TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1


 

Il Comune- Finalità- Gonfalone- Stemma

1.                  1. Il Comune di Mosciano S. Angelo, riconosciuto con Real Decreto n. 1426 in data 28 giugno 1863, è Ente autonomo, terri­toriale, di governo e di amministrazione; cura gli interessi della propria comunità, ne promuove il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2.                  2. Capoluogo e sede degli Organi Comunali sono siti a P.zza IV Novembre -Palazzo Civico-. Esigenze particolari possono ve­dere gli Organi riuniti in altra sede.

3.                  3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con delibera­zione del Consiglio Comunale. L’uso del gonfalone e dello stemma sarà disciplina­to dal regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

 

Art. 2


 

I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 3


 

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione.

1. Il Comune fonda la propria azione sui

principi sia di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di sesso, di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione sia a favorire l’integrazione sociale, religiosa e culturale delle varie etnie.

1.                  2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’orga-nizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

2.                  3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

3.                  4. Riconosce la funzione di ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

 

Art. 4


 

Le funzioni del Comune

1.                  1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.                  2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e Provincia.

 

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

a) pianificazione territoriale dell’area comunale attuando un organico assetto del territorio per lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali, dell’edilizia residenziale pubblica;

b) viabilità, traffico e trasporti mediante un sistema coordinato adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente promovendo lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingue, di costume e di tradizioni locali, ed incoraggiando lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile;

d) difesa del suolo, tutela ambientale e idro-geologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti e tutela dall’inquinamento elettromagnetico;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f ) servizio per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) idonei strumenti di pronto intervento al verificarsi di pubbliche calamità;

h) servizi nei settori: sociali, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani con particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, degli anziani, dei minori, degli inabili, degli invalidi e dei portatori di handicap;

i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

j) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 5


 

Servizi pubblici locali

1.                  1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.                  2. Il Comune gestisce i servizi a rilevanza economica secondo le disposizioni della normativa vigente, privilegiando e valorizzando il rapporto convenzionale con enti, consorzi, società in cui direttamente o indirettamente partecipa ed esercita un controllo.

 

Art. 6


 

Convenzioni e Unioni

1.                  1. Il consiglio comunale può deliberare ap­posite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, altri Enti Pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.                  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3.                  3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega delle funzioni da parte degli Enti partecipanti al-l’accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli Enti delegati.

1.                  4. Il Comune può costituire un’unione con uno o più comuni limitrofi allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni pubbliche.

2.                  5. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dal consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto deve stabilire gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, nonché le funzioni svolte dall’unione e le correlate risorse.

3.                  6. All’Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento comunale.

 

Art. 7


 

Consorzi

1.                  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.                  2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

 

Art. 8


 

Accordi e conferenze

1. L’accordo di programma è finalizzato alla

definizione ed attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico nonché alla attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata della Regione, degli EE.LL., di amministrazioni statali, nonché ad ordinamento autonomo e di altri soggetti pubblici o privati.

1.                  2. Allo stesso modo si procede per l’approva-zione di progetti di opere pubbliche compresi nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano utilizzabili i relativi finanziamenti.

2.                  3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

3.                  4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4.                  5. La Legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programmi e delle conferenze dei servizi.

 

Art. 9


 

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1.                  1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

2.                  2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3.                  3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale e regionale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

1.                  4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco – ove occorre – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

2.                  5. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare sul bilancio comunale.

 

Art. 10


 

La programmazione

1.                  1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d’intervento settoriale nel proprio territorio.

2.                  2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3.                  3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

4.                  4. Il Comune può aderire o partecipare con quote sociali a consorzi o società che esercitano o promuovono attività economiche, turistiche, ecc., in linea con la sua programmazione.

 

TITOLO II ORGANI

Art. 11


 

Organi

1.                  1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.                  2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.                  3. Il sindaco è responsabile dell’amministra-zione ed è il legale rappresentante del Co­mune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4.                  4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

5.                  5. Negli organi collegiali, di norma, è garantita la presenza di entrambi i sessi.

 

Art. 12


 

Deliberazioni degli organi collegiali

1.                  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.                  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio

o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal pre­sidente e dal segretario.

Art. 13


 

Consiglio comunale

1.                  1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.                  2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3.                  3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4.                  4. Il consiglio comunale approva risoluzioni, ordini del giorno, mozioni e tutti quegli atti che, non avendo natura provvedimentale, esprimono l’indirizzo politico amministrativo del Comune o la potestà di controllo del consiglio comunale.

5.                  5. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi

 

per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

1.                  6. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

2.                  7. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

3.                  8. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

4.                  9. L’attività del consiglio comunale si svolge secondo modalità e termini fissati dal Regolamento per il suo funzionamento, ivi compresa la indicazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

 

Art. 14


 

Linee programmatiche di mandato

1.                  1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.                  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

1.                  3. Con cadenza annuale, il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 aprile di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

2.                  4. Al termine del mandato politico-ammini-strativo, il sindaco presenta all’organo consiliare una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

 

Art. 15


 

Commissioni

1.                  1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2.                  2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.                  3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 

Art. 16


 

Consiglieri

1.                  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.                  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio ed alle Commissioni istituite. Coloro che non possono partecipare alle sedute hanno il dovere di comunicare l’assenza al Presidente del Consiglio o della Commissione. La mancata comunicazione è da ritenersi assenza ingiustificata.

3.                  3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute e alle Commissioni di cui al comma precedente per tre volte conse­cutive, senza aver giustificato l’assenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 17


 

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare

interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

1.                  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

2.                  3. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di con­vocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

 

Art. 18


 

Gruppi consiliari

1.                  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.                  2. Ogni gruppo consiliare deve essere forma­to da almeno 2 componenti.

3.                  3. È istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

 

Art. 19


 

Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

1.                  2. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, altre attribuzioni e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

2.                  3. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consi­glieri ed è l’organo responsabile dell’am-ministrazione del Comune. E’ il rappresentante legale dell’Ente che, sulla base della delibera della Giunta Comunale di costituzione in giudizio e di scelta del difensore cui affidare l’assistenza legale, conferisce la procura alle liti.

3.                  4. Valuta e misura le prestazioni del Segretario Comunale al fine della attribuzione della prescritta indennità di risultato.

 

Art. 20


 

Vicesindaco

1.                  1. Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di que-st’ultimo.

2.                  2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comuni­cato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

 

Art. 21


 

Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestio

ne amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

1.                  2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-ammini-strativo, definendo gli obiettivi e i pro­grammi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2.                  3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

 

Art. 22


 

Composizione e nomina

1.                  1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. Tale numero può arrivare al massimo consentito dalla Legge con specifica deliberazione di modifica dello Statuto.

2.                  2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri.

3.                  3. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

4.                  4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

 

1.                  5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stes­si non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

2.                  6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 

Art. 23


 

Funzionamento della giunta

1.                  1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.                  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.                  3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e trasmesse in elenco ai capi-gruppo consiliari, contestualmente all’af-fissione all’Albo.

 

Art. 24


 

Competenze

1. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta, oltre alle competenze che le sono attribuite dalla legge, nella sua attività residuale rispetto al Consiglio:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regola­mento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

c) nomina all’inizio di ogni mandato am­ministrativo, entro 60 gg. dal proprio insediamento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l’ap-provazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali o provinciali, dirigenti o funzionari contabili in quiescenza o commercialisti di comprovata compe­tenza in campo amministrativo e degli EE.LL. in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso EE.LL.

3. Rientrano altresì nella competenza della Giunta: la nomina di legali  per il patrocino dell’Ente in giudizio, di tecnici per la progettazione e la direzione di LL.PP. nonché per la redazione di strumenti urbanistici, di componenti esperti nelle commissioni di concorso e, infine, la concessione di contributi ordinari e straordinari ad Enti ed Associazioni.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI Art. 25


 

Partecipazione popolare

1.                  1. Il      Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.                  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

 

Art. 26


 

Associazionismo

1.                  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.                  2. A tal fine, è istituito un albo comunale delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.                  3. La giunta, a istanza dell’associazione interessata, decide in ordine alla registrazione sull’albo di cui al comma 2.

4.                  4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante ed il relativo recapito telefonico.

5.                  5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

 

1.                  6. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

2.                  7. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

 

Art. 27


 

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ Ente nel settore in cui essa opera.

Art. 28


 

Contributi alle associazioni

1.                  1. Il Comune, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa, purché la stessa sia compatibile con la programmazione e gli obiettivi dell’Ente.

2.                  2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.                  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.                  4. Il      Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità

 

della collaborazione verranno stabilite in apposite convenzioni.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 29


 

Volontariato

1. Il Comune promuove e valorizza forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Art. 30


 

Modalità di partecipazione

1.                  1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2.                  2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro l’oggetto che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3.                  3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere firmate.

4.                  4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato, con i termini di cui alla vigente legge nazionale.

5.                  5. Il Sindaco decide entro 10 (dieci) giorni sull’opportunità di trasmettere le istanze,

 

le proposte o le petizioni agli organi comunali ritenuti competenti ad apprezzare ed assumere decisioni in ordine alle questioni dei cittadini.

1.                  6. Il contenuto della decisione dell’Organo competente, unitamente al testo della petizione è pubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni e comunicato ai primi 3 firmatari.

2.                  7. I consiglieri hanno sempre poteri di istanza, proposte e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.

3.                  8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo disposizioni di legge.

 

Art. 31


 

Referendum

1.                  1. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.                  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

 

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del consiglio comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

1.                  3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

2.                  4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

3.                  5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4.                  6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

5.                  7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6.                  8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

7.                  9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

 

Art. 32


 

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla

consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

1.                  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

2.                  3. Il Sindaco può vietare, temporaneamente e con adeguata motivazione, l’esibizione di atti da egli stesso dichiarati riservati.

3.                  4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’inte-ressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

 

Art. 33


 

Istanze

1.                  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2.                  2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dal-l’interrogazione.

 

Art. 34


 

Procedimenti ad iniziativa di ufficio

1.                  1. Ove il procedimento venga avviato su impulso dell’Amministrazione occorre dare notizia dell’inizio dello stesso, nei tempi previsti dal Regolamento, mediante comunicazione personale da rimettere ai soggetti destinatari del provvedimento nonché a quanti possano risentire pregiudizio dalle determinazioni finali.

2.                  2. Nell’atto di informazione occorrerà dare conto dell’oggetto del procedimento avviato, del nominativo del Responsabile del procedimento, dell’ufficio presso cui acquisire gli atti relativi alla vicenda nonché del termine entro il quale gli interessati possono fornire chiarimenti o produrre documentazione ed avanzare richiesta di audizione personale.

1.                  3. Il provvedimento conclusivo del procedimento dovrà essere motivato anche in riferimento alle ragioni esposte da tutti gli intervenuti.

2.                  4. Resta salva la facoltà dell’Ente di non dare corso alla procedura informativa in presenza di esigenze di celerità del procedi­mento nonché per le altre ragioni previste dalla normativa in tema di procedimenti amministrativi o contemplati da Regolamento Comunale.

 

Art. 35


 

Intervento nei procedimenti

1.                  1. I soggetti titolari di un interesse qualificato coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno titolo per intervenire in procedimenti amministrativi salvo che l’esclusione risulti espressamente prevista dalla legge o dal Regolamento.

2.                  2. L’intervento spiegato deve essere comunicato a tutti gli altri partecipanti al procedimento stesso.

 

Art. 36


 

Procedimenti ad istanza di parte

1. In caso di procedimenti amministrativi promossi su istanza di parte, l’Amministrazione Comunale, nel termine di 30 giorni dall’acquisizione dell’istanza, deve comunicare il nominativo del Responsabile della procedura e, ove richiestone, fissare entro i successivi 30 giorni, la data per l’audizione personale dell’interessato.

1.                  2. Il provvedimento conclusivo dovrà essere adottato entro e non oltre il 90o giorno dalla presentazione della istanza ove l’inte-ressato abbia richiesto di essere sentito personalmente; in difetto il provvedimento dovrà intervenire improrogabilmente nei successivi 60 giorni dall’istanza.

2.                  3. Il superamento del termine comporterà la formazione del provvedimento implicito di rigetto ferma restando la responsabilità personale del Responsabile del procedimento.

 

Art. 37


 

Accordi e predeterminazione del contenuto dei provvedimenti

1.                  1. L’Amministrazione ha facoltà, in relazione a tutti i procedimenti, di concordare con i diretti destinatari il contenuto sostanziale degli stessi.

2.                  2. L’accordo intercorso dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale e dovrà esplicitare l’interesse pubblico che l’Amministrazione intende tutelare.

 

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 38


 

Organizzazione

1. Il Comune disciplina con appositi atti la

dotazione organica del personale e l’orga-nizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 39


 

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso l’apposito regolamento stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

Art. 40


 

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 41


 

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, oltre alle funzioni previste dalla legge e dai Regolamenti, provvedono:

-   all’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;

-alla gestione delle procedure di appalto e di concorso e alla adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

-al rilascio delle autorizzazioni o concessioni;

2. Gli stessi , inoltre: a) assumono le responsabilità dei procedimenti di gara e di concorso; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f ) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del dlgs 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono, tranne le attività di cui al punto h), al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 42


 

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.                  1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.                  2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

 

Art. 43


 

Controllo interno

1.                  1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del dlgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del dlgs 286/99.

2.                  2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per le materie di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

 

Art. 44


 

Segretario comunale- Funzioni

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Le sue attribuzioni e funzioni sono stabilite dalla legge. Il Sindaco, tuttavia, può conferirgli ulteriori compiti. Riceve, inoltre, le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. Presiede la conferenza dei Responsabili dei Servizi. Può essere incaricato delle funzioni di Direttore Generale con atto del Sindaco, previo parere della Giunta comunale, nel caso che l’Ente non abbia stipulato convenzione con altri Comuni per il raggiungimento di 15.000 abitanti sufficienti per la nomina a soggetto diverso dal Segretario Comunale per l’esercizio di tali funzioni.

Art. 45


 

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso dei requisiti di legge per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 46


 

Finanza e Contabilità

1. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

1.                  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio comunale di previsione. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

2.                  3. Il Regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

3.                  4. Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile sono istituiti il servizio finanziario ed il servizio di economato per le minute spese.

 

Art. 47


 

Ordinamento tributario

1.                  1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

2.                  2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto della Legge, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3.                  3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali è ispirata alla tutela delle categorie più deboli della popolazione.

 

Art. 48


 

Bilancio e Rendiconto di gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla vigente normativa, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

1.                  2. Al bilancio è allegata la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale e gli altri atti e documenti prescritti.

2.                  3. Nei termini e secondo le procedure di legge, sono rilevati anche i risultati di gestione, mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel Rendiconto di Gestione, che comprende il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.

3.                  4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4.                  5. Dopo l’approvazione del bilancio, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità, il Comune informa la cittadinanza, a mezzo di pubblici avvisi, sulle voci di spesa e di entrata del bilancio stesso.

 

Art. 49


 

Disciplina dei contratti

1.                  1. Il Comune nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni ed alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2.                  2. Il Regolamento deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate ed informali con utilizzo anche di mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza ed informazioni.

3. I contratti del Comune, redatti di norma in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determina del Responsabile competente, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 50


 

Revisione economico-finanziaria

1.                  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2.                  2. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’esple-tamento del mandato.

3.                  3. I Revisori collaborano con il Consiglio Comunale per l’esercizio della loro funzione di controllo, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4.                  4. Il Collegio dei Revisori risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ad i suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

 

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51


 

Modifiche dello Statuto

1.                  1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg. e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.                  2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

 

Art. 52


 

Abrogazioni

1.                  1. Le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2.                  2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

 

Art. 53


 

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.