CITTÀ DI AVEZZANO (AQ)

Modifiche allo Statuto Comunale.

ART. 6

(Ufficio per le relazioni con il pubblico) (nuovo testo)

1.   Il Comune riconosce che il flusso informatico organizzato e pianificato è parte integrante del processo di produzione dei servizi municipali.

2.   Il Comune istituisce un ufficio di informazione e per le relazioni con il pubblico, con il compito di:

-    fornire all’utenza informazioni relative ai servizi del Comune, agli atti ed allo stato di procedimenti;

-    porsi come tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;

-    ricevere istanze, petizioni, proposte, reclami e segnalazione di guasti e malfunzionamento e dar loro seguito;

- rilasciare certificati e modulistica;

- elaborare proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza;

- promuovere ed attuare iniziative di comunicazione per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture del Comune;

3.   Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio.

4.   Il Comune, attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico promuove forme di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri enti pubblici, con le organizzazioni politiche, sindacali, sociali, culturali, economiche, sportive, religiose, del volontariato e con ogni altra forma associativa al fine di garantire ai cittadini la più ampia informazione sui servizi esistenti nel territorio nonché sulle opportunità di lavoro, di studio e di formazione professionale.

ART. 27

(Controllo di gestione) (nuovo testo)

1.   Il Comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, individua gli strumenti e le metodologie di attuazione di controllo di gestione.

2.   Il Comune, tramite il controllo di gestione, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 32 TER

(Luogo delle sedute degli Organi collegiali)

(nuovo articolo)

1.   Su motivata disposizione dei rispettivi presidenti, il consiglio, la giunta e le commissioni consiliari possono essere convocati e riuniti in altra sede che, di norma, coincide con quella di una delle frazioni o borgate ricadenti nel territorio comunale.

ART. 36 BIS

(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità) (nuovo articolo)

1.   In conformità alle previsioni dell’art. 67 del T.U. 267/00, il Sindaco, il Consigliere Comunale, il Presidente del consiglio e l’Assessore possono essere eletti o designati quali esponenti, rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di Enti, Società di capitale pubblico o misto, consorzi, istituzioni, aziende, fondazioni e società comunque partecipate dall’amministrazione comunale.

ART. 46

(Conferenza dei Capigruppo) (nuovo comma)

4.   La conferenza dei capigruppo assume le proprie decisioni con la maggioranza dei voti.

Qualora una proposta ottenga parità di voti, decide il Presidente del consiglio.

ART. 66

(Vice - Segretario Generale) (nuovo testo)

1.   Il Sindaco attribuisce l’incarico di vice segretario generale, con le modalità stabilite dal regolamento per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, ad un dirigente in servizio presso il Comune da almeno cinque anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso nella carriera di segretario generale.

Nel caso di più dirigenti con i requisiti di cui sopra la scelta ricade sul dirigente del settore Affari Generali.

2.   Il dirigente incaricato delle funzioni di vice segretario generale conserva i compiti dell’unità operativa cui è preposto, collabora e coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle sue funzione e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza e di impedimento, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 67

Dirigenti: Funzioni.

Viene abrogata la lettera f) del comma 2:

ART. 70

(Nomina e revoca) (nuova formulazione comma 1)

1.   Gli amministratori e i sindaci di cui al comma 4 dell’art. 68 vengono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno una specifica competenza tecnica e/o amministrativa.

ART. 77

(Controllo interno) (nuovo testo)

1.   Il regolamento disciplina le modalità di esplicazione dei controlli interni, che si articolano in:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile, che garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- controllo di gestione, che verifica l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- valutazione della dirigenza, che valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

- valutazione e controllo strategico, che mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli organi politici, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo politico.

ART. 79

(Commissione Affari Istituzionali) (nuovo formulazione comma 1)

1.   E istituita la Commissione Affari Istituzionali. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Generale e dai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti. Delibera con la presenza almeno della metà dei componenti. Ciascun componente della commissione esprime un voto.

ART. 81

(Revisione dello Statuto) (nuova formulazione comma 2)

2.   Le proposte di revisione dello Statuto, prima di essere poste all’esame della competente commissione consiliare, sono affisse all’albo pretorio per non meno di dieci giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio circoscrizionale nonché a ciascuna Consulta di settore, ove esistano.