COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

UFFICIO TECNICO

 

Autorizzazione all’apertura di una cava di argilla. Decreto n. 5536 del 02.08.2004

Decreto n. 5536 di prot.                                        Controguerra,lì 02.08.2004

DECRETO PER LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA

VISTA l'istanza della ditta Ubaldi Costruzioni s.p.a., con sede a Maltignano (AP) in Via Bonifica n. 20, per l'apertura di una cava di argilla in località “Taiano”, in un lotto di terreno, distinto nel N.C.T. del Comune di Controguerra al fg. 08, particelle n. 227 sub 14 -295-300-306-307 in proprietà, n. 308 di proprietà Amm.ne Comunale di Controguerra e n. 117 di proprietà della Ditta Marinelli Emidio;

VISTA la delibera di GM n. 178 del 29.07.2004 con la quale si autorizza la Ditta Ubaldi ad asportare il terreno sull'area distinta in catasto al foglio di amppa n. 8, particella 308, di proprietà del Comune di Controguerra.

VISTO l'atto di assenso rilasciato dalla Ditta Marinelli Emidio per l'asportazione del terreno sull'area di sua proprietà, area distinta in catasto al foglio di mappa n. 8, particella 117;

VISTO il parere favorevole condizionato reso ai sensi dell'Art. 4 delle Legge Regionale 23.10.1987 n. 67, in data 31.05.2004 nella Conferenza dei Servizi che si richiama soprattutto in riferimento alle condizioni e trasmesso a questo Comune in data 16.6.2004, prot. 1459, dalla Giunta Regionale -Direzione Attività Produttive -Servizio Sviluppo Attività estrattive e Minerarie - Ufficio Cave e Torbiere -Pescara - (allegato “A”);

VISTO il Disciplinare per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla L.R. 54/83, approvato con delibera n. 204 del 23.01.1985 e vi stato dalla commissione di controllo in data 06.02.1985, prot. n. 668/885 (allegato “B”);

VISTI i disegni redatti dall'Ing. Di Emidio Giustino, visionati ed approvati dal Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, Ufficio Cave e Torbiere.

VISTA la dichiarazione del tecnico ing. Di Emidio Giustino per i minori lavori rilasciata in data 26.07.2004

ATTESO che l’area interessata dalla cava non è sottoposta a vincolo paesistico;

VISTA la Legge Regionale del 13.02.2003 n. 2;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di dover rilasciare la richiesta dell'art. 5 lett.d) L.R. del 23.10.1981n. 67;

FATTI salvi i diritti di terzi,

AUTORIZZA

La società Ubaldi Costruzioni s.p.a., con sede a Malignano (AP) in Via Bonifica n. 20, per l'apertura di una cava di argilla in località “Taiano sull'area distinta nel N. C. T. del Comune di Controguerra al fg. 08, particelle n. 227 sub 14 -295-300-306-307 in proprietà, n. 308 di proprietà Amm.ne Comunale di Controguerra e n. 117 di proprietà della Ditta Marinelli Emidio; alle seguenti condizioni:

ART. 1

E' fatto obbligo al concessionario l'osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 30.01.1985, (All. B);

ART. 2

E' fatto obbligo al concessionario l'osservanza delle condizioni espresse nel verbale della Conferenza dei Servizi del 31.05.2004 sopra richiamata, (All. A);

ART. 3

E' fatto Obbligo al concessionario l'osservanza delle modalità indicate nei disegni vistati e approvati dall'Ufficio Cave e Torbiere con la firma del Responsabile del Procedimento e convalidati con timbro e firma del Dirigente del IV° settore di questo Comune;

ART. 4

L'autorizzazione sarà valida per anni 1 ( uno) a partire dalla data di notifica del presente provvedimento. L'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato sia al Comune sia all'Ufficio Cave e Torbiere della Regione Abruzzo;

ART. 5

L'obbligo del risanamento ambientate contemporaneo all'attività estratti va e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o d'Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da presentare a questo Comune prima dell'inizio dei lavori.

ART. 6

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

ART. 7

La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l’amministrazione Comunale e/o il Servizio Sviluppo Attività Estrattive Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva in corso.

ART. 8

Il presente Decreto Comunale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

ART. 9

Il provvedimento di autorizzazione sarà trasmesso:

a)   Servizio per le Attività Estrattive - Largo de Frentani, 2 -Pescara;

b)      All'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Teramo per i compiti di vigilanza, in base all'art. 11 della della L.R. n. 67/1987;

ART. 10

il presente provvedimento viene rilasciato dal Comune nei limiti delle proprie competenze, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali od ulteriori pareri di altri Enti.

Controguerra,lì 02.08.2004

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Geom. Sante Paolini