DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 746:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, recante: “Nuove norme per lo svilup­po delle zone montane” - Progetti pilota per la valorizzazione dell’ambito montano - articoli 5, comma 4, lett. B) e 48 - Anno 2004.

 

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente “Nuove disposizioni per le zone montane”, il cui fine è la salvaguardia e la va­lorizzazione delle zone montane stesse;

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2000,

n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” ed in particolare, l’arti-colo 5 relativo al “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali”  il quale, al comma 4, lettera b), prevede che il 5% delle risorse finanziarie del Fondo è de­stinato al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della legge medesima;

Considerato che, ai sensi del citato artico­lo 48, “la Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall’attri-buzione suindicata, utilizzando opportune ri­sorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità Montane”, aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni co­ordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della legge stessa;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale in oggetto, commi 9 e 10, la mancata adozione da parte delle Comunità Montane del Piano di Sviluppo Socio – Economico, nei termini stabiliti dalla mede­sima normativa, comporta una diminuzione dei trasferimenti derivanti dalla ripartizione del Fondo suddetto nella misura del 10% e che le quote non assegnate alle Comunità Montane per effetto di tale inadempienza sono destinate a finanziare i progetti pilota nonché, che la mancata approvazione del Piano Operativo Annuale da parte delle Co­munità Montane nei termini previsti, ex ar­ticolo 10, comporta parimenti una decurta­zione nella misura del 10% delle risorse at­tribuite nell’anno in cui si verifica l’inadem-pienza, parimenti destinate al finanziamen­to dei progetti pilota;

Visto altresì, l’articolo 1, comma 8, della Legge Regionale  n. 27/98 come modificato dall’articolo 37 della L. R. 11/2001, ai sensi del quale le somme del Fondo per gli inter­venti speciali per la montagna, attribuite nelle annualità precedenti e non rendiconta­te dalle Comunità Montane nei termini sta­biliti dal medesimo articolo, sono soggette a recupero mediante detrazione sulle risorse da attribuire negli esercizi successivi e sono uti­lizzate per finanziare i  progetti pilota;

Tenuto conto che nel bilancio del corren­te esercizio sono state iscritte le risorse finan­ziarie relative al Fondo Nazionale per la montagna - anno 2003 - nonché lo stanzia-mento a carico del bilancio regionale - anno 2004 - per un ammontare complessivo di Euro 5.809.007,00 (cinquemilioniottocen-tonovemilasette/00), divise per capitoli di bi­lancio come di seguito indicati:

     sul Cap. 122343 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2003, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’art. 2  L. 31.01.1994, n. 97, L. R. 18.05.2000, n. 95”, quanto ad Euro 3.409.007,00;

     sul Cap. 122342 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2004 denominato “Fondo regionale della mon­tagna per gli interventi speciali – L. R. 18.05.2000, n. 95”, quanto ad Euro 2.400.000,00;

Atteso che, pertanto, la quota da destinare al finanziamento dei progetti pilota, pari al 5% delle predette risorse, ammonta a com­plessivi Euro 290.450,35 (duecentonovanta-milaquattrocentocinquanta/35) di cui:

          Euro 170.450,35 sul cap. 122343 fondi statali anno 2003;

          Euro120.000,00 sul cap. 122342 fondi regionali anno 2004;

 

Dato atto che tali risorse costituiscono l’intera disponibilità, non essendosi verificate le ipotesi di recuperi e/o decurtazioni ai sensi della normativa sopradetta;

Ravvisata anche in considerazione della proclamazione, da parte dell’U.E., del 2004 quale Anno dell’Educazione allo Sport, l’op-portunità di valorizzare le potenzialità ricrea­tive dell’ambito montano attraverso la pro­mozione di attività sportive, del tempo libe­ro e di servizio, in modo da offrire, partico­larmente ai giovani, l’opportunità di familia­rizzare con la pratica degli sport;

Ritenuto altresì opportuno, stante l’esiguità delle risorse disponibili, individuare nelle zone montane della Provincia di Chieti, l’ambito territoriale interessato dall’iniziativa da finan­ziare, replicabile negli anni successivi nei terri­tori montani delle altre Province abruzzesi;

Tenuto conto che, pertanto, i progetti pi­lota potranno essere presentati da almeno due Comunità Montane, ovvero, da almeno due Comuni appartenenti a due diverse Co­munità Montane, della Provincia di Chieti, in associazione tra loro, per la realizzazione, anche attraverso il recupero di patrimonio immobiliare pubblico dismesso, di una strut-tura/impianto polifunzionale coperto, per la pratica di attività sportivo – ricreative;

Ritenuto di destinare l’ammontare com­plessivo delle risorse, pari ad Euro 290.450,35 (duecentonovantamilaquattro-centocinquanta/35), al finanziamento di un unico progetto, di almeno pari importo;

Ravvisata la necessità di disciplinare i cri­teri e le modalità per la presentazione e valu­tazione dei progetti in questione, così come indicato nell’allegato “A” alla presente deli­berazione, costituente parte integrante e so­stanziale della stessa;

Dato atto che nella seduta della Confe­renza Regioni – Enti Locali svoltasi il 26.07.2004, ove l’adottando provvedimento è stato illustrato al fine di acquisire il previ­sto parere di competenza, è stato espresso al-l’unanimità parere favorevole allo stesso, come risultante dal verbale che si allega in copia conforme all’originale (All.1);

Ritenuto di incaricare il  Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzio­nali, Enti Locali, Controlli, degli adempi-menti connessi e conseguenti di competenza, secondo quanto disposto nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione, nonché dell’as-sunzione dell’impegno delle risorse predette;

Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

Considerato che il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Svi­luppo Montano ha espresso il parere di legit­timità del presente atto, apponendo la pro­pria firma sul retro dello stesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.   di dare atto che le risorse da destinare al finanziamento dei progetti pilota, pari al 5% del “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” ammontano, per l’annualità 2004, a complessivi _ 290.450,35 (duecentonovantamilaquat-trocentocinquanta/35) di cui:

-Euro 170.450,35 sul cap. 122343 fondi statali anno 2003;

-Euro 120.000,00 sul cap. 122342 fondi regionali anno 2004;

2.   di stabilire che, anche in considerazione della proclamazione da parte dell’U.E., del 2004 quale Anno dell’Educazione allo Sport, i progetti pilota tendano a valoriz­zare le potenzialità ricreative dell’ambito montano, attraverso la promozione di at­tività sportive, del tempo libero e di servi­zio, in modo da offrire, particolarmente ai giovani, l’opportunità di familiarizzare con la pratica degli sport;

 

3.   di individuare, stante l’esiguità delle risor­se disponibili, nelle zone montane della Provincia di Chieti, l’ambito territoriale interessato dall’iniziativa da finanziare, re­plicabile negli anni successivi nei territori montani delle altre Province abruzzesi;

 

4.   di stabilire che, pertanto, i progetti pilota potranno essere presentati da almeno due Comunità Montane, ovvero, da almeno  due Comuni appartenenti a due diverse Comunità Montane, della Provincia di Chieti, in associazione tra loro, per la rea­lizzazione, anche attraverso il recupero di patrimonio immobiliare pubblico dismes­so, di una struttura/impianto polifunzio­nale coperto, per la pratica di attività sportivo – ricreative;

 

5.   di destinare l’ammontare complessivo delle risorse, pari ad Euro 290.450,35 (duecentonovantamilaquattrocentocin-quanta/35), al finanziamento di un unico progetto,di almeno pari importo;

 

6.   di approvare i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei progetti pilota, così come indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e so­stanziale della presente deliberazione;

 

7.   di incaricare il Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, degli adempimenti con­nessi e conseguenti di competenza secondo quanto disposto nell’ “Allegato A” alla pre­sente deliberazione, nonché dell’assunzio-ne dell’impegno delle risorse predette;

 

8.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET della medesima.

 

segue allegato