DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 520:

L.R. 15/04 - Conferimento di funzioniai Comuni in materia di “sanzioni ammi­nistrative” di cui al D.Lgs 109/92 e succ. mod. ed integr. e all’art. 134 della L.R. 15/04 - Individuazione e ripartizione tra la Regione Abruzzo e i Comuni dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumen­tali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni con­cernente l’attuazione delle direttive CEE 89/395 e 89/396 per l’etichettatura, la pre­sentazione e la pubblicità dei prodotti ali­mentari;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 4, del predetto D.Lgs. 109/92, come modifica­to dall’art. 16 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, che dispone delle sanzioni amministra­tive pecuniarie, attribuendone la competenza alle Regioni;

Vista la delibera di G.R. n. 149 del 12 marzo 2004, notificata in data 12 maggio 2004, con la quale sono state integrate le competenze della Direzione “Attività Produt­tive” con le funzioni di cui al D.Lgs. 109/92 e succ. mod. ed integr. per quanto concerne le sanzioni amministrative conseguenti a pro­cessi verbali di violazione del D.Lgs. stesso, già di competenza delle Camere di Commer­cio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

Vista la delibera di G.R. 305 del 30 aprile 2004, notificata in data 14 maggio 2004 con la quale sono state assegnate le suddette com­petenze al Servizio “Sviluppo del Commer­cio” della Direzione “Attività Produttive”;

Visto l’art. 134 della L.R. 26 aprile 2004,

n. 15 riguardante disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e plu­riennale 2004-2006 il quale dispone che le funzioni in materia di applicazione delle san­zioni amministrative pecuniarie di cui al D. Lgs. 109/92 e succ. mod. ed integr. sono conferite ai Comuni;

Viste le LL.RR. 72/98 e 11/99 che disci­plinano il procedimento concernente il con­ferimento di funzioni agli enti locali;

Premesso che occorre, di conseguenza, in­dividuare e ripartire, tra i Comuni, i beni e le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite, in materia di “sanzioni ammini­strative”, ai sensi della L.R. 15/2004;

Sentita la Conferenza permanente Regione/EE.LL. e preso atto dei contenuti e del parere favorevole espresso nel verbale della riunione tenutasi in data 20 maggio 2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. “A”), ai sensi dell’art. 2, comma 4, L.R. 72/98 e della L.R. 21/96 e successive mod. ed integr.;

Vista la nota n. 32/Pres.za del 31 maggio 2004 (All. “B”), inviata a mezzo fax, con la quale il Presidente dell’A.N.C.I. conferma per iscritto il proprio parere positivo al confe­rimento della suddetta funzione ai Comuni;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione “Riforme istituzionali, Enti locali e Controlli”, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità dell’atto con la sottoscrizione dello stesso, ai sensi della L.R. 77/99, art. 23, comma 1, lett. f );

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto riferito in premessa:

1. di recepire integralmente il contenuto del verbale della riunione della Conferenza permanente Regione/EE.LL., tenutasi in data 20 maggio 2004, che forma parte in­tegrante e sostanziale del presente provve­dimento (All. A), con riferimento al confe­rimento ai Comuni di funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministra­tive pecuniarie di cui al D. Lgs. 109/92 e succ. mod. ed integr. nel cui territorio siano state commesse le trasgressioni;

 

2. che non possono essere assegnate ai Comu­ni né “risorse umane” “risorse stru­mentali” in quanto la Regione Abruzzo non ha una struttura per l’applicazione di dette sanzioni e, di conseguenza, non dis­pone né di risorse umane né di risorse stru­mentali per lo svolgimento di tali funzioni;

 

3. che, in merito alle “risorse finanziarie” i Comuni, sede del luogo ove siano state accertate le trasgressioni, applicando i procedimenti di cui alla L. 689/1981, riscuotono e trattengono il 100% dei pro­venti derivanti dal pagamento delle san­zioni amministrative;

 

4. che, per quanto concerne le “risorse orga­nizzative”, la Direzione regionale “Attività Produttive”, Servizio “Sviluppo del Com­mercio” fornirà ai Comuni la collaborazio­ne necessaria per il miglior espletamento delle funzioni conferite, trasferendo ad essi tutte le pratiche esistenti agli atti del Servi­zio e avrà il compito di sensibilizzare le Camere di Commercio, Industria, Artigia­nato ed Agricoltura, già titolari di tali fun­zioni, affinché prestino l’assistenza tecnica necessaria ai Comuni per l’esercizio delle funzioni in ossequio al principio di leale collaborazione fra le Amministrazioni;

 

5. che l’esercizio effettivo delle funzioni da parte dei Comuni decorrerà a far data della pubblicazione del presente provvedi­mento sul B.U.R.A.;

 

6. che, su richiesta della Regione e dei Co­muni, potranno essere stabiliti, in sede di Conferenza permanente Regione/EE.LL., correttivi ed eventuali rettifiche tecniche al presente provvedimento per la correzio­ne di errori materiali ed anche per even­tuali integrazioni;

 

7. che il presente provvedimento venga noti­ficato all’A.N.C.I., all’U.N.C.E.M., alla Direzione “Attività Produttive” e alla Di­rezione “Programmazione, Risorse umane, finanziarie e strumentali”;

 

8. che il presente provvedimento venga pub­blicato sul B.U.R.A..

 

segue allegato