DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 520:
L.R. 15/04 -
Conferimento di funzioniai Comuni in materia di “sanzioni amministrative” di
cui al D.Lgs 109/92 e succ. mod. ed integr. e all’art. 134 della L.R. 15/04 -
Individuazione e ripartizione tra la Regione Abruzzo e i Comuni dei beni e
delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l’esercizio
delle funzioni conferite.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 27
gennaio 1992 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni concernente
l’attuazione delle direttive CEE 89/395 e 89/396 per l’etichettatura, la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto, in
particolare, l’art. 18, comma 4, del predetto D.Lgs. 109/92, come modificato
dall’art. 16 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, che dispone delle sanzioni
amministrative pecuniarie, attribuendone la competenza alle Regioni;
Vista la delibera di
G.R. n. 149 del 12 marzo 2004, notificata in data 12 maggio 2004, con la quale
sono state integrate le competenze della Direzione “Attività Produttive” con
le funzioni di cui al D.Lgs. 109/92 e succ. mod. ed integr. per quanto concerne
le sanzioni amministrative conseguenti a processi verbali di violazione del
D.Lgs. stesso, già di competenza delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura;
Vista la delibera di
G.R. 305 del 30 aprile 2004, notificata in data 14 maggio 2004 con la quale
sono state assegnate le suddette competenze al Servizio “Sviluppo del Commercio”
della Direzione “Attività Produttive”;
Visto l’art. 134 della L.R.
26 aprile 2004,
n. 15 riguardante
disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale
2004-2006 il quale dispone che le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al D. Lgs. 109/92 e succ. mod. ed integr. sono
conferite ai Comuni;
Viste le LL.RR. 72/98
e 11/99 che disciplinano il procedimento concernente il conferimento di
funzioni agli enti locali;
Premesso che occorre,
di conseguenza, individuare e ripartire, tra i Comuni, i beni e le risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni
conferite, in materia di “sanzioni amministrative”, ai sensi della L.R.
15/2004;
Sentita la Conferenza
permanente Regione/EE.LL. e preso atto dei contenuti e del parere favorevole
espresso nel verbale della riunione tenutasi in data 20 maggio 2004, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. “A”), ai sensi
dell’art. 2, comma 4, L.R. 72/98 e della L.R. 21/96 e successive mod. ed
integr.;
Vista la nota n.
32/Pres.za del 31 maggio 2004 (All. “B”), inviata a mezzo fax, con la quale il
Presidente dell’A.N.C.I. conferma per iscritto il proprio parere positivo al
conferimento
della suddetta funzione ai Comuni;
Dato atto che il
Direttore regionale della Direzione “Riforme istituzionali, Enti locali e
Controlli”, ha espresso parere favorevole sulla regolarità
tecnico-amministrativa e sulla legittimità dell’atto con la sottoscrizione
dello stesso, ai sensi della L.R. 77/99, art. 23, comma 1, lett. f );
A voti unanimi
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per quanto riferito
in premessa:
1. di recepire
integralmente il contenuto del verbale della riunione della Conferenza
permanente Regione/EE.LL., tenutasi in data 20 maggio 2004, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (All. A), con riferimento al conferimento
ai Comuni di funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al D. Lgs. 109/92 e succ. mod. ed integr. nel cui territorio
siano state commesse le trasgressioni;
2. che non possono
essere assegnate ai Comuni né “risorse umane” né “risorse strumentali”
in quanto la Regione Abruzzo non ha una struttura per l’applicazione di
dette sanzioni e, di conseguenza, non dispone né di risorse umane né di
risorse strumentali per lo svolgimento di tali funzioni;
3. che, in merito alle “risorse
finanziarie” i Comuni, sede del luogo ove siano state accertate le
trasgressioni, applicando i procedimenti di cui alla L. 689/1981, riscuotono e
trattengono il 100% dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni
amministrative;
4. che, per quanto
concerne le “risorse organizzative”, la Direzione regionale “Attività
Produttive”, Servizio “Sviluppo del Commercio” fornirà ai Comuni la
collaborazione necessaria per il miglior espletamento delle funzioni
conferite, trasferendo ad essi tutte le pratiche esistenti agli atti del Servizio
e avrà il compito di sensibilizzare le Camere di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura, già titolari di tali funzioni, affinché prestino l’assistenza
tecnica necessaria ai Comuni per l’esercizio delle funzioni in ossequio al
principio di leale collaborazione fra le Amministrazioni;
5. che l’esercizio
effettivo delle funzioni da parte dei Comuni decorrerà a far data della
pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
6. che, su
richiesta della Regione e dei Comuni, potranno essere stabiliti, in sede di
Conferenza permanente Regione/EE.LL., correttivi ed eventuali rettifiche
tecniche al presente provvedimento per la correzione di errori materiali ed
anche per eventuali integrazioni;
7. che il presente
provvedimento venga notificato all’A.N.C.I., all’U.N.C.E.M., alla Direzione
“Attività Produttive” e alla Direzione “Programmazione, Risorse umane,
finanziarie e strumentali”;
8. che il presente
provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.A..
segue allegato