COMUNE DI PINETO
Provincia di Teramo
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Autonomia Statutaria
1.
1. Il Comune di
Pineto è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.
2. Il Comune si
avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi
generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il
perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3.
3. Il Comune
rappresenta la comunità di Pineto nei rapporti con lo Stato, con la Regione
Abruzzo, con la Provincia di Teramo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e
privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei
confronti della comunità internazionale.
Art. 2 Finalità
1.
1. Il Comune
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della
comunità di Pineto ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2.
2. Il Comune
ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e
privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni
e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In
particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a)
rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona
umana e l’eguaglianza degli individui;
b)
promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione
razziale;
c)
recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali;
d)
tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in
collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema
integrato di sicurezza sociale;
e)
superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di
iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f )
promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione,
con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
g)
promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso
il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il supermento
degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Art. 3 Sede, Territorio, Stemma e
Gonfalone
1.
1. Il Comune ha
sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono anche riunirsi in sedi
diverse dal capoluogo per particolari esigenze.
2.
2. Il territorio
del Comune ha una estensio
ne di Kmq. 37.69 ed è così delimitato: -a nord dal Comune di
Roseto degli
Abruzzi;
-a ovest dal Comune di Atri;
-a sud dal Comune di Silvi;
-ad est dal mare Adriatico.
3. Il Comune ha lo stemma ed il
gonfalone come da bozzetti allegati al presente Statuto.
Art. 4 Titolo di Città
1.
1. Il Comune di
Pineto possiede il titolo di città, concesso con Decreto del Presidente della
Repubblica il 22 aprile 1998, trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio
Centrale dello Stato in data 27 maggio 1998 e annotato nei registri
dell’Ufficio Araldico il 10 giugno 1998.
2.
2. Il Comune
adotta tale titolo in atti e documenti ufficiali, gonfalone e stemma
del-l’Ente.
Art. 5 Consiglio Comunale dei
ragazzi
1.
1. Il Comune
allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può
promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2.
2. Il Consiglio
Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle
seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti
con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistanza ai
giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.
3.
3. Le modalità
di elezione ed il funziona
mento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 6 Programmazione e
Cooperazione
1.
1. Il Comune
persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione,
della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo
territorio.
2.
2. Il Comune
ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni
vicini, con la Provincia di Teramo, con la Regione Abruzzo.
TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 7 Organi
1.
1. Sono Organi
di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le
rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2.
2. Il Consiglio
Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.
3. Il Sindaco è
responsabile dell’Amministra-zione ed è il legale rappresentante del Comune;
egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi
dello Stato.
4. La
Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 8 Deliberazioni degli
Organi Collegiali
1.
1.
Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta.
2.
2.
L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso
i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3.
3.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di
età.
4.
4.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 Consiglio Comunale
1. Il
Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentanto
l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il
controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è
attribuita al Sindaco.
1.
2.
L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2.
3.
Il Consiglio Comunale esercità le potestà e le competenze stabilite dalla legge
e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi,
alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme
regolamentari.
3.
4.
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo
dell’organo consiliare.
4.
5.
Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di
pubblicità, trasparenze e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
5.
6.
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
6.
7.
Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10 Sessioni e convocazione
1. L’attività del Consiglio
Comunale si svolge in sessioni ordinarie.
1.
2.
Le sessioni devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del
giorno stabilito qualora vengano iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti all’approva-zione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio
di previsione e del Rendiconto della gestione. Le altre sessioni devono essere
convocate almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito.
2.
3.
In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di
almeno 24 ore.
3.
4.
La convocazione del Consoglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare
è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto
dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono
essere inseriti al-l’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché, di
competenza consiliare.
4.
5.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. L’avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi almeno 48 ore dopo la prima. In tale ultimo caso, la comunicazione
della celebrazione della seduta in seconda convocazione ai consiglieri
comunali assenti nella seduta di prima convocazione, avviene mediante invio di
telegramma e contestuale affissione all’albo pretorio.
5.
6.
Integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta
a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle
medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno
24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
1.
7.
L’elenco degli argomenti da trattare deve essee affisso all’albo pretorio
almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e
deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini.
2.
8.
La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei Consiglieri comunali almeno due giorni prima ed almeno dodici
ore prima nel caso di eccezionale urgenza, salvo che la legge o regolamenti
comunali non dispongano diversamente per particolari argomenti.
3.
9.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
consiliare che ne disciplina il funzionamento.
4.
10.
La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il
suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
5.
11.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco
si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco
sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 11 Linee programmatiche di
mandato
1. Entro il termine di 120
giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate,
da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-ammini-strativo.
1.
2.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
2.
3.
Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria,
a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi
Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio
provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3.
4.
Al termine del mandato politico-ammini-strativo, il Sindaco presenta all’organo
consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di
realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli
interventi previsti.
Art. 12 Commissioni
1.
1.
Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti a gruppi di opposizione.
2.
2.
Il funzionamento, la composizione, i po
teri, l’oggetto e la durata
delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La
delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.
Art. 13 Consiglieri
1.
1.
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2.
2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.
3.
I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere
interessato,; provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
Art. 14 Diritti e doveri dei
Consiglieri
1.
1.
I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazione.
2.
2.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio
Comunale.
3.
3.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché
dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad
ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza
dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.
4.
4.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale
presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio
ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15 Gruppi consiliari
1. I
Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento
del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario
Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei
Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior
numero di preferenze.
1.
2.
I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste
elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti
da almeno due membri.
2.
3.
È istituita presso il Comune di Pineto, la conferenza dei capigruppo,
finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 39, comma 4
del T.U. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
3.
4.
I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio
Protocollo del Comune.
4.
5.
Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della
documentazione inerenti gli atti utili all’e-spletamento del proprio mandato.
5.
6.
I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a
disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Art. 16 Sindaco
1. Il Sindaco è eletto
direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che
disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuri
dico e le cause di cessazione
della carica.
1.
2.
Egli rappresenta il Comune ed è l’Organo responsabile dell’amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se
nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi
e gestionali, nonché sull’ese-cuzione degli atti.
2.
3.
Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana pronunciando la
seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare
lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai
doveri del mio ufficio nel-l’interesse dell’Amministrazione per il pubblico
bene”.
3.
4.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sul-l’attività degli Assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
4.
5.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale,
nell’am-bito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie
interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di
apertura al pubblico, degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con
particolare riguardo alle esi
genze delle persone che
lavorano.
7. Al
Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e
dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 17 Attribuzioni di
Amministrazione
1. Il
Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o
parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’Organo responsabile
dell’Am-ministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a)
dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché
l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b)
promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del T.U. 267/2000;
d)
esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle
materie prviste da specifiche disposizioni di legge;
e)
emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza
di cui all’art. 50, commi 5-6 del D.Lgs. 267/2000;
f ) nomina il Segretario
Comunale, scegliendolo nell’apposito albo; g) conferisce e revoca al
Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della Giunta Comunale,
le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione
con altri Comuni per la nomina del direttore;
h)
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive
verificabili;
i)
promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 18 Attribuzioni di
vigilanza
1. Il
Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso
tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, che riservati, e può
disporre l’acquisi-zione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenti all’ente, tramite
i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
Art. 19 Attribuzioni di
organizzazione
1. Il
Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)
stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale,
ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la
richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare
in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d)
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di
competenza consiliare.
Art. 20 Vice Sindaco
1.
1.
Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega
generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza
od impedimento di quest’ultimo.
2.
2.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve
essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché
pubblicato al-l’albo pretorio.
Art. 21 Mozioni di sfiducia
1.
1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non ne comporta le dimissioni.
2.
2.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
3.
3.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio e alla nomina
di un commissario, ai sensi
delle leggi vigenti.
Art. 22 Dimissioni e impedimento
permanente del Sindaco
1.
1.
Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili
decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si
procede allo scioglimento del Consiglio, con con-testuale nomina di un
commissario.
2.
2.
L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre
persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al
Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell’impe-dimento.
3.
3.
La procedura per la verifica dell’impedi-mento viene attivata dal Vice Sindaco
o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con
i Gruppi Consiliari.
4.
4.
La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio
sulle ragioni dell’impedimento.
5.
5.
Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa
determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni
dalla presentazione.
Art. 23 Giunta comunale
1. La
Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco
al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza
e dell’efficienza.
1.
2.
La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione
delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare,
la Giunta esercita funzioni di indirizzo politico-amministra-tivo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell’at-tività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
2.
3.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività in sede
di rendiconto della gestione.
Art. 24 Composizione
1.
1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori di cui uno è investito
della carica di vice Sindaco.
2.
2.
Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri: possono tuttavia
essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotato dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3.
3.
Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed
intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 25 Nomina
1.
1.
Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e
presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.
2.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
3.
3.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori
nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro
o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di
primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4.
4.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.
Art. 26 Funzionamento della
Giunta
1.
1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla
l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2.
2.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in
modo informale dalla stessa.
3.
3.
Le sedute sono valide se sono presenti quattro componenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 27 Competenze
1.
1.
La Giunta collabora con il Sindaco nel-l’amministrazione del Comune e compie
tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2 del T.U. 267/2000,
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e
non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale,
al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2.
2.
La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali
espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
3.
3.
La Giunta, a titolo esemplificativo, nell’e-sercizio e nelle attribuzioni di
governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i piani, programmi, progetti necessari per la realizzazione di opere
pubbliche ed in generale per lo svolgimento dell’attività comunale, non riservati
espressamente dalla legge alla competenza di altri organi o della dirigenza;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da
sottoporre alle determinazioni del Consiglio; d) assume attività di
iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e
decentramento; e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i
criteri per la determinazione di quelle nuove; f ) nomina i membri delle
Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio
interessato; g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque ge
nere ad enti e persone;
h) approva i regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio;
i) nomina e revoca il direttore
generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario
Comunale;
j) dispone l’accettazione od il
rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione
dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni,
cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi ed
individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuisce dalla legge e dallo statuto ad altro
Organo;
m) approva gli accordi di
contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle
controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi
gestionali dell’Ente;
o) fissa, ai sensi del
regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’appa-rato, sentito il
direttore generale;
p) determina, su proposta
dell’organismo deputato al controllo di gestione, i misuratori ed i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal
Consiglio;
r) approva il P.E.G. su proposta
del direttore generale;
s) decide l’avvio di contenziosi
legali ovvero la resistenza in giudizio, con con-testuale indicazione del
legale che assiste e difende gli interessi dell’Ammini-
strazione Comunale. La
rappresentanza in giudizio dell’Ente spetta al Sindaco;
t)
delibera il patrocinio comunale per manifestazioni culturali, ricreative, sociali,
sportive e di beneficenza;
u)
adotta provvedimenti di erogazione di contributi a contenuto discrezionale ad
Enti ed Associazioni in coerenza con la relazione revisionale e programmatica;
v) assume decisioni relative
alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e
sociali e di attività ricreative varie;
w) adotta gli indirizzi in materia di
circolazione stradale; z) nomina gli arbitri nei ldi arbitrali.
TITOLO III ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 28 Partecipazione popolare
1.
1.
Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od
associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon
andamento, l’imparziali-tà e la trasparenza.
2.
2.
La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme
associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad
intervenire nel procedimento amministrativo.
3.
3.
Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini
possono far valere i diritti e
le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 29 Associazionismo
1.
1.
Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio.
2.
2.
A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.
3.
Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione
depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del
legale rappresentante.
4.
4.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.
5.
Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6.
6.
Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Art. 30 Diritti delle
Associazioni
1.
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso
l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle
iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.
1.
2.
Le scelte amministrative che incidono sul-l’attività delle associazioni devono
essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
2.
3.
I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che
in ogni caso non devono essere inferiore a venti giorni.
Art. 31 Contributi alle
Associazioni
1.
1.
Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’ attività
associativa.
2.
2.
Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al
comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi
in modo gratuito.
3.
3.
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a
tutte le associazioni pari opportunità.
4.
4.
Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’ apposito albo
regionale, l’ erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento.
5.
5.
Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente
devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi
l’impiego.
Art. 32 Volontariato
1.
1.
Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione
in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell’ambiente.
2.
2.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e
programmi dell’Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni.
3.
3.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite
nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’a-spetto
infortunistico.
CAPO III MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Art. 33 Consultazioni
1.
1.
L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo
scopo di acquisire pareri e proposte in merito al-l’attività amministrativa.
2.
2.
Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 34 Petizioni
1. Chiunque, anche non residente nel
territo
rio comunale, può richiedere,
singolarmente o in forma collettiva, agli organi del-l’Amministrazione, di
intervenire su questioni interessanti la comunità o per rappresentare
esigenze di interesse generale.
1.
2.
La petizione va inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni
dall’acquisizione al protocollo dell’Ente, la trasmette per l’esame all’organo
competente inviandone copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
2.
3.
Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento cittadini, l’organo
interessato deve pronunciarsi sulla stessa entro sessanta giorni dalla
presentazione al Sindaco.
3.
4.
Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della
petizione viene pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi ed
all’Albo Pretorio del Comune, al fine di consentirne la conoscenza ai
firmatari residenti nel territorio comunale.
4.
5.
Se la petizione viene sottoscritta da almeno quattrocento persone, ciascun Consigliere,
con apposita istanza, può chiedere al Sindaco di proporre che il testo della
petizione venga discusso nella seduta del Consiglio comunale da convocarsi
entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Consigliere.
Art. 35 Proposte
1. Qualora
500 elettori del Comune presentino al Sindaco proposte per l’adozione di atti
amministrativi di competenza dell’Ente e le stesse siano formulate in modo
dettagliato ed idoneo al punto da non ingenerare dubbi circa la natura
dell’atto e sul contenuto del dispositivo, il Sindaco, chiesto ed ottenuto il
parere dei responsabili dei servizi interessati e la consulenza del Segretario
Generale, rimette la proposta alla commissione competente per materia, se
istituita, entro trenta giorni dalla ricezione.
1.
2.
L’organo deputato al provvedimento, sentiti i proponenti per il tramite di un
proprio rappresentante, adotta le proprie determinazioni entro sessanta
giorni dal ricevimento della proposta.
2.
3.
Le decisioni adottate in ordine al precedente comma secondo vanno pubblicate
all’Albo Pretorio e comunicate, con atto formale, ai primi tre firmatari della
proposta.
3.
4.
Le firme in calce alla proposta vanno apposte davanti al funzionario
competente a riceverle. In caso contrario le stesse vanno autenticate ai sensi
della legge.
Art. 36 Referendum
1. Un
numero di elettori residenti non inferiore a millecinquecento iscritti nelle
liste elettorali può chiedere l’indizione di referendum in tutte le materie di
competenza comunale, fatta eccezione per le seguenti:
a) tributi locali;
b) tariffe;
c)
attività amministrative vincolate al rispetto delle leggi statali o regionali
o quando, in ordine al medesimo argomento, sia stato già indetto referendum
nel precedente mandato.
2. Non possono formare oggetto
di referendum le ulteriori materie sotto elencate:
a) Statuto Comunale;
b) Regolamenti Comunali;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti
urbanistici;
d) Ordine e sicurezza pubblica;
e) Bilancio preventivo e
relative eventuali
variazioni, rendiconto della
gestione.
1.
3.
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di chiara comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.
2.
4.
Sono ammesse altresì richieste di referendum anche di atti amministrativi già
approvati ed esecutivi, fatta eccezione di quelli inerenti le materie di cui
ai precedenti commi primo e secondo.
3.
5.
Il Consiglio Comunale, in applicazione dei precedenti commi, approva un regolamento
nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di
raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione dell’esito.
4.
6.
Il Consiglio comunale è tenuto a prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati e adottare, con atto formale, le proprie determinazioni in ordine
all’oggetto della stessa.
5.
7.
Non si adottano i provvedimenti di cui al precedente comma se alle
consultazioni non ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6.
8.
Il Consiglio comunale e la Giunta non possono comunque assumere decisioni che
siano in contrasto con il risultato fornito dal referendum.
Art. 37 Accesso agli atti
1.
1.
Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’
Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono
servizi pubblici.
2.
2.
Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.
3.
3.
La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza
particolari formalità, con richiesta motivata dell’inte-ressato, nei tempi
stabiliti da apposito regolamento.
4.
4.
In caso di diniego da parte dell’impiegato
o Funzionario che ha in deposito
l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del
Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
1.
5.
In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge
che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
2.
6.
Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo.
Art. 38 Diritto di informazione
1.
1.
Tutti gli atti dell’amministrazione, nel rispetto della normativa in materia
di trattamento dei dati personali e sensibili, devono essere adeguatamente
pubblicizzati.
2.
2.
La pubblicazione avviene, di norma, me
diante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’ atrio del palazzo
comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
1.
3.
L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e,
su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
2.
4.
Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati
all’interessato.
3.
5.
Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono
essere pubblicizzati mediante affissione.
4.
6.
Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere
disposta l’affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario
a dame opportuna divulgazione.
Art. 39
Istanze
1.
1.
Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in
merito a specifici problemi od aspetti dell’ attività amministrativa.
2.
2.
La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta
giorni dal-l’interrogazione.
CAPO IV DIFENSORE CIVICO
Art. 40 Nomina
1.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere all’istituzione
del difensore civico qualora se ne ravvisi la necessità.
1.
2.
Nel caso di istituzione il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale,
salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con
la provincia di Teramo, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei
Consiglieri.
2.
3.
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far
pervenire la propria candidatura all’Amministrazio-ne Comunale che ne
predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3.
4.
La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea
in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio od equipollenti.
4.
5.
Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all’insedia-mento del successore.
5.
6.
Non può essere nominato Difensore Civico:
a)
chi si trova in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica
di consigliere comunale;
b) i
parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei
consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto, i membri di
partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli
amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed
aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Am-ministrazione Comunale o
che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni
o contributi; d) chi fornisca
prestazioni di lavoro autonomo all’ Amministrazione Comunale; e) chi sia
coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con
amministratori del Comu
ne, suoi dipendenti od il
Segretario Comunale.
Art. 41 Decadenza
1.
1.
Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause
inerenti l’Ammi-nistrazione Comunale.
2.
2.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3.
3.
Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
4.
4.
In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Art. 42 Funzioni
1. Il Difensore Civico ha il
compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di
garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché
il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
1.
2.
Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo
statuto, od il regolamento.
2.
3.
Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa
affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di
legge.
3.
4.
Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti. 5. Il Difensore Civico deve garantire il
proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve
essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla
settimana.
Art. 43 Facoltà e prerogative
1.
1.
L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dell’ Amministrazione Comunale, unita-mente ai servizi ed alle
attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.
2.
Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i
documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3.
3.
Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e
richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto
il segreto di ufficio.
4.
4.
Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli
ha richiesto l’intervento e
segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità
od i ritardi riscontrati.
1.
5.
Il Difensore Civico può altresì invitare l’Organo competente ad adottare gli
atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.
2.
6.
È facoltà del Difensore Civico, quale garante dell’ imparzialità e del buon
andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o
di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste
pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato
della data di dette riunioni.
Art. 44 Relazione annuale
1.
1.
Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti,
le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i
suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2.
2.
Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e
l’efficien-za dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle
decisioni.
3.
3.
La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i
Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4.
4.
Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il Difensore Civico può segnalare
singoli
casi o questioni al Sindaco affinché
siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta
giorni.
Art. 45 Indennità di funzione
1. Al Difensore Civico è
corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato
annualmente dal Consiglio Comunale.
CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 46 Diritto di intervento
nei procedimenti
1.
1.
Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in
un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.
2.
L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile
della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed
il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 47 Procedimenti ad istanza
di parte
1.
1.
Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l’istan-za può chiedere di essere sentito dal Funzionario o
dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.
2.
Il Funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro trenta
giorni
dalla richiesta o nel termine
inferiore stabilito dal regolamento.
1.
3.
Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’ema-nazione di un atto o provvedimento amministrativo
deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento,
comunque non superiore a sessanta giorni.
2.
4.
Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile
deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
3.
5.
Tali soggetti possono inviare all’ammini-strazione istanze, memorie, proposte o
produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 48 Procedimento ad impulso
di ufficio
1.
1.
Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario responsabile deve
dame comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi
legittimi che possano essere pregiudicati dall’ adozione dell’atto
amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i
casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli
interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.
2.
I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di
essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o
dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3.
3.
Qualora per l’elevato numero degli inte
ressati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito
sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello Statuto.
Art. 49 Determinazione del
contenuto dell’atto
1.
1.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la
Giunta comunale.
2.
2.
In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che
il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico
interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
TITOLO IV ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI
Art. 50 Obiettivi dell’attività
Amministrativa
1.
1.
Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di
economicità e di semplicità delle procedure.
2.
2.
Gli organi di governo del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono
tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il
Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di
partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con
altri Comuni e con la Provincia.
Art. 51 Forma gestione servizi pubblici
comunali
1.
1.
Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 113
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando
le disposizioni previste per i singoli settori.
2.
2.
I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti con le
modalità previste dall’art. 113 bis del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
3.
È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 52.
4.
4.
Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del
tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o
partecipate.
Art. 52 Gestione in economia
1.
1.
L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da
appositi regolamenti.
2.
2.
La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad
affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 51 del presente Statuto.
Art. 53 Aziende speciali
1.
1.
Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’art.
113 e successive modificazioni ed integrazioni del T.U. n. 267/2000, il
consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale,
dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo
statuto.
2.
2.
Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il
direttore.
3.
3.
Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate
presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.
4.
Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con
la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell’a-zienda disciplina le
condizioni e modalità per l’affidamento dell’ incarico, con contratto a tempo
determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
5.
5.
L’Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i
trasferimenti.
6.
6.
Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le
finalità dell’ammini-strazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei
beni o servizi.
1.
7.
Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la
vigilanza sul loro operato.
2.
8.
Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per
gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli
indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio
Comunale.
Art. 54 Istituzioni
1.
1.
In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei
medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può
costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di
autonomia gestionale.
2.
2.
Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed
il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di
amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo dal consiglio comunale.
3.
3.
Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si
applicano le disposizioni previste dall’art. 53 per le aziende speciali.
4.
4.
Il direttore generale dell’ istituzione è l’or-gano al quale è attribuita la
direzione gestionale dell’ istituzione, con la conseguente responsabilità.
5.
5.
L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabilite dal presente
statuto e dai regolamenti comunali. Le isti
tuzioni perseguono, nella loro
attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo
del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’e-quilibrio
fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
1.
6.
Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita
la vigilanza sul loro operato.
2.
7.
Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento.
3.
8.
L’organo di revisione economico-finanzia-ria del comune esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9 Il regolamento può anche prevedere forme di
partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo
dell’istituzione.
Art. 55 Società
1. Per
l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’art. 113 bis del T.U. n. 267/2000 e
per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del
servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di
interesse pubblico, che non rientrano ai sensi della vigente legislazione
statale e regionale, nelle competenze istituzionali d altri enti, il comune
può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà
maggioritaria, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge
specifiche.
2. Per l’applicazione del comma 1,
si osservano le disposizioni di cui all’art. 116 del
T.V. n. 267/2000.
TITOLO V FORME DI ASSOCIAZIONE E
DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 56 Convenzioni - Unione e
Associazioni Intercomunali
1.
1.
Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi
determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri
comuni e con la provincia.
2.
2.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega delle funzioni da parte
degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli enti deleganti.
3.
3.
In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il
comune, sussistendo le condizioni, incentiva le unioni o associazioni
intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla
legge con l’obiettivo di mi
gliorare le strutture pubbliche
e realizzare più efficienti servizi alla collettività.
Art. 57 Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione
e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria
o prevalente del Comune sull’opera
o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
1.
2.
L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni
interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede
altresì alla approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’ art. 34,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2.
3.
Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
TITOLO VI UFFICI E PERSONALE
CAPO I UFFICI Art. 58 Principi
strutturali ed organizzativi
1.
L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi
specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)
una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)
l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di
lavoro e del grado di efficacia dell’ attività svolta da ciascun elemento dell’
apparato;
c)
l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia
decisionale dei soggetti;
d) il
superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro
ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale
e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 59 Organizzazione degli uffici e
del personale
1.
1.
Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e,
in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e
dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo
attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di
gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, ed ai
Responsabili degli uffici e dei servizi.
2.
2.
Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3.
3.
I servizi e gli uffici operano sulla base
della individuazione delle
esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa
ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e
l’economicità.
4. Gli
orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini.
Art. 60 Regolamento degli uffici
e dei servizi
1.
1.
Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme
generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in
particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzati
va, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Segretario
generale, il Direttore Generale se nominato e gli organi amministrativi.
2.
2.
Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è
attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al
Direttore Generale se nominato ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini
del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,
congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità
e responsabilità.
3.
3.
L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate,
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come
disposto dall’ apposito Regolamento anche me
diante il ricorso a strutture
trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il
Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle
forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati
ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 61 Diritti e obblighi dei
dipendenti
1.
1.
I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo
qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e
dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e
nell’interesse dei cittadini.
2.
2.
Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività
agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto
delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il
responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti
e dei risultati conseguiti nell’eserci-zio delle proprie funzioni.
3.
3.
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi determina le
condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e
l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro
idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed
effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
1.
4.
L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale
responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle
direttive impartite dal Sindaco, dal direttore, se nominato, e dagli organi
collegiali.
2.
5.
Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di
natura non contingibile e urgente.
3.
6.
Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della
tecnostruttura comunale.
CAPO II PERSONALE DIRETTIVO
Art. 62 Direttore Generale
1.
1.
Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore
Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione,
dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.
2.
In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
Art. 63 Compiti del Direttore
Generale
1.
1.
Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale
riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2.
2.
Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo
stesso tempo rispondono nell’ esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.
3.
La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni
altro caso di grave opportunità.
4.
4.
Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione
Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al
Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.
Art. 64 Funzioni del Direttore
Generale
1.
1.
Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e
del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità,
sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2.
2.
Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)
predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi
o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)
organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
d)
verifica l’efficacia e l’efficienza dell’atti-vità degli uffici e del personale
ad essi preposto;
e)
autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi
dei responsabili dei servizi;
f )
emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza
del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g)
gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h)
riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo
dell’Ente e la distribuzione del-l’organico effettivo, proponendo alla Giunta
ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)
promuove i procedimenti ed adotta, in via sUITogatoria, gli atti di competenza
dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti,
previa istruttoria curata dal servizio competente;
Art. 65 Responsabili degli
Uffici e dei Servizi
1.
1.
L’individuazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi viene determinata
in conformità alle norme fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi e dei contratti collettivi di lavoro.
2.
2.
I predetti funzionari provvedono ad orga
nizzare gli uffici ed i servizi
di propria competenza in base alle indicazioni del Direttore Generale, se
nominato, o del Segretario Generale e comunque nel rispetto delle direttive
impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Art. 66 Funzioni dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi
1.
1.
Spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi cui sono preposti, nel
rispetto degli atti di indirizzo e di controllo politicoamministrativo emessi
dagli organi di governo.
2.
2.
I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’
ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni,
gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
3.
3.
Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a)
presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei
relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri
membri;
b)
rilasciano le atte stazioni e le certificazioni;
c)
emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi
di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle
autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e
ne curano l’esecuzione;
f ) emettono le ordinanze di
ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono
l’applicazione delle sanzioni accessorie;
g) pronunciano le altre
ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di
cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
h) promuovono i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le
sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta
esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive
impartite dal Sindaco e dal direttore;
j)
forniscono, se nominato, al direttore, nei termini di cui al regolamento di
contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo
di gestione;
k)
autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni dei dipendenti secondo le direttive impartite dal Direttore e dal
Sindaco;
1)
concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m)
rispondono, nei confronti del Sindaco e del Direttore generale, se nominato,
del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. I
responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che
precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente
responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Art. 67 Incarichi dirigenziali e
di alta specializzazione
1.
1.
La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla
legge, e dal regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, può
deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a
tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso
in cui tra i dipendenti dell’ ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.
2.
La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può
assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la
titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’ art.
110 del D.Lgs. 267/2000.
3.
3.
I contratti a tempo determinato non pos-sono essere trasformati a tempo indeterminato,
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 68 Collaborazioni esterne
1.
1.
Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2.
2.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a
soggetti estranei all’amministrazione de
vono stabilirne la durata, che
non potrà essere superiore alla durata del mandato elettorale del sindaco ed i
criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 69 Ufficio di indirizzo e
di controllo
1. Il
Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell’ Ente o da collaboratori assunti a tempo
determinato purché l’ ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs.267/2000.
Art. 70 Controlli interni
1.
Nell’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa, spetta al Regolamento
sui controlli interni stabilire le regole, le metodologie e gli strumenti per
assumere:
a) il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa;
b) il
controllo di gestione, per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa, con la finalità di ottimizzare, anche attraverso
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e ricavi in
riferimento agli obiettivi programmati;
c) il
sistema di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
o incaricato di posizioni organizzati ve, da utilizzare sia ai fini
dell’attri-buzione delle componenti significative della retribuzione sia ai
fini della conferma dell’ incarico conferito;
d) il
controllo strategico, quale strumento a supporto degli organi di governo, finalizzato
a verificare l’adeguatezza del programma operativo rispetto a quello strategico
progettato dagli stessi organi di governo.
CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 71 Segretario Comunale
1.
1.
Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed
è scelto nell’apposita sezione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2.
2.
Lo stato giuridico e il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
3.
3.
Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
svolge attività di consulenza giuridica nei confronti degli organi del
Comune, dei singoli assessori e consiglieri, dei Dirigenti e dei Responsabili
di Servizio.
Art. 72 Funzioni del Segretario
1.
1.
Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la redazione
dei verbali.
2.
2.
Il Segretario comunale verifica la conformità dell’ azione amministrativa alle
leggi,
allo statuto e ai regolamenti
con le modalità stabilite dal regolamento sui controlli interni.
1.
3.
Il Segretario Comunale può prendere parte a commissioni di studio e di lavoro
interne all’Ente e, previa autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
2.
4.
Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio al Difensore Civico, se
istituito.
3.
5.
Riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché la
proposta della mozione di sfiducia.
4.
6.
Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l’Ente è parte, autentica
le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento, o
conferitagli dal Sindaco.
5.
7.
Provvede, in assenza di nomina del Direttore Generale, ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente in
conformità alle diretti ve impartite dal Sindaco.
6.
8.
Esercita funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti degli uffici
e del personale, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale.
7.
9.
Autorizza le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi secondo le direttive
impartite dal direttore e dal Sindaco, sempre che non sia stato nominato il
Direttore Generale.;
8.
10. Gestisce i processi di mobilità intersettoriale
del personale, sempre che non
sia stato nominato il Direttore
generale.
Art. 73 Vice Segretario Comunale
1.
1.
La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale
individuando lo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea
che abilita a sostenere il concorso di Segretario comunale e provinciale.
2.
2.
Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle
sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV LA RESPONSABILITÀ
Art. 74 Responsabilità verso il
Comune
l. Gli amministratori ed i dipendenti comunali
sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi
di servizio.
1.
2.
Il Sindaco, il Segretario Generale, il responsabile del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo
comma, devono fame denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando
tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni.
2.
3.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un
responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 75 Responsabilità verso
terzi
1.
1.
Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che,
nell’ esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono
personalmente obbligati a risarcirlo.
2.
2.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’
amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi
ultimi a norma del precedente articolo.
3.
3.
La responsabilità personale dell’ammini-stratore, del segretario, del direttore
o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di
adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel
ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l’ammi-nistratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.
4.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità
è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio
dissenso.
Art. 76 Responsabilità dei
Contabili
1. Il
tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia
incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza
legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di
legge e di regolamento.
TITOLO VII FINANZA - CONTABILITÀ -
CONTRATTI
Art. 77 Ordinamento della
finanza
1.
1.
L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da
essa previsti, dal regolamento.
2.
2.
Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.
3.
Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 78 Attività finanziaria del
Comune
l. Le entrate finanziarie del Comune sono
costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte
erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti
erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura
patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità
per legge o regolamento.
2. I
trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale
per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
1.
3.
Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
2.
4.
La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel
rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000
n. 212, mediante adeguamento dei
relativi atti amministrativi. In particolare, l’or-gano competente a
rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente
responsabile del tributo.
5. Il
Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti
passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed
applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della
popolazione.
Art. 79 Amministrazione dei Beni
Comunali
1.
1.
Il Sindaco dispone la compilazione del-l’inventario dei beni demaniali e patrimoniali
del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario
ed al ragioniere del Comune dell’ esattezza dell’ inventario, delle successive
aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e
scritture relativi al patrimonio.
2.
2.
I beni patrimoni ali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a
funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di
regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso
con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le
somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni
di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere
impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività
onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere
pubbliche.
Art. 80 Bilancio Comunale
1.
1.
L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei
limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.
2.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale
entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della
universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità e del pareggio
economico e finanziario.
3.
3.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo
da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.
4.
Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile atte stante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo
l’atto adottato.
Art. 81 Rendiconto della
gestione
1. I
fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto
economico ed il conto del patrimonio.
1.
2.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
2.
3.
La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la
relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 82 Mancata approvazione del
bilancio nei termini. Commissariamento
1.
1.
Trascorso il
termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che sia stato
predisposto dalla giunta il relativo schema e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei medesimi termini il bilancio di cui allo schema di bilancio
predisposto dalla Giunta, l’organo di revisione contabile, d’ufficio o su
istanza, diffida il Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, assegnando un termine non superiore a venti giorni per la sua
approvazione. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per
l’ap-provazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
2.
2.
Nel caso in cui lo schema di bilancio non sia stato approvato dalla Giunta
comunale entro il termine per l’approvazione del Bilancio, a seguito della
diffida lo schema di bilancio deve essere approvato dalla Giunta comunale e
messo a disposizione dei
Consiglieri almeno 10 giorni
prima della seduta convocata per l’approvazione del Bilancio, con possibilità
da parte dei consiglieri di presentare emendamenti almeno 5 giorni prima
della medesima seduta.
3.
Decorso inutilmente il termine assegnato senza che il Consiglio comunale abbia
provveduto ad approvare il Bilancio e comunque trascorso il termine di
cinquanta giorni dalla scadenza del termine per l’ap-provazione del bilancio
senza che il Consiglio comunale abbia provveduto all’adem-pimento, il
Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto affinché provveda a
nominare direttamente un commissario e per la contestuale attivazione della procedura
per lo scioglimento del Consiglio Comunale come previsto dalla legge.
Art. 83 Attività contrattuale
1.
1.
Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2.
2.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile
procedimento di spesa.
3.
3.
La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’og-getto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le
modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 84 Collegio dei Revisori
dei Conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con
voto
limitato a due candidati, il
collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
1.
2.
L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura
in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per
inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull’esple-tamento del mandato.
2.
3.
L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione
di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3.
4.
Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi
e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
4.
5.
L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5.
6.
L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai
doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 85 Tesoreria
1. Il
Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la
riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori
in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del
servizio di riscossione dei tributi;
b) la
riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a
dare comunicazione all’ente entro il termine stabilito nel regolamento di
contabilità;
c) il
pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il
pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento
di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla
legge.
2. I
rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento
di contabilità nonché da apposita convenzione.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE
Art. 86 Mutamento delle Circoscrizioni
Provinciali
1.
1.
Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, previa osservanza delle
norme emanate dalla Regione.
2.
2.
Il Consiglio comunale, e maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,
assume l’iniziativa.
Art. 87 Pareri obbligatori
1. Il Comune, ai fini della
programmazione,
progettazione ed esecuzione di
opere pubbliche è tenuto a chiedere i pareri prescritti dalla legge ai sensi
dell’art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Decorso infruttuosamente il termine di giorni 45 dalla richiesta, il Comune
adotta il provvedimento di competenza, prescindendo dal predetto parere.
Art. 88 Potestà regolamentare
1.
1.
La potestà regolamentare definisce l’ordi-namento locale nei limiti e con le
modalità fissate dallo statuto.
2.
2.
I regolamenti, salvo diverse disposizioni della legge, vanno adottati a
maggioranza assoluta dei presenti.
3.
3.
I regolamenti comunali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, se non dichiarati
immediatamente eseguibili.
Art. 89 Approvazione e revisione
statutaria
1. Lo statuto viene approvato con le
modalità stabilite dall’art. 6, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Analogo procedimento va seguito per le modifiche e le abrogazioni.
1.
2.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto va presentata
al Consiglio comunale contestualmente a quella di approvazione del nuovo
statuto.
2.
3.
La deliberazione del Consiglio comunale che abroga lo statuto diviene efficace
con l’entrata in vigore del nuovo testo.
3.
4.
È abrogato lo statuto comunale adottato dal C.C. n. 96 del 31.10.1991,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 straordinario
del 26.02.1993.
Art. 90 Entrata in vigore
1.
1.
Il presente statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,
affisso all’Albo pretorio dell’Ente per trenta giorni consecutivi e trasmesso
al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli
statuti.
2.
2.
Il presente statuto entra in vigore con il decorso di giorni trenta dalla sua
affissione all’Albo pretorio del Comune.