DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 746:
Legge
Regionale 18 maggio 2000, n. 95, recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle
zone montane” - Progetti pilota per la valorizzazione dell’ambito montano - articoli 5, comma 4, lett. B) e 48 - Anno
2004.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 31 gennaio 1994,
n. 97 concernente “Nuove disposizioni per le zone montane”, il cui fine è la
salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;
Vista la Legge Regionale 18 maggio 2000,
n. 95 recante: “Nuove norme per lo
sviluppo delle zone montane” ed in particolare, l’arti-colo 5 relativo al
“Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” il quale, al comma 4, lettera b), prevede
che il 5% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al finanziamento dei
progetti pilota di cui all’articolo 48 della legge medesima;
Considerato che, ai sensi del
citato articolo 48, “la Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota di
carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall’attri-buzione suindicata,
utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone
montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità Montane”, aventi
lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la
montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della legge stessa;
Atteso che, ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale in oggetto, commi 9 e 10, la mancata
adozione da parte delle Comunità Montane del Piano di Sviluppo Socio –
Economico, nei termini stabiliti dalla medesima normativa, comporta una
diminuzione dei trasferimenti derivanti dalla ripartizione del Fondo suddetto
nella misura del 10% e che le quote non assegnate alle Comunità Montane per
effetto di tale inadempienza sono destinate a finanziare i progetti pilota
nonché, che la mancata approvazione del Piano Operativo Annuale da parte delle
Comunità Montane nei termini previsti, ex articolo 10, comporta parimenti una
decurtazione nella misura del 10% delle risorse attribuite nell’anno in cui
si verifica l’inadem-pienza, parimenti destinate al finanziamento dei progetti
pilota;
Visto altresì, l’articolo 1,
comma 8, della Legge Regionale n. 27/98
come modificato dall’articolo 37 della L. R. 11/2001, ai sensi del quale le
somme del Fondo per gli interventi speciali per la montagna, attribuite nelle
annualità precedenti e non rendicontate dalle Comunità Montane nei termini stabiliti
dal medesimo articolo, sono soggette a recupero mediante detrazione sulle
risorse da attribuire negli esercizi successivi e sono utilizzate per
finanziare i progetti pilota;
Tenuto conto che nel bilancio del
corrente esercizio sono state iscritte le risorse finanziarie relative al
Fondo Nazionale per la montagna - anno 2003 - nonché lo stanzia-mento a carico del
bilancio regionale - anno 2004 - per un ammontare complessivo di Euro
5.809.007,00 (cinquemilioniottocen-tonovemilasette/00), divise per capitoli di
bilancio come di seguito indicati:
– sul
Cap. 122343 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario
2003, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’art. 2 L. 31.01.1994, n. 97, L. R. 18.05.2000, n.
95”, quanto ad Euro 3.409.007,00;
– sul
Cap. 122342 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario
2004 denominato “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali –
L. R. 18.05.2000, n. 95”, quanto ad Euro 2.400.000,00;
Atteso che, pertanto, la quota da
destinare al finanziamento dei progetti pilota, pari al 5% delle predette
risorse, ammonta a complessivi Euro 290.450,35
(duecentonovanta-milaquattrocentocinquanta/35) di cui:
– Euro
170.450,35 sul cap. 122343 fondi statali anno 2003;
– Euro120.000,00
sul cap. 122342 fondi regionali anno 2004;
Dato atto che tali risorse
costituiscono l’intera disponibilità, non essendosi verificate le ipotesi di
recuperi e/o decurtazioni ai sensi della normativa sopradetta;
Ravvisata anche in considerazione
della proclamazione, da parte dell’U.E., del 2004 quale Anno dell’Educazione
allo Sport, l’op-portunità di valorizzare le potenzialità ricreative
dell’ambito montano attraverso la promozione di attività sportive, del tempo
libero e di servizio, in modo da offrire, particolarmente ai giovani,
l’opportunità di familiarizzare con la pratica degli sport;
Ritenuto altresì opportuno,
stante l’esiguità delle risorse disponibili, individuare nelle zone montane
della Provincia di Chieti, l’ambito territoriale interessato dall’iniziativa da
finanziare, replicabile negli anni successivi nei territori montani delle
altre Province abruzzesi;
Tenuto conto che, pertanto, i progetti pilota
potranno essere presentati da almeno due Comunità Montane, ovvero, da almeno
due Comuni appartenenti a due diverse Comunità Montane, della Provincia di
Chieti, in associazione tra loro, per la realizzazione, anche attraverso il
recupero di patrimonio immobiliare pubblico dismesso, di una
strut-tura/impianto polifunzionale coperto, per la pratica di attività sportivo
– ricreative;
Ritenuto di destinare l’ammontare
complessivo delle risorse, pari ad Euro 290.450,35
(duecentonovantamilaquattro-centocinquanta/35), al finanziamento di un unico
progetto, di almeno pari importo;
Ravvisata la necessità di
disciplinare i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei
progetti in questione, così come indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione,
costituente parte integrante e sostanziale della stessa;
Dato atto che nella seduta della
Conferenza Regioni – Enti Locali svoltasi il 26.07.2004, ove l’adottando provvedimento
è stato illustrato al fine di acquisire il previsto parere di competenza, è
stato espresso al-l’unanimità parere favorevole allo stesso, come risultante
dal verbale che si allega in copia conforme all’originale (All.1);
Ritenuto di incaricare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione
dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Controlli, degli adempi-menti connessi e conseguenti di competenza, secondo
quanto disposto nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione, nonché
dell’as-sunzione dell’impegno delle risorse predette;
Vista la L.R. n. 77/1999 e
s.m.i.;
Considerato che il Dirigente del
Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano ha espresso il
parere di legittimità del presente atto, apponendo la propria firma sul retro
dello stesso;
A voti unanimi espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa
1. di dare atto che le risorse da destinare al
finanziamento dei progetti pilota, pari al 5% del “Fondo regionale della
montagna per gli interventi speciali” ammontano, per l’annualità 2004, a
complessivi _ 290.450,35 (duecentonovantamilaquat-trocentocinquanta/35) di cui:
-Euro 170.450,35 sul cap. 122343
fondi statali anno 2003;
-Euro 120.000,00 sul cap. 122342
fondi regionali anno 2004;
2. di stabilire che, anche in considerazione
della proclamazione da parte dell’U.E., del 2004 quale Anno dell’Educazione
allo Sport, i progetti pilota tendano a valorizzare le potenzialità ricreative
dell’ambito montano, attraverso la promozione di attività sportive, del tempo
libero e di servizio, in modo da offrire, particolarmente ai giovani,
l’opportunità di familiarizzare con la pratica degli sport;
3. di individuare, stante l’esiguità delle risorse
disponibili, nelle zone montane della Provincia di Chieti, l’ambito
territoriale interessato dall’iniziativa da finanziare, replicabile negli anni
successivi nei territori montani delle altre Province abruzzesi;
4. di stabilire che, pertanto, i progetti pilota
potranno essere presentati da almeno due Comunità Montane, ovvero, da
almeno due Comuni appartenenti a due diverse
Comunità Montane, della Provincia di Chieti, in associazione tra loro, per la
realizzazione, anche attraverso il recupero di patrimonio immobiliare pubblico
dismesso, di una struttura/impianto polifunzionale coperto, per la pratica di
attività sportivo – ricreative;
5. di destinare l’ammontare complessivo delle
risorse, pari ad Euro 290.450,35
(duecentonovantamilaquattrocentocin-quanta/35), al finanziamento di un unico
progetto,di almeno pari importo;
6. di approvare i criteri e le modalità per la
presentazione e valutazione dei progetti pilota, così come indicati
nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
7. di incaricare il Servizio “Sistemi Locali e
Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione Riforme Istituzionali,
Enti Locali, Controlli, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza
secondo quanto disposto nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione, nonché
dell’assunzio-ne dell’impegno delle risorse predette;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET della medesima.
segue allegato