a riprendere analoga attività;

    di istituire un regime di aiuto a sostegno delle aziende agricole colpite da TSE relativamente al solo fermo d’impresa ed il conseguente mancato reddito;

Atteso che le modalità ed i criteri dell’intervento regionale sono stati definiti nel “Programma operativo per l’attuazione di misure regionali di compensazione del mancato reddito per fermo d’impresa a sostegno degli allevamenti interessati dai provvedimenti di polizia veterinaria”, predisposto dall’Ufficio di Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;

Dato atto che i suddetti criteri e le modalità di calcolo dell’aiuto sono stati elaborati al fine di determinare esclusivamente il mancato reddito per fermo d’impresa conseguente all’abbattimento, totale o selettivo, dei capi presenti in azienda, disposto dall’Autorità sanitaria, in via obbligatoria, ed eseguito successivamente al 1° gennaio 2001;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare il Programma in questione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente al “modello 1” di domanda di compensazione per mancato reddito;

Considerata la necessità di garantire che non vi siano sovra compensazioni con il cumulo delle eventuali provvidenze comunitarie, statali e regionali;

Vista la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” che, nell’articolo 17 prevede interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare e agroindustriale, purché compatibili con le normative comunitarie vigenti;

Accertato che il fabbisogno finanziario necessario alla copertura di dette compensa­zioni, stabilito nella misura massima di euro 280.000,00 come da Programma allegato al presente provvedimento, trova capienza sul pertinente Capitolo 102499/C/2003, dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

Ritenuto, di dover acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3ª Commissione Consiliare per l’Agricoltura e di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività e per l’impegno, la liquidazione e l’ero-gazione degli aiuti ai beneficiari;

Ritenuto, ancora, di poter dare mandato al Direttore regionale della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, di notificare il Programma operativo in questione, dopo l’adozione dello stesso da parte di questa Giunta, alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista di un esame di conformità con gli articoli 87 e 88 dello stesso Trattato;

Ritenuto, inoltre, di potere stabilire che l’aiuto regionale diventi operativo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) dell’avviso di esito positivo da parte della Commissione europea, ai sensi dei ri­chiamati articoli 87 e 88 del Trattato;

Ritenuto, quindi, che, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, ed informa­zione ai cittadini, il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato dal Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, unitamente al suddetto avviso di esito positivo da parte della Commissione europea;

Dato atto, infine, che il Dirigente del Ser­vizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha at­testato la regolarità e la legittimità per quanto attiene agli adempimenti di competenza del Servizio medesimo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di istituire un regime di aiuto a sostegno delle aziende agricole colpite da TSE relativamente al solo fermo d’impresa ed il conseguente mancato reddito;

2.   di garantire che non vi siano sovra compensazioni con il cumulo delle eventuali provvidenze comunitarie, statali e regionali;

3.   di approvare, pertanto, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” - articolo 17 -, il “Programma operativo per l’attuazione di misure regionali di compensazione del mancato reddito per fermo d’impresa a sostegno degli allevamenti interessati dai provvedimenti di polizia veterinaria” predisposto dall’Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali;

4.   di stabilire che il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle compensazioni di mancato reddito previste dal Programma di che trattasi, stabilito nella misura massima di Euro 280.000,00, trova capienza sul pertinente Capitolo 102499/C/2003, dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

5.   di acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3ª Commissione Consiliare per l’Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma in questione, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività e per l’impegno, la liquidazione e l’erogazione degli aiuti ai beneficiari;

6.   di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, di notificare il suddetto Programma operativo, dopo l’adozione dello stesso da parte di questa Giunta, alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista di un esame di conformità con gli articoli 87 e 88 dello stesso Trattato;

7.   di stabilire che l’aiuto regionale diventi operativo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) dell’avviso di esito positivo da parte della Commissione europea, ai sensi dei richiamati articoli 87 e 88 del Trattato;

8.   di stabilire, inoltre, che, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, ed informazione ai cittadini, il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato dal Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, unitamente al suddetto avviso di esito positivo da parte della Commissione europea;

9.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il “Programma operativo per l’attuazione di misure regionali di compensazione del mancato reddito per fermo d’impresa a sostegno degli allevamenti interessati dai provvedimenti di polizia veterinaria”, predisposto dall’Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali, e composto da diciotto pagine dattiloscritte e dal “modello 1” di domanda, costituito da una pagina con due facciate dattiloscritte.

 

segue allegato