CITTÀ DI AVEZZANO (AQ)
Modifiche allo Statuto Comunale.
ART. 6
(Ufficio per le relazioni con il pubblico) (nuovo testo)
1. Il Comune riconosce che il flusso informatico
organizzato e pianificato è parte integrante del processo di produzione dei
servizi municipali.
2. Il Comune istituisce un ufficio di
informazione e per le relazioni con il pubblico, con il compito di:
- fornire all’utenza informazioni relative ai
servizi del Comune, agli atti ed allo stato di procedimenti;
- porsi come tramite tra il cittadino che
intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il
titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;
- ricevere istanze, petizioni, proposte,
reclami e segnalazione di guasti e malfunzionamento e dar loro seguito;
- rilasciare certificati e modulistica;
- elaborare proposte sugli aspetti organizzativi
e logistici del rapporto con l’utenza;
- promuovere ed attuare iniziative di
comunicazione per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture
del Comune;
3. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed
il funzionamento dell’ufficio.
4. Il Comune, attraverso l’ufficio per le
relazioni con il pubblico promuove forme di collaborazione con lo Stato, la
Regione, la Provincia ed altri enti pubblici, con le organizzazioni politiche,
sindacali, sociali, culturali, economiche, sportive, religiose, del
volontariato e con ogni altra forma associativa al fine di garantire ai
cittadini la più ampia informazione sui servizi esistenti nel territorio nonché
sulle opportunità di lavoro, di studio e di formazione professionale.
ART. 27
(Controllo di gestione) (nuovo testo)
1. Il Comune, nell’ambito della propria
autonomia regolamentare ed organizzativa, individua gli strumenti e le
metodologie di attuazione di controllo di gestione.
2. Il Comune, tramite il controllo di gestione,
verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso
l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione
dell’ente, l’efficacia ed il livello di economicità nell’attività di
realizzazione dei predetti obiettivi.
ART. 32 TER
(Luogo delle sedute degli Organi collegiali)
(nuovo articolo)
1. Su motivata disposizione dei rispettivi
presidenti, il consiglio, la giunta e le commissioni consiliari possono essere
convocati e riuniti in altra sede che, di norma, coincide con quella di una
delle frazioni o borgate ricadenti nel territorio comunale.
ART. 36 BIS
(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità) (nuovo articolo)
1. In conformità alle previsioni dell’art. 67
del T.U. 267/00, il Sindaco, il Consigliere Comunale, il Presidente del
consiglio e l’Assessore possono essere eletti o designati quali esponenti,
rappresentanti, presidenti o consiglieri di amministrazione di Enti, Società di
capitale pubblico o misto, consorzi, istituzioni, aziende, fondazioni e società
comunque partecipate dall’amministrazione comunale.
ART. 46
(Conferenza dei Capigruppo) (nuovo comma)
4. La conferenza dei capigruppo assume le
proprie decisioni con la maggioranza dei voti.
Qualora
una proposta ottenga parità di voti, decide il Presidente del consiglio.
ART. 66
(Vice - Segretario Generale) (nuovo testo)
1. Il Sindaco attribuisce l’incarico di vice
segretario generale, con le modalità stabilite dal regolamento per
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, ad un dirigente in servizio presso
il Comune da almeno cinque anni ed in possesso del titolo di studio richiesto
per l’accesso nella carriera di segretario generale.
Nel caso di più dirigenti con i
requisiti di cui sopra la scelta ricade sul dirigente del settore Affari
Generali.
2. Il dirigente incaricato delle funzioni di
vice segretario generale conserva i compiti dell’unità operativa cui è
preposto, collabora e coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle sue
funzione e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza e di impedimento, secondo
le modalità previste dalla legge.
ART. 67
Dirigenti: Funzioni.
Viene
abrogata la lettera f) del comma 2:
ART. 70
(Nomina e revoca) (nuova formulazione comma 1)
1. Gli amministratori e i sindaci di cui al
comma 4 dell’art. 68 vengono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno una
specifica competenza tecnica e/o amministrativa.
ART. 77
(Controllo interno) (nuovo testo)
1. Il regolamento disciplina le modalità di
esplicazione dei controlli interni, che si articolano in:
- controllo di regolarità amministrativa e
contabile, che garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
- controllo di gestione, che verifica
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine
di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati;
- valutazione della dirigenza, che valuta le prestazioni
del personale con qualifica dirigenziale;
- valutazione e controllo strategico, che mira a
verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli
organi politici, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive
e negli atti di indirizzo politico.
ART. 79
(Commissione Affari Istituzionali) (nuovo formulazione comma 1)
1. E istituita la Commissione Affari
Istituzionali. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede,
dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Generale e dai Presidenti delle
Commissioni Consiliari permanenti. Delibera con la presenza almeno della metà
dei componenti. Ciascun componente della commissione esprime un voto.
ART. 81
(Revisione dello Statuto) (nuova formulazione comma 2)
2. Le proposte di revisione dello Statuto, prima di essere poste all’esame della competente commissione consiliare, sono affisse all’albo pretorio per non meno di dieci giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio circoscrizionale nonché a ciascuna Consulta di settore, ove esistano.