COMUNE DI PINETO

Provincia di Teramo

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia Statutaria

1.                  1. Il Comune di Pineto è un ente locale au­tonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo svi­luppo.

2.                  2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei prin­cipi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.                  3. Il Comune rappresenta la comunità di Pi­neto nei rapporti con lo Stato, con la Re­gione Abruzzo, con la Provincia di Tera­mo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi in­dicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

 

Art. 2 Finalità

1.                  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Pineto ispirandosi ai va­lori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.                  2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

 

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che im­pediscono l’effettivo sviluppo della per­sona umana e l’eguaglianza degli indi­vidui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di inte­grazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazio­ne con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f ) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popo­lazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il su­permento degli squilibri economici, so­ciali e territoriali.

Art. 3 Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1.                  1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli or­gani del Comune possono anche riunirsi in sedi diverse dal capoluogo per partico­lari esigenze.

2.                  2. Il territorio del Comune ha una estensio­

 

ne di Kmq. 37.69 ed è così delimitato: -a nord dal Comune di Roseto degli

Abruzzi;
-a ovest dal Comune di Atri;
-a sud dal Comune di Silvi;
-ad est dal mare Adriatico.

3. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone come da bozzetti allegati al presente Sta­tuto.

Art. 4 Titolo di Città

1.                  1. Il Comune di Pineto possiede il titolo di città, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 22 aprile 1998, tra­scritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato in data 27 maggio 1998 e annotato nei registri dell’Ufficio Araldico il 10 giugno 1998.

2.                  2. Il Comune adotta tale titolo in atti e do­cumenti ufficiali, gonfalone e stemma del-l’Ente.

 

Art. 5 Consiglio Comunale dei ragazzi

1.                  1. Il Comune allo scopo di favorire la parte­cipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2.                  2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistanza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3.                  3. Le modalità di elezione ed il funziona­

 

mento del Consiglio Comunale dei Ra­gazzi sono stabilite con apposito regola­mento.

Art. 6 Programmazione e Cooperazione

1.                  1. Il Comune persegue le proprie finalità at­traverso gli strumenti della programma­zione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

2.                  2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Tera­mo, con la Regione Abruzzo.

 

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 Organi

1.                  1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.                  2. Il Consiglio Comunale è organo di indi­rizzo e di controllo politico e amministra­tivo.

3.                  3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministra-zione ed è il legale rappresentante del Co­mune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

 

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8 Deliberazioni degli Organi Collegiali

1.                  1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione pa­lese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discre­zionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.                  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono at­traverso i responsabili degli uffici; la ver­balizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Se­gretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.                  3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incom­patibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consi­glio o della Giunta nominato dal Presi­dente, di norma il più giovane di età.

4.                  4. I verbali delle sedute sono firmati dal Pre­sidente e dal Segretario.

 

Art. 9 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di auto­nomia organizzativa e funzionale e, rap­presentanto l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

1.                  2. L’elezione, la durata in carica, la composi­zione e lo scioglimento del Consiglio Co­munale sono regolati dalla legge.

2.                  3. Il Consiglio Comunale esercità le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribu­zioni conformandosi ai principi, alle mo­dalità ed alle procedure stabiliti nel pre­sente Statuto e nelle norme regolamentari.

3.                  4. Il Consiglio Comunale definisce gli indiriz­zi per la nomina e la designazione dei rap­presentanti del Comune presso enti, azien­de ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

4.                  5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pub­blicità, trasparenze e legalità ai fini di assi­curare imparzialità e corretta gestione am­ministrativa.

5.                  6. Gli atti fondamentali del Consiglio devo­no contenere l’individuazione degli obiet­tivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6.                  7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Art. 10 Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svol­ge in sessioni ordinarie.

1.                  2. Le sessioni devono essere convocate alme­no cinque giorni liberi prima del giorno stabilito qualora vengano iscritte le pro­poste di deliberazioni inerenti all’approva-zione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione. Le altre sessio­ni devono essere convocate almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito.

2.                  3. In caso d’eccezionale urgenza, la convoca­zione può avvenire con un anticipo di al­meno 24 ore.

3.                  4. La convocazione del Consoglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Con­siglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti al-l’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché, di competenza consiliare.

4.                  5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel do­micilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazio­ne, da tenersi almeno 48 ore dopo la prima. In tale ultimo caso, la comunicazio­ne della celebrazione della seduta in secon­da convocazione ai consiglieri comunali as­senti nella seduta di prima convocazione, avviene mediante invio di telegramma e contestuale affissione all’albo pretorio.

5.                  6. Integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la con­vocazione è sottoposta alle medesime con­dizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

 

1.                  7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essee affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguata­mente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

2.                  8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno due giorni prima ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza, salvo che la legge o regolamenti comunali non dispongano di­versamente per particolari argomenti.

3.                  9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consi­liare che ne disciplina il funzionamento.

4.                  10. La prima convocazione del Consiglio Co­munale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

5.                  11. In caso di impedimento permanente, de­cadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta ri­mangono in carica fino alla data delle ele­zioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

 

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realiz­zare durante il mandato politico-ammini-strativo.

1.                  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modi­fiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

2.                  3. Con cadenza almeno annuale, il Consi­glio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3.                  4. Al termine del mandato politico-ammini-strativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazio­ne dello stato di attuazione e di realizza­zione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Art. 12 Commissioni

1.                  1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni per­manenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di stu­dio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi di oppo­sizione.

2.                  2. Il funzionamento, la composizione, i po­

 

teri, l’oggetto e la durata delle Commis­sioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei com­ponenti del Consiglio.

Art. 13 Consiglieri

1.                  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sosti­tuzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comuni­tà alla quale costantemente rispondono.

2.                  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior nu­mero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.                  3. I Consiglieri Comunali che non interven­gono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accerta­mento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato,; provvede con co­municazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicar­gli l’avvio del procedimento amministrati­vo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decor­renti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

1.                  1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.                  2. Le modalità e le forme di esercizio del di­ritto di iniziativa e di controllo dei Consi­glieri comunali sono disciplinati dal rego­lamento del Consiglio Comunale.

3.                  3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipenden­ti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono te­nuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4.                  4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale pres­so il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

 

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in grup­pi, secondo quanto previsto nel regola­mento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Se­gretario Comunale unitamente alla indi­cazione del nome del Capogruppo. Qua­lora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono in­dividuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

1.                  2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste eletto­rali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

2.                  3. È istituita presso il Comune di Pineto, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 39, comma 4 del T.U. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le speci­fiche attribuzioni sono contenute nel re­golamento del Consiglio Comunale.

3.                  4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio Pro­tocollo del Comune.

4.                  5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ot­tenere, gratuitamente, una copia della do­cumentazione inerenti gli atti utili all’e-spletamento del proprio mandato.

5.                  6. I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizio­ne, per tale scopo, dal Sindaco.

 

Art. 16 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai citta­dini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleg­gibilità, di incompatibilità, lo stato giuri­

dico e le cause di cessazione della carica.

1.                  2. Egli rappresenta il Comune ed è l’Organo responsabile dell’amministrazione, sovrin­tende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, im­partisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsa­bili degli uffici in ordine agli indirizzi am­ministrativi e gestionali, nonché sull’ese-cuzione degli atti.

2.                  3. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale, il giuramento di osservare lealmente la Co­stituzione Italiana pronunciando la se­guente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nel-l’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.

3.                  4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle fun­zioni statali o regionali attribuite al Co­mune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sul-l’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.                  5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’am-bito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordina­re gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle ammi­nistrazioni interessate, degli orari di aper­tura al pubblico, degli uffici pubblici loca­lizzati nel territorio, considerando i biso­gni delle diverse fasce di popolazione inte­ressate, con particolare riguardo alle esi­

 

genze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze con­nesse all’ufficio.

Art. 17 Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consi­glieri ed è l’Organo responsabile dell’Am-ministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli As­sessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum pre­visti dall’art. 8 del T.U. 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribui­tegli quale autorità locale nelle materie prviste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e ur­genti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusiva­mente locale, nonché nei casi di emer­genza di cui all’art. 50, commi 5-6 del D.Lgs. 267/2000;

f ) nomina il Segretario Comunale, sce­gliendolo nell’apposito albo; g) conferisce e revoca al Segretario Comu­nale, se lo ritiene opportuno e previa

deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la conven­zione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigen­ziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive verificabili;

i) promuove e resiste alle liti ed ha il po­tere di conciliare e di transigere.

Art. 18 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, che riservati, e può disporre l’acquisi-zione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenti all’ente, tra­mite i rappresentanti legali delle stesse, in­formandone il Consiglio Comunale.

Art. 19 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Co­munale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunan­ze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 Vice Sindaco

1.                  1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2.                  2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato al-l’albo pretorio.

 

Art. 21 Mozioni di sfiducia

1.                  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.                  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componen­ti del Consiglio.

3.                  3. La mozione di sfiducia deve essere moti­vata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in dis­cussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina

 

di un commissario, ai sensi delle leggi vi­genti.

Art. 22 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1.                  1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevoca­bili decorsi venti giorni dalla loro presen­tazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con con-testuale nomina di un commissario.

2.                  2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comuna­le e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impe-dimento.

3.                  3. La procedura per la verifica dell’impedi-mento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4.                  4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5.                  5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa deter­minazione, anche su richiesta della com­missione, entro dieci giorni dalla presen­tazione.

 

Art. 23 Giunta comunale

1. La Giunta è Organo di impulso e di ge­stione amministrativa, collabora col Sin­daco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della traspa­renza e dell’efficienza.

1.                  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle fi­nalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Co­munale. In particolare, la Giunta esercita funzioni di indirizzo politico-amministra-tivo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rien­tranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’at-tività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

2.                  3. La Giunta riferisce annualmente al Consi­glio Comunale sulla sua attività in sede di rendiconto della gestione.

 

Art. 24 Composizione

1.                  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori di cui uno è investito della carica di vice Sindaco.

2.                  2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri: possono tuttavia essere no­minati anche Assessori esterni al Consi­glio, purché dotato dei requisiti di candi­dabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed in possesso di par­ticolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3.                  3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 25 Nomina

1.                  1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.                  2. Il Sindaco può revocare uno o più Asses­sori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3.                  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rap­porti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4.                  4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasio­ne del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

Art. 26 Funzionamento della Giunta

1.                  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del gior­no delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.                  2. Le modalità di convocazione e di funzio­namento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.                  3. Le sedute sono valide se sono presenti quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Art. 27 Competenze

1.                  1. La Giunta collabora con il Sindaco nel-l’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2 del T.U. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai re­sponsabili dei servizi comunali.

2.                  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.                  3. La Giunta, a titolo esemplificativo, nell’e-sercizio e nelle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

 

a) propone al Consiglio i regolamenti; b) approva i piani, programmi, progetti necessari per la realizzazione di opere pubbliche ed in generale per lo svolgi­mento dell’attività comunale, non riser­vati espressamente dalla legge alla com­petenza di altri organi o della dirigenza; c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sotto­porre alle determinazioni del Consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di parteci­pazione e decentramento; e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la de­terminazione di quelle nuove; f ) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; g) propone i criteri generali per la conces­sione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque ge­

nere ad enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le rela­tive funzioni al Segretario Comunale;

j) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del pro­cedimento;

l)   esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, fun­zioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente at­tribuisce dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli stan­dard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’appa-rato, sentito il direttore generale;

p) determina, su proposta dell’organismo deputato al controllo di gestione, i mi­suratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

r) approva il P.E.G. su proposta del diret­tore generale;

s) decide l’avvio di contenziosi legali ov­vero la resistenza in giudizio, con con-testuale indicazione del legale che assi­ste e difende gli interessi dell’Ammini-

strazione Comunale. La rappresentanza in giudizio dell’Ente spetta al Sindaco;

t) delibera il patrocinio comunale per manifestazioni culturali, ricreative, so­ciali, sportive e di beneficenza;

u) adotta provvedimenti di erogazione di contributi a contenuto discrezionale ad Enti ed Associazioni in coerenza con la relazione revisionale e programmatica;

v) assume decisioni relative alla organizza­zione di manifestazioni e spettacoli cul­turali, sportivi e sociali e di attività ri­creative varie;

w) adotta gli indirizzi in materia di circo­lazione stradale; z) nomina gli arbitri nei ldi arbitrali.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28 Partecipazione popolare

1.                  1. Il Comune promuove e tutela la parteci­pazione dei cittadini, singoli od associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di as­sicurarne il buon andamento, l’imparziali-tà e la trasparenza.

2.                  2. La partecipazione popolare si esprime at­traverso l’incentivazione delle forme asso­ciative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel proce­dimento amministrativo.

3.                  3. Il Consiglio Comunale predispone ed ap­prova un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini

 

possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29 Associazionismo

1.                  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul pro­prio territorio.

2.                  2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.                  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappre­sentante.

4.                  4. Non è ammesso il riconoscimento di asso­ciazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.                  5. Le associazioni registrate devono presenta­re annualmente il loro bilancio.

6.                  6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

 

Art. 30 Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere con­sultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

1.                  2. Le scelte amministrative che incidono sul-l’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2.                  3. I pareri devono pervenire all’ente nei ter­mini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiore a venti giorni.

 

Art. 31 Contributi alle Associazioni

1.                  1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contri­buti economici da destinarsi allo svolgi­mento dell’ attività associativa.

2.                  2. Il Comune può altresì mettere a disposi­zione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.                  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servi­zi dell’Ente è stabilita in apposito regola­mento, in modo da garantire a tutte le as­sociazioni pari opportunità.

4.                  4. Il Comune può gestire servizi in collabo­razione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’ apposito albo regionale, l’ erogazione dei contributi e le modalità della collabo­razione verranno stabilite in apposito re­golamento.

5.                  5. Le associazioni che hanno ricevuto contri­buti in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito

 

rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 32 Volontariato

1.                  1. Il Comune promuove forme di volonta­riato per un coinvolgimento della popola­zione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costan­te rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.                  2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente, e collaborare a progetti, strate­gie, studi e sperimentazioni.

3.                  3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza genera­le abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’a-spetto infortunistico.

 

CAPO III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 Consultazioni

1.                  1. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito al-l’attività amministrativa.

2.                  2. Le forme di tali consultazioni sono stabili­te in apposito regolamento.

 

Art. 34 Petizioni

1. Chiunque, anche non residente nel territo­

rio comunale, può richiedere, singolarmen­te o in forma collettiva, agli organi del-l’Amministrazione, di intervenire su que­stioni interessanti la comunità o per rap­presentare esigenze di interesse generale.

1.                  2. La petizione va inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Ente, la trasmette per l’esame all’organo competente inviandone copia ai gruppi presenti in Consiglio co­munale.

2.                  3. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento cittadini, l’organo interessato deve pronunciarsi sulla stessa entro sessan­ta giorni dalla presentazione al Sindaco.

3.                  4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della pe­tizione viene pubblicizzato mediante affis­sione negli appositi spazi ed all’Albo Pre­torio del Comune, al fine di consentirne la conoscenza ai firmatari residenti nel territorio comunale.

4.                  5. Se la petizione viene sottoscritta da alme­no quattrocento persone, ciascun Consi­gliere, con apposita istanza, può chiedere al Sindaco di proporre che il testo della petizione venga discusso nella seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Consigliere.

 

Art. 35 Proposte

1. Qualora 500 elettori del Comune presenti­no al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e le stesse siano formulate in modo detta­gliato ed idoneo al punto da non ingenera­re dubbi circa la natura dell’atto e sul con­tenuto del dispositivo, il Sindaco, chiesto ed ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e la consulenza del Segre­tario Generale, rimette la proposta alla commissione competente per materia, se istituita, entro trenta giorni dalla ricezione.

1.                  2. L’organo deputato al provvedimento, sen­titi i proponenti per il tramite di un pro­prio rappresentante, adotta le proprie de­terminazioni entro sessanta giorni dal ri­cevimento della proposta.

2.                  3. Le decisioni adottate in ordine al prece­dente comma secondo vanno pubblicate all’Albo Pretorio e comunicate, con atto formale, ai primi tre firmatari della pro­posta.

3.                  4. Le firme in calce alla proposta vanno ap­poste davanti al funzionario competente a riceverle. In caso contrario le stesse vanno autenticate ai sensi della legge.

 

Art. 36 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non infe­riore a millecinquecento iscritti nelle liste elettorali può chiedere l’indizione di refe­rendum in tutte le materie di competenza comunale, fatta eccezione per le seguenti:

a) tributi locali;

b) tariffe;

c) attività amministrative vincolate al ri­spetto delle leggi statali o regionali o quando, in ordine al medesimo argo­mento, sia stato già indetto referendum nel precedente mandato.

2. Non possono formare oggetto di referen­dum le ulteriori materie sotto elencate:

a) Statuto Comunale;
b) Regolamenti Comunali;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti

urbanistici;

d) Ordine e sicurezza pubblica;

e) Bilancio preventivo e relative eventuali

variazioni, rendiconto della gestione.

1.                  3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di chiara comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

2.                  4. Sono ammesse altresì richieste di referen­dum anche di atti amministrativi già ap­provati ed esecutivi, fatta eccezione di quelli inerenti le materie di cui ai prece­denti commi primo e secondo.

3.                  5. Il Consiglio Comunale, in applicazione dei precedenti commi, approva un regola­mento nel quale vengono stabilite le pro­cedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la procla­mazione dell’esito.

4.                  6. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere atto del risultato della consultazione refe­rendaria entro trenta giorni dalla procla­mazione dei risultati e adottare, con atto formale, le proprie determinazioni in or­dine all’oggetto della stessa.

5.                  7. Non si adottano i provvedimenti di cui al precedente comma se alle consultazioni non ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6.                  8. Il Consiglio comunale e la Giunta non possono comunque assumere decisioni che siano in contrasto con il risultato for­nito dal referendum.

 

Art. 37 Accesso agli atti

1.                  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’ Amministra­zione Comunale e dei soggetti, anche pri­vati, che gestiscono servizi pubblici.

2.                  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.                  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’inte-ressato, nei tempi stabiliti da apposito re­golamento.

4.                  4. In caso di diniego da parte dell’impiegato

 

o Funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

1.                  5. In caso di diniego devono essere esplicita­mente citati gli articoli di legge che impe­discono la divulgazione dell’atto richiesto.

2.                  6. Il regolamento stabilisce i tempi e le mo­dalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 

Art. 38 Diritto di informazione

1.                  1. Tutti gli atti dell’amministrazione, nel ri­spetto della normativa in materia di trat­tamento dei dati personali e sensibili, de­vono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.                  2. La pubblicazione avviene, di norma, me­

 

diante affissione in apposito spazio, facil­mente accessibile a tutti, situato nell’ atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

1.                  3. L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

2.                  4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all’interessato.

3.                  5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pub­blicizzati mediante affissione.

4.                  6. Inoltre, per gli atti più importanti, indivi­duati nel regolamento, deve essere dispo­sta l’affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a dame op­portuna divulgazione.

 

Art. 39

Istanze

1.                  1. Chiunque, singolo od associato, può ri­volgere al Sindaco interrogazioni in meri­to a specifici problemi od aspetti dell’ atti­vità amministrativa.

2.                  2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dal-l’interrogazione.

 

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 40 Nomina

1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere all’istituzione del di­fensore civico qualora se ne ravvisi la ne­cessità.

1.                  2. Nel caso di istituzione il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di con­venzionamento con altri comuni o con la provincia di Teramo, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

2.                  3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’Amministrazio-ne Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3.                  4. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di in­dipendenza, probità e competenza giuri­dico amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Scienze Politi­che, Giurisprudenza, Economia e Com­mercio od equipollenti.

4.                  5. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insedia-mento del successore.

5.                  6. Non può essere nominato Difensore Civi­co:

 

a) chi si trova in condizioni di ineleggibi­lità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli ammini­stratori ed i dipendenti di persone giu­ridiche, enti, istituti ed aziende che ab­biano rapporti contrattuali con l’Am-ministrazione Comunale o che riceva­no da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni

o contributi; d) chi fornisca prestazioni di lavoro auto­nomo all’ Amministrazione Comunale; e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comu­

ne, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Art. 41 Decadenza

1.                  1. Il Difensore Civico decade dal suo incari­co nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’Ammi-nistrazione Comunale.

2.                  2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3.                  3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deli­berazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

4.                  4. In ipotesi di surroga, per revoca, decaden­za o dimissioni, prima che termini la sca­denza naturale dell’incarico, sarà il Consi­glio Comunale a provvedere.

 

Art. 42 Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di inter­venire presso gli organi ed uffici del Co­mune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti co­munali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

1.                  2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato vio­lata la legge, lo statuto, od il regolamento.

2.                  3. Il Difensore Civico deve provvedere affin­ché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indi­cazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

3.                  4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano ricono­sciuti i medesimi diritti. 5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessa­mento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un gior­no alla settimana.

 

Art. 43 Facoltà e prerogative

1.                  1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’ Amministrazione Comunale, unita-mente ai servizi ed alle attrezzature neces­sarie allo svolgimento del suo incarico.

2.                  2. Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i docu­menti in possesso dell’Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3.                  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli do­cumenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4.                  4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato, verbal­mente o per iscritto, al cittadino che gli

 

ha richiesto l’intervento e segnala agli or­gani comunali od alla Magistratura le dis­funzioni, le illegittimità od i ritardi ri­scontrati.

1.                  5. Il Difensore Civico può altresì invitare l’Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, con­cordandone eventualmente il contenuto.

2.                  6. È facoltà del Difensore Civico, quale ga­rante dell’ imparzialità e del buon anda­mento delle attività della P.A. di presenzia­re, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni pri­vate, appalti concorso. A tal fine deve esse­re informato della data di dette riunioni.

 

Art. 44 Relazione annuale

1.                  1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relati­va all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e for­mulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2.                  2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare pro­poste rivolte a migliorare il funzionamen­to dell’attività amministrativa e l’efficien-za dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3.                  3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

4.                  4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli

 

casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 45 Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta una in­dennità di funzione il cui importo è de­terminato annualmente dal Consiglio Co­munale.

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti

1.                  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un pro­cedimento amministrativo ha facoltà di in­tervenirvi, tranne che nei casi espressamen­te previsti dalla legge o dal regolamento.

2.                  2. L’Amministrazione Comunale deve ren­dere pubblico il nome del Funzionario re­sponsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

 

Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte

1.                  1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istan-za può chiedere di essere sentito dal Fun­zionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.                  2. Il Funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro trenta giorni

 

dalla richiesta o nel termine inferiore sta­bilito dal regolamento.

1.                  3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’ema-nazione di un atto o provvedimento am­ministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superio­re a sessanta giorni.

2.                  4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Fun­zionario responsabile deve dare loro co­municazione della richiesta ricevuta.

3.                  5. Tali soggetti possono inviare all’ammini-strazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Art. 48 Procedimento ad impulso di ufficio

1.                  1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario responsabile deve dame comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legit­timi che possano essere pregiudicati dall’ adozione dell’atto amministrativo, indi­cando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.                  2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsa­bile o dall’amministratore che deve pro­nunciarsi in merito.

3.                  3. Qualora per l’elevato numero degli inte­

 

ressati sia particolarmente gravosa la co­municazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello Statuto.

Art. 49 Determinazione del contenuto dell’atto

1.                  1. Nei casi previsti dai due articoli preceden­ti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il con­tenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interes­sato e la Giunta comunale.

2.                  2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il conte­nuto dell’accordo medesimo sia comun­que tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

 

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

Art. 50 Obiettivi dell’attività Amministrativa

1.                  1. Il Comune informa la propria attività am­ministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficien­za, di efficacia, di economicità e di sem­plicità delle procedure.

2.                  2. Gli organi di governo del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli in­teressati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai rego­lamenti di attuazione.

 

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esi­genze dei cittadini, attua le forme di par­tecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 51 Forma gestione servizi pubblici comunali

1.                  1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza econo­mica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 113 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori.

2.                  2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti con le modalità pre­viste dall’art. 113 bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.                  3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 52.

4.                  4. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo li­bero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

 

Art. 52 Gestione in economia

1.                  1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi re­golamenti.

2.                  2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 51 del presente Statuto.

 

Art. 53 Aziende speciali

1.                  1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’art. 113 e successive modificazioni ed integrazioni del T.U. n. 267/2000, il consiglio comu­nale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2.                  2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il diret­tore.

3.                  3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sinda­co fra le persone in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibili­tà a consigliere comunale dotate di specia­le competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.                  4. Al direttore generale è attribuita la dire­zione gestionale dell’azienda, con la con­seguente responsabilità. Lo Statuto dell’a-zienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’ incarico, con con­tratto a tempo determinato, a persona do­tata della necessaria professionalità.

5.                  5. L’Azienda informa la propria attività a cri­teri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

6.                  6. Il Consiglio Comunale provvede alla no­mina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e deter­mina gli indirizzi e le finalità dell’ammini-strazione delle aziende, ivi compresi i cri­teri generali per la determinazione delle

 

tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

1.                  7. Il Consiglio Comunale approva altresì i bi­lanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

2.                  8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata ineffi­cienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione ap­provate dal Consiglio Comunale.

 

Art. 54 Istituzioni

1.                  1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei mede­simi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposi­te istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di autonomia gestionale.

2.                  2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Di­rettore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministra­zione, è stabilito con l’atto istitutivo dal consiglio comunale.

3.                  3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si appli­cano le disposizioni previste dall’art. 53 per le aziende speciali.

4.                  4. Il direttore generale dell’ istituzione è l’or-gano al quale è attribuita la direzione ge­stionale dell’ istituzione, con la conse­guente responsabilità.

5.                  5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabilite dal presente sta­tuto e dai regolamenti comunali. Le isti­

 

tuzioni perseguono, nella loro attività, cri­teri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della ge­stione finanziaria, assicurato attraverso l’e-quilibrio fra costi e ricavi, compresi i tra­sferimenti.

1.                  6. Il Consiglio Comunale determina gli in­dirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri ge­nerali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i program­mi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

2.                  7. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e se­condo le modalità organizzative e funzio­nali previste nel regolamento.

3.                  8. L’organo di revisione economico-finanzia-ria del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

 

9   Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 55 Società

1. Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’art. 113 bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze isti­tuzionali d altri enti, il comune può costi­tuire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

2. Per l’applicazione del comma 1, si osser­vano le disposizioni di cui all’art. 116 del

T.V. n. 267/2000.

TITOLO V FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56 Convenzioni - Unione e Associazioni Intercomunali

1.                  1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi de­terminati, il comune favorisce la stipula­zione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2.                  2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con perso­nale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega delle funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3.                  3. In attuazione dei principi della legge di ri­forma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva le unioni o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di mi­

 

gliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 57 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza pri­maria o prevalente del Comune sull’opera

o sugli interventi o sui programmi di in­tervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il co­ordinamento delle azioni e per determi­narne i tempi, le modalità, il finanziamen­to ed ogni altro connesso adempimento.

1.                  2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interes­sate viene definito in una apposita confe­renza la quale provvede altresì alla appro­vazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’ art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2.                  3. Qualora l’accordo sia adottato con decre­to del Presidente della Regione e compor­ti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve es­sere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

 

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI Art. 58 Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se­guenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per pro­getti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produt­tività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’ attività svolta da ciascun elemento dell’ apparato;

c) l’individuazione di responsabilità stret­tamente collegata all’ambito di autono­mia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del la­voro ed il conseguimento della massi­ma flessibilità delle strutture e del per­sonale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 59 Organizzazione degli uffici e del personale

1.                  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in con­formità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione po­litica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attri­buita al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2.                  2. Gli uffici sono organizzati secondo i prin­cipi di autonomia, trasparenza ed efficien­za e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.                  3. I servizi e gli uffici operano sulla base

 

della individuazione delle esigenze dei cit­tadini, adeguando costantemente la pro­pria azione amministrativa ed i servizi of­ferti, verificandone la rispondenza ai biso­gni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfaci­mento delle esigenze dei cittadini.

Art. 60 Regolamento degli uffici e dei servizi

1.                  1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura or­ganizzati va, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Segretario genera­le, il Direttore Generale se nominato e gli organi amministrativi.

2.                  2. Il regolamento si uniforma al principio se­condo cui agli organi di governo è attri­buita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun set­tore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale se nominato ed ai fun­zionari responsabili spetta, ai fini del per­seguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professiona­lità e responsabilità.

3.                  3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, se­condo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come dispo­sto dall’ apposito Regolamento anche me­

 

diante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collet­tivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 61 Diritti e obblighi dei dipendenti

1.                  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il tratta­mento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazio­nali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.                  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle compe­tenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì diretta­mente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti com­piuti e dei risultati conseguiti nell’eserci-zio delle proprie funzioni.

3.                  3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uf­fici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune pro­muove l’aggiornamento e l’elevazione pro­fessionale del personale, assicura condizio­ni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei di­ritti sindacali.

 

1.                  4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappre­sentanza dell’Ente, dei contratti già ap­provati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sin­daco, dal direttore, se nominato, e dagli organi collegiali.

2.                  5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizza­zioni commerciali, di polizia amministra­tiva, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e ur­gente.

3.                  6. Il regolamento di organizzazione indivi­dua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 62 Direttore Generale

1.                  1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione orga­nica e con un contratto a tempo determi­nato, secondo i criteri stabiliti dal Regola­mento di Organizzazione, dopo aver sti­pulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiunga­no i 15.000 abitanti.

2.                  2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o uni­taria dei servizi tra i Comuni interessati.

 

Art. 63 Compiti del Direttore Generale

1.                  1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli or­gani di governo dell’Ente secondo le di­rettive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2.                  2. Il Direttore Generale sovrintende alle ge­stioni dell’Ente perseguendo livelli otti­mali di efficacia ed efficienza tra i Re­sponsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell’ esercizio delle funzioni loro assegnate.

3.                  3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obietti­vi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4.                  4. Quando non risulta stipulata la conven­zione per il servizio di Direzione Genera­le, le relative funzioni possono essere con­ferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

 

Art. 64 Funzioni del Direttore Generale

1.                  1. Il Direttore Generale predispone la pro­posta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2.                  2. Egli in particolare esercita le seguenti fun­zioni:

 

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi orga­nizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coeren­temente con gli indirizzi funzionali sta­biliti dal Sindaco e dalla Giunta;

d) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’atti-vità degli uffici e del personale ad essi preposto;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i per­messi dei responsabili dei servizi;

f ) emana gli atti di esecuzione delle deli­berazioni non demandati alla compe­tenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità interset­toriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i re­sponsabili dei settori, l’assetto organiz­zativo dell’Ente e la distribuzione del-l’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provve­dimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via sUITogatoria, gli atti di competen­za dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assen­ti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 65 Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1.                  1. L’individuazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi viene determinata in conformità alle norme fissate nel regola­mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei contratti collettivi di lavoro.

2.                  2. I predetti funzionari provvedono ad orga­

 

nizzare gli uffici ed i servizi di propria competenza in base alle indicazioni del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale e comunque nel ri­spetto delle direttive impartite dal Sinda­co e dalla Giunta comunale.

Art. 66 Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1.                  1. Spetta ai Responsabili degli uffici e dei ser­vizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi cui sono preposti, nel rispetto degli atti di indirizzo e di controllo politicoamministrativo emessi dagli organi di governo.

2.                  2. I responsabili degli uffici e dei servizi sti­pulano in rappresentanza dell’ ente i con­tratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedu­re di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi com­presa l’assunzione degli impegni di spesa.

3.                  3. Essi provvedono altresì al rilascio delle au­torizzazioni o concessioni e svolgono inol­tre le seguenti funzioni:

 

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le atte stazioni e le certifica­zioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di cono­scenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblica­zione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e   pronunciano le ordinanze di demoli­zione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f ) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministra­tive e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplina­ri nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono, se nominato, al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predi­sposizione della proposta di piano ese­cutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni dei dipendenti secondo le di­rettive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

1) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Sindaco e del Direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi pos­sono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rima­nendo completamente responsabili del re­golare adempimento dei compiti loro as­segnati.

Art. 67 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.                  1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i li­miti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con con­tratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.                  2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può asse­gnare, nelle forme e con le modalità previ­ste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con con­tratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’ art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

3.                  3. I contratti a tempo determinato non pos-sono essere trasformati a tempo indeter­minato, salvo che non lo consentano ap­posite norme di legge.

 

Art. 68 Collaborazioni esterne

1.                  1. Il regolamento può prevedere collabora­zioni esterne, ad alto contenuto di profes­sionalità, con rapporto di lavoro autono­mo per obiettivi determinati e con con­venzioni a termine.

2.                  2. Le norme regolamentari per il conferi­mento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione de­

 

vono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato elettorale del sindaco ed i criteri per la de­terminazione del relativo trattamento eco­nomico.

Art. 69 Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costitu­zione di Uffici posti alle dirette dipenden­ze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzio­ni di indirizzo e di controllo loro attribui­te dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs.267/2000.

Art. 70 Controlli interni

1. Nell’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa, spetta al Regolamento sui controlli interni stabilire le regole, le metodologie e gli strumenti per assumere:

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa;

b) il controllo di gestione, per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, con la fina­lità di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rap­porto tra costi e ricavi in riferimento agli obiettivi programmati;

c) il sistema di valutazione delle prestazio­ni del personale con qualifica dirigen­ziale o incaricato di posizioni organiz­zati ve, da utilizzare sia ai fini dell’attri-buzione delle componenti significative della retribuzione sia ai fini della con­ferma dell’ incarico conferito;

d) il controllo strategico, quale strumento a supporto degli organi di governo, fi­nalizzato a verificare l’adeguatezza del programma operativo rispetto a quello strategico progettato dagli stessi organi di governo.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 71 Segretario Comunale

1.                  1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposita sezione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2.                  2. Lo stato giuridico e il trattamento econo­mico sono stabiliti dalla legge e dalla con­trattazione collettiva.

3.                  3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge at­tività di consulenza giuridica nei confron­ti degli organi del Comune, dei singoli as­sessori e consiglieri, dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio.

 

Art. 72 Funzioni del Segretario

1.                  1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assisten­za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la redazione dei verbali.

2.                  2. Il Segretario comunale verifica la confor­mità dell’ azione amministrativa alle leggi,

 

allo statuto e ai regolamenti con le moda­lità stabilite dal regolamento sui controlli interni.

1.                  3. Il Segretario Comunale può prendere parte a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, previa autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2.                  4. Il Segretario Comunale riceve dai consi­glieri le richieste di trasmissione delle deli­berazioni della Giunta e del Consiglio al Difensore Civico, se istituito.

3.                  5. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli as­sessori e dei consiglieri, nonché la propo­sta della mozione di sfiducia.

4.                  6. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l’Ente è parte, au­tentica le scritture private e gli atti unila­terali nell’interesse dell’Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo sta­tuto o dal regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

5.                  7. Provvede, in assenza di nomina del Diret­tore Generale, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente in conformità alle diretti ve im­partite dal Sindaco.

6.                  8. Esercita funzioni di coordinamento e so­vrintendenza nei confronti degli uffici e del personale, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale.

7.                  9. Autorizza le prestazioni di lavoro straordi­nario, le ferie, i recuperi, le missioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi se­condo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale.;

8.                  10.       Gestisce i processi di mobilità inter­settoriale del personale, sempre che non

 

sia stato nominato il Direttore generale.

Art. 73 Vice Segretario Comunale

1.                  1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuando lo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea che abilita a sostenere il concorso di Segreta­rio comunale e provinciale.

2.                  2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

CAPO IV LA RESPONSABILITÀ

Art. 74 Responsabilità verso il Comune

l.   Gli amministratori ed i dipendenti comu­nali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

1.                  2. Il Sindaco, il Segretario Generale, il re­sponsabile del servizio che vengano a co­noscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi infe­riori, di fatti che diano luogo a responsa­bilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsa­bilità e la determinazione dei danni.

2.                  3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

 

Art. 75 Responsabilità verso terzi

1.                  1. Gli amministratori, il Segretario, il diret­tore ed i dipendenti comunali che, nell’ esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.                  2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’ amministratore, dal segretario o dal di­pendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.                  3. La responsabilità personale dell’ammini-stratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’ammi-nistratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.                  4. Quando la violazione del diritto sia deri­vata da atti od operazioni di organi colle­giali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del colle­gio che hanno partecipato all’atto od ope­razione. La responsabilità è esclusa per co­loro che abbiano fatto constatare nel ver­bale il proprio dissenso.

 

Art. 76 Responsabilità dei Contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni co­munali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsa­bilità stabilite nelle norme di legge e di re­golamento.

TITOLO VII FINANZA - CONTABILITÀ - CONTRATTI

Art. 77 Ordinamento della finanza

1.                  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.                  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Co­mune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.                  3. Il Comune, in conformità delle leggi vi­genti in materia, è altresì titolare di pote­stà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

 

Art. 78 Attività finanziaria del Comune

l.   Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubbli­ci, trasferimenti erariali, trasferimenti re­gionali, altre entrate proprie anche di na­tura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a ga­rantire i servizi pubblici comunali indi­spensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

1.                  3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e re­golamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2.                  4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000

 

n. 212, mediante adeguamento dei relati­vi atti amministrativi. In particolare, l’or-gano competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipen­dente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei sog­getti passivi secondo i principi di progres­sività stabiliti dalla Costituzione ed appli­ca le tariffe in modo da privilegiare le ca­tegorie più deboli della popolazione.

Art. 79 Amministrazione dei Beni Comunali

1.                  1. Il Sindaco dispone la compilazione del-l’inventario dei beni demaniali e patrimo­niali del Comune da rivedersi, annual­mente ed è responsabile, unitamente al se­gretario ed al ragioniere del Comune dell’ esattezza dell’ inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conserva­zione dei titoli, atti, carte e scritture relati­vi al patrimonio.

2.                  2. I beni patrimoni ali comunali non utiliz­zati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del pre­sente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

 

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da inve­stirsi a patrimonio, debbono essere impie­gate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella rea­lizzazione di opere pubbliche.

Art. 80 Bilancio Comunale

1.                  1. L’ordinamento contabile del Comune è ri­servato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2.                  2. La gestione finanziaria del Comune si svol­ge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, delibera­to dal Consiglio Comunale entro il termi­ne stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità e del pa­reggio economico e finanziario.

3.                  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, ser­vizi ed interventi.

4.                  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile atte stante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

 

Art. 81 Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e di­mostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.

1.                  2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

2.                  3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione con­dotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi soste­nuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 82 Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento

1.                  1. Trascorso il termine entro il quale il Bi­lancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei medesimi termi­ni il bilancio di cui allo schema di bilan­cio predisposto dalla Giunta, l’organo di revisione contabile, d’ufficio o su istanza, diffida il Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegnan­do un termine non superiore a venti gior­ni per la sua approvazione. Non si appli­cano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per l’ap-provazione del bilancio di previsione se­condo le procedure ordinarie.

2.                  2. Nel caso in cui lo schema di bilancio non sia stato approvato dalla Giunta comunale entro il termine per l’approvazione del Bi­lancio, a seguito della diffida lo schema di bilancio deve essere approvato dalla Giun­ta comunale e messo a disposizione dei

 

Consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta convocata per l’approvazione del Bilancio, con possibilità da parte dei con­siglieri di presentare emendamenti alme­no 5 giorni prima della medesima seduta.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato senza che il Consiglio comunale abbia provveduto ad approvare il Bilancio e co­munque trascorso il termine di cinquanta giorni dalla scadenza del termine per l’ap-provazione del bilancio senza che il Consi­glio comunale abbia provveduto all’adem-pimento, il Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto affinché provveda a nominare direttamente un commissario e per la contestuale attivazione della pro­cedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale come previsto dalla legge.

Art. 83 Attività contrattuale

1.                  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante con­tratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a ti­tolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2.                  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del re­sponsabile procedimento di spesa.

3.                  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’og-getto, la forma e le clausole ritenute essen­ziali nonché le modalità di scelta del con­traente in base alle disposizioni vigenti.

 

Art. 84 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto

limitato a due candidati, il collegio dei re­visori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

1.                  2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’esple-tamento del mandato.

2.                  3. L’organo di revisione collabora con il Con­siglio Comunale nella sua funzione di con­trollo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispon­denza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3.                  4. Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilie­vi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed econo­micità della gestione.

4.                  5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne ri­ferisce immediatamente al Consiglio.

5.                  6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

 

Art. 85 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di per­tinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità;

c) il pagamento delle spese ordinate me­diante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammorta­mento di mutui, dei contributi previ­denziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita conven­zione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 86 Mutamento delle Circoscrizioni Provinciali

1.                  1. Il Comune esercita l’iniziativa per il muta­mento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, previa osser­vanza delle norme emanate dalla Regione.

2.                  2. Il Consiglio comunale, e maggioranza as­soluta dei Consiglieri assegnati, assume l’iniziativa.

 

Art. 87 Pareri obbligatori

1. Il Comune, ai fini della programmazione,

progettazione ed esecuzione di opere pub­bliche è tenuto a chiedere i pareri prescrit­ti dalla legge ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Decorso infruttuosamente il termine di giorni 45 dalla richiesta, il Comune adot­ta il provvedimento di competenza, pre­scindendo dal predetto parere.

Art. 88 Potestà regolamentare

1.                  1. La potestà regolamentare definisce l’ordi-namento locale nei limiti e con le modali­tà fissate dallo statuto.

2.                  2. I regolamenti, salvo diverse disposizioni della legge, vanno adottati a maggioranza assoluta dei presenti.

3.                  3. I regolamenti comunali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Co­mune, se non dichiarati immediatamente eseguibili.

 

Art. 89 Approvazione e revisione statutaria

1. Lo statuto viene approvato con le modali­tà stabilite dall’art. 6, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Analogo procedi­mento va seguito per le modifiche e le abrogazioni.

1.                  2. La proposta di deliberazione di abrogazio­ne totale dello statuto va presentata al Consiglio comunale contestualmente a quella di approvazione del nuovo statuto.

2.                  3. La deliberazione del Consiglio comunale che abroga lo statuto diviene efficace con l’entrata in vigore del nuovo testo.

3.                  4. È abrogato lo statuto comunale adottato dal C.C. n. 96 del 31.10.1991, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 straordinario del 26.02.1993.

 

Art. 90 Entrata in vigore

1.                  1. Il presente statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio dell’Ente per trenta gior­ni consecutivi e trasmesso al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccol­ta ufficiale degli statuti.

2.                  2. Il presente statuto entra in vigore con il decorso di giorni trenta dalla sua affissio­ne all’Albo pretorio del Comune.