COMUNE DI ROCCACASALE

(Provincia di L’Aquila)

 

STATUTO COMUNALE



 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia statutaria

1   Il Comune di Roccacasale è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comu­nità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

1.                  2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei prin­cipi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il per­seguimento dei suoi fini istituzionali.

2.                  3. Il Comune rappresenta la comunità di Roccacasale nei rapporti con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di L'Aquila e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

 

Articolo 2


 

Finalità

1.                  1. Il Comune promuove lo sviluppo e il pro­gresso civile, sociale ed economico della comunità di Roccacasale ispirandosi ai va­lori e agli obiettivi della Costituzione.

2.                  2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

 

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impe­discono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di inte­grazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazio­ne con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, spor­tive e del tempo libero della popolazio­ne, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori Agricoltura e Turismo, anche at­traverso il sostegno a forme di associa­zionismo e cooperazione che garanti­scano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 3


 

Territorio e sede comunale

1.                  1. Il territorio del Comune si estende per 17,23 kmq, confina con i Comuni di Corfinio, Pratola Peligna, e Salle.

2.                  2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Dei Lauri.

 

1.                  3. Le adunanze degli organi collegiali si svol­gono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

2.                  4. All'interno del territorio del Comune di Roccacasale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nuclea­ri né lo stazionamento o il transito di or­digni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

Articolo 4


 

Stemma e gonfalone

1.                  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identi­fica con il nome di COMUNE DI ROC­CACASALE.

2.                  2. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 04 settembre 1998 tra­scritto nel Registro Araldico dell' Archivio Centrale dello Stato in data 10 ottobre 1998, sono descritti come appresso:

 

STEMMA:

d'oro, al castello di rosso, mattonato di nero, merlato alla guelfa, munito di tre torri, la torre centrale più alta e più larga, merlata di quattro, finestrata di due finestre poste in palo, di nero, le torri laterali merlate di tre e finestrate di uno, dello stesso, il fastigio mer­lato di sette, esso castello chiuso di nero, fi­nestrato con finestra centrale posta sotto il fastigio, dello stesso, fondato sulla pianura di verde, accompagnato dalle lettere maiuscole R e C, di azzurro, poste ai lati delle torri la­terali. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE:

drappo di azzurro, riccamente ornato di ri­cami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argen­to, recante la denominazione del Comune.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno ar­gentati. L'asta verticale sarà ricoperta di vel­luto azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai co­lori nazionali frangiati d'argento.

1.                  3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ri­correnze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'en-te a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalo­ne con lo stemma del Comune.

2.                  4. La giunta può autorizzare l'uso e la ripro­duzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

Articolo 5


 

Consiglio Comunale dei ragazzi

1.                  1. Il Comune allo scopo di favorire la parte­cipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2.                  2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambienta­le, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l' associazionismo, cultura e spettaco­lo, pubblica istruzione, assistenza ai giova­ni e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3.                  3. Le modalità di elezione e il funzionamen­to del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

Articolo 6


 

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità at­

traverso gli strumenti della programma­zione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di L'A-quila, con la Regione Abruzzo, la Comu­nità montana Peligna Zona F e con il Parco Nazionale della Majella.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE



 

CAPO I Organi e loro attribuzioni

Articolo 7

Albo Pretorio

1.                  1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei ma­nifesti e degli atti che devono essere por­tati a conoscenza del pubblico.

2.                  2. Il Segretario Comunale, ovvero i Respon­sabili dei servizi, ciascuno per gli atti di ri­spettiva competenza, curano l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certificano l'avvenuta pub­blicazione.

 

Articolo 8


 

Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne è riservato alle donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consul­tive interne e di quelle di concorso. Nel-l'atto di nomina dei membri delle com­missioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma. È garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di ag­giornamento in rapporto pari all'inciden-za percentuale, arrotondata all 'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.

2. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, il regolamento sull' ordina­mento degli uffici e servizi, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, fa­vorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizio­ni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Articolo 9


 

Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1. Al fine di consentire, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il coordinamento degli in­terventi fatti dal Comune e dalla Comu­nità Montana a favore delle persone han­dicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel-l'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che pre­siede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli in­terventi sociali previsti dalla legge predet­ta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

2. La presidenza può essere delegata all'As-sessore o al Responsabile del servizio.

Articolo 10


 

Organi

1.                  1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.                  2. Il Consiglio Comunale è organo di indi­rizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.                  3. Il Sindaco è responsabile dell'amministra-zione ed è illegale rappresentante del Co­mune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4.                  4. La Giunta collabora col Sindaco nella ge­stione amministrativa del Comune e svol­ge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

Articolo 11


 

Divieto di incarichi e consulenze

l.   Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere con­sulenze presso il Comune o enti ed istitu­zioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma l ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determina­no la ineleggibilità, devono essere presen­tate le dimissioni o le rinunce entro il ter­mine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di de­cadenza dalla carica di Consigliere Comu­nale.

Articolo 12


 

Deliberazioni degli organi collegiali

1.                  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione pa­lese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà dis­crezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell' azione da questi svolta.

2.                  2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono at­traverso i responsabili degli uffici; la ver­balizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Se­gretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.                  3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incom­patibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consi­glio o della Giunta nominato dal Presi­dente, di norma il più giovane di età.

4.                  4. I verbali delle sedute sono firmati dal Pre­sidente e dal Segretario.

 

Articolo 13


 

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di auto­nomia organizzativa e funzionale e, rap­presentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

1.                  2. L'elezione, la durata in carica, la composi­zione e lo scioglimento del Consiglio Co­munale sono regolati dalla legge.

2.                  3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribu­zioni conformandosi ai principi, alle mo­dalità e alle procedure stabiliti nel presen­te Statuto e nelle norme regolamentari.

3.                  4. Il Consiglio Comunale definisce gli indi­rizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomi­na degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell' organo consiliare.

4.                  5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pub­blicità, trasparenza e legalità ai fini di assi­curare imparzialità e corretta gestione am­ministrativa.

5.                  6. Gli atti fondamentali del consiglio devo­no contenere l'individuazione degli obiet­tivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6.                  7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Articolo 14


 

Sessioni e convocazione

1.                  1. L’attività del Consiglio Comunale si svol­ge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.                  2. Ai fini della convocazione, sono conside­rate ordinarie le sedute nelle quali vengo­no iscritte le proposte di deliberazioni ine­

 

renti all'approvazione delle linee program­matiche del mandato, del bilancio di pre­visione e del rendiconto della gestione.

1.                  3. Le sessioni ordinarie devono essere convo­cate almeno cinque giorni prima del gior­no stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la con­vocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

2.                  4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è ef­fettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consi­glieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla data in cui è pervenu­ta la richiesta e devono essere inseriti all'or-dine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La richie­sta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve essere corredata dalla proposta di deliberazione, sulla quale il Sindaco avrà cura di acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

3.                  5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comu­ne; la consegna deve risultare da dichiara­zione del messo comunale. L'avviso scrit­to può prevedere anche una seconda con­vocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

4.                  6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la con­vocazione è sottoposta alle medesime con­dizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

5.                  7. La documentazione relativa alle pratiche da

 

trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordi­narie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

1.                  8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funziona­mento.

2.                  9. Le sedute sono valide con la presenza della metà del numero dei Consiglieri as­segnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri asse­gnati, escluso il Sindaco.

 

10 La prima convocazione del Consiglio Co­munale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In tale seduta, il Con­siglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve dal Sindaco la comuni­cazione dei nomi dei componenti la Giunta comunale.

11.In caso di impedimento permanente, de­cadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta ri­mangono in carica fino alla data delle ele­zioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

Articolo 15


 

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizza­re durante il mandato politico ammini­strativo.

1.                  2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella defini­zione delle linee programmatiche, propo­nendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

2.                  3. Con cadenza annuale il consiglio provve­de, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, unitamente allo stato di attuazione dei programmi, e dun­que entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del consiglio provvedere a integra­re, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifi­che, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

 

Articolo 16


 

Commissioni

1.                  1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni per­manenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di stu­dio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di op­posizione, nel rispetto della proporzione numerica.

2.                  2. Il funzionamento, la composizione, i po­teri, l'oggetto e la durata delle commissio­ni verranno disciplinate con apposito re­golamento.

 

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei com­ponenti del Consiglio.

Articolo 17


 

Consiglieri

1.                  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sosti­tuzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comuni­tà alla quale costantemente rispondono.

2.                  2. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra indivi­duale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sin­daco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 7 della Legge 15.10.1993, n. 415.

3.                  3. I Consiglieri Comunali che non interven­gono alle sessioni siano esse ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento del-l'assenza maturata da parte del Consiglie­re interessato, provvede con comunicazio­ne scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'av-vio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a for­nire al Sindaco eventuali documenti pro­batori, entro il termine indicato nella co­municazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decor­renti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esami­na e infine delibera, tenuto adeguatamen­te conto delle cause giustificative presen­tate da parte del Consigliere interessato.

 

4. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Articolo 18


 

Diritti e doveri dei consiglieri

1.                  1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.                  2. Le modalità e le forme di esercizio del di­ritto di iniziativa e di controllo dei Consi­glieri Comunali sono disciplinati dal re­golamento del Consiglio Comunale.

3.                  3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipenden­ti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le fonne stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono te­nuti al segreto nei casi specificatamente detenninati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva infonnazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo, di cui al successivo art. 19 del presente Statuto.

4.                  4. Ciascun Consigliere è tenuto, entro 10 gior­ni dalla proclamazione degli eletti, a elegge­re un domicilio presso il quale verranno re­capitati gli avvisi di convocazione del Consi­glio e ogni altra comunicazione ufficiale.

 

Articolo 19


 

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in grup­

pi, secondo quanto previsto nel regola­mento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Se­gretario comunale unitamente alla indica­zione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono indivi­duati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consi­glieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

1.                  2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste eletto­rali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

2.                  3. È istituita, presso il Comune di Roccaca­sale, la conferenza dei capigruppo, finaliz­zata a rispondere alle finalità generali in­dicate dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D.lgs 267/2000. La disciplina, il fun­zionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Con­siglio Comunale.

3.                  4. Ai capigruppo consiliari è consentito otte­nere, gratuitamente, una copia della do­cumentazione inerente gli atti utili all'e-spletamento del proprio mandato.

4.                  5. I gruppi consiliari, nel caso siano compo­sti da più di tre Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

 

Articolo 20


 

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai citta­dini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleg­gibilità, di incompatibilità, lo stato giuri­dico e le cause di cessazione dalla carica.

1.                  2. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giu­ramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 Cost. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stem­ma della Repubblica e lo Stemma del Co­mune, da portarsi a tracolla.

2.                  3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell' amministrazione, so­vrintende alle verifiche di risultato con­nesse al funzionamento dei servizi comu­nali, impartisce direttive al Segretario co­munale, al direttore, se nominato, e ai re­sponsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3.                  4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all' espletamento delle fun­zioni statali o regionali attribuite al Co­mune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull' attività degli assessori e delle strutture ge­stionali ed esecutive.

4.                  5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabi­liti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappre­sentanti del Comune di Roccacasale pres­so enti, aziende e istituzioni.

5.                  6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Co­munale, nell' ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interes­sate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo

 

con i responsabili territorialmente compe­tenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che la­vorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze con­nesse all'ufficio.

Articolo 21


 

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'or-gano responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e am­ministrativa del Comune nonché l'atti-vità della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per con­cludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum pre­visti dall'art. 8 del D.1gs 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribui­tegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e ur­genti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusiva­mente locale, nonché nei casi di emer­genza di cui all'art. 50, comma 6, del D.1gs 267/2000;

f ) nomina il Segretario comunale, sce­gliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al Segretario comu­nale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la con­venzione con altri Comuni per la no­mina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigen­ziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Articolo 22


 

Attribuzioni di vigilanza

1.                  1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acqui-sizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.                  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3.                  3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, azien­de speciali, istituzioni e società apparte­nenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

 

Articolo 23


 

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Co­munale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunan­ze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giun­ta, ne dispone la convocazione e la pre­siede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 24


 

Vice Sindaco

1.                  1. Il vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento tempora­neo, o in caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/00.

2.                  2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al consiglio e al Prefetto, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

 

Articolo 25


 

Mozioni di sfiducia

1.                  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.                  2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale

 

dalla maggioranza assoluta dei componen­ti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motiva­ta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussio­ne non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mo­zione viene approvata, si procede allo scio­glimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 26


 

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1.                  1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissa­rio.

2.                  2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell 'impedimento.

3.                  3. La procedura per la verifica dell'impedi-mento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dall' assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.                  4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.                  5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa deter­

 

minazione, anche su richiesta della com­missione, entro dieci giorni dalla presen­tazione.

Articolo 27


 

Giunta comunale

1.                  1. La Giunta è organo di impulso e di ge­stione amministrativa, collabora col Sin­daco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della traspa­renza e della efficienza.

2.                  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle fi­nalità dell' ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Co­munale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-ammini-strativo, definendo gli obiettivi e i pro­grammi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei ri­sultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.                  3. La Giunta riferisce annualmente al Consi­glio Comunale sulla sua attività.

 

Articolo 28


 

Composizione

1.                  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due assessori di cui uno è investito della carica di vice Sindaco.

2.                  2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nomina­to anche un assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di compatibili­tà ed eleggibilità e in possesso di partico­lare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

 

1.                  3. La nomina ad Assessore ha efficacia a de­correre dal giorno successivo a quello della accettazione della carica.

2.                  4. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

 

Articolo 29


 

Pari opportunità

1.                  1. Almeno un terzo dei componenti la Giunta Comunale deve essere di sesso femminile. Nel calcolo del terzo è com­preso il Sindaco. La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.

2.                  2. Qualora nella maggioranza non esistano Consiglieri di sesso femminile o, se esisto­no, il loro numero non consente il rispet­to della percentuale di cui al comma pre­cedente, la presenza delle donne in Giun­ta sarà, nell'ordine, o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

 

Articolo 30


 

Nomina

1.                  1. Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e pre­sentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.                  2. Il Sindaco può revocare uno o più assesso­ri dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3.                  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono

 

comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rap­porti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasio­ne del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 31


 

Funzionamento della giunta

1.                  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del gior­no delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.                  2. Le modalità di convocazione e di funzio­namento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.                  3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adot­tate a maggioranza dei presenti.

 

Articolo 32


 

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell' amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi le 2, del D.lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non ri­entrino nelle competenze attribuite al Sin­daco, al Segretario comunale, al direttore

o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle fun­zioni organizzative:

a) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio e adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali ap­provati dal Consiglio;

b) approva i progetti delle opere pubbli­che e i programmi esecutivi;

c) predispone lo schema di bilancio pre­ventivo ed il rendiconto di gestione;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di parteci­pazione e decentramento;

e) determina le tariffe e le aliquote dei tri­buti comunali;

f ) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario Comunale;

g) propone i criteri generali per la conces­sione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque ge­nere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) approva la dotazione organica e le rela­tive variazioni;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di la­sciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competen­te il Consiglio;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del pro­cedimento;

1) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, fun­zioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente at­tribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) delibera, nei casi d'urgenza, le variazio­ni di bilancio, salvo ratifica;

o) approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi su proposta del Direttore Ge­nerale;

p) attua le deliberazioni adottate dal Con­siglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovven­zionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a parte­cipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

q) promuove e resiste alle liti;

r) determina i criteri generali per il confe­rimento degli incarichi di progettazio­ne ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f ) e g) della Legge 109/94, come modificato dall'art. 6 della Legge 415/1998, quando ricorra una delle situazioni previste dal comma 4 del medesimo art.1 7.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI E DEI CONTRIBUENTI


 

CAPO I Partecipazione e decentramento

Articolo 33


 

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la parteci­pazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di as­sicurame il buon andamento, l'imparziali-tà e la trasparenza.

1.                  2. La partecipazione popolare si esprime at­traverso l'incentivazione delle forme asso­ciative e di volontariato e il diritto dei sin­goli cittadini a intervenire nel procedi­mento amministrativo.

2.                  3. Il Consiglio Comunale predispone e ap­prova un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.


 

CAPO II Associazionismo e volontariato

Articolo 34


 

Associazionismo

1.                  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul pro­prio territorio.

2.                  2. A tal fine, istituisce l'Albo delle Associa­zioni del Comune di Roccacasale. Posso­no essere iscritte all'Albo tutte le Associa­zioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazio­ni a rilevanza sovracomunale.

3.                  3. Allo scopo di ottenere l'iscrizione è neces­sario che l'Associazione depositi in Comu­ne copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4.                  4. Non è ammesso il riconoscimento di asso­ciazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto o aventi fini di lucro.

 

1.                  5. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.

2.                  6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in pos­sesso l'amministrazione, per lo svolgimento della propria attività di settore, e di essere consultata, a richiesta, in merito alle inizia­tive dell'ente nel settore in cui essa opera.

 

Articolo 35


 

Volontariato

1.                  1. Il Comune promuove forme di volonta­riato per un coinvolgimento della popola­zione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costan­te rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2.                  2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di programmi dell'ente, e collabo­rare a progetti, sperimentazioni.

3.                  3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza genera­le abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'a-spetto infortunistico.


 

CAPO III

Modalità di partecipazione

Articolo 36


 

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito al-l'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabili­te in apposito regolamento.

Articolo 37


 

Petizioni

1.                  1. Chiunque, anche se non residente nel ter­ritorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigen­ze di natura collettiva.

2.                  2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo com­prendente le richieste che sono rivolte al-l'amministrazione.

3.                  3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro cinque giorni, la assegna in esame all' organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Co­munale.

4.                  4. Se la petizione è sottoscritta da almeno quaranta persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5.                  5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della pe­tizione, è pubblicizzato mediante affissio­ne negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territo­rio del Comune.

6.                  6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Co­munale, da convocarsi entro trenta giorni.

 

Articolo 38


 

Proposte

1.                  1. Qualora un numero di elettori del Comu­ne di Roccacasale non inferiore a duecen­to avanzi al Sindaco proposte per l'ado-zione di atti amministrativi di competen­za dell' ente e tali proposte siano suffi­cientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell' atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ot­tenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unita-mente ai pareri all' organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro tre mesi dal ricevimento.

2.                  2. L'organo competente può sentire i propo­nenti e deve adottare le sue determinazio­ni in via formale entro 30 giorni dal rice­vimento della proposta.

3.                  3. Le determinazioni di cui al comma prece­dente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

 

Articolo 39


 

Referendum

1.                  1. Un numero di elettori residenti non infe­riore al 25% degli iscritti nelle liste eletto­rali può chiedere che vengano indetti refe­rendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.                  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di atti­vità amministrative vincolate da leggi sta­tali o regionali e quando sullo stesso argo­mento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le se­guenti materie:

 

a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti

urbanistici attuativi.

1.                  3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

2.                  4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti ammi­nistrativi già approvati dagli organi com­petenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

3.                  5. Il Consiglio Comunale approva un regola­mento nel quale vengono stabilite le pro­cedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la procla­mazione del risultato.

4.                  6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referenda­ria entro sessanta giorni dalla proclama­zione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

5.                  7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6.                  8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

7.                  9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a re­ferendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Con­siglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

 

Articolo 40


 

Diritto di accesso

1.                  1. Il Comune, al fine di assicurare la traspa­renza dell'attività amministrativa e di fa­vorirne lo svolgimento corretto e impar­ziale, riconosce a chiunque vi abbia inte­resse per la tutela di situazioni giuridica­mente rilevanti, il diritto di accesso ai do­cumenti amministrativi, secondo le mo­dalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

2.                  2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappre­sentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra spe­cie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini del-l'attività amministrativa.

3.                  3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici ser­vizi.

4.                  4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei docu­menti amministrativi, nei modi e con i li­miti indicati dalla legge, dal presente Sta­tuto e dal Regolamento, previo pagamen­to del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5.                  5. Il Comune assicura, altresì, col relativo re­golamento, alle organizzazioni di volonta­riato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

6.                  6. Con il regolamento previsto dall'art.24, comma 4, della legge 241/1990, vengono individuate le categorie di documenti for­mati dal Comune, o comunque rientranti nella disponibilità di questo, sottratti al-

 

l'accesso, per le esigenze di cui al 2° comma del medesimo art. 24 della Legge 241/1990.

Articolo 41


 

Diritto di informazione

1.                  1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2.                  2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, il Regolamento Co­munale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pre­tori o del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti inte­ressati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse gene­rale al più ampio numero di cittadini.

 

Articolo 42


 

Statuto dei diritti del contribuente

1.                  1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regola­menti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qual­siasi atto istruttorio notificato ai contri­buenti, il richiamo di qualsiasi norma le­gislativa o regolamentare dovrà essere in­tegrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2.                  2. Tutti gli atti normativi e la relativa moduli­stica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno es­sere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modi­fiche con particolare riferimento:

 

a) all'informazione del contribuente (art. 5); b) alla conoscenza degli atti e semplifica­zione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7); d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuen­te (art. 10);

f ) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Articolo 43


 

Istanze

1.                  1. Chiunque, singolo o associato, può rivol­gere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2.                  2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dal-l'interrogazione.


 

CAPO IV

Difensore civico

Articolo 44


 

Nomina

1.                  1. Il difensore civico è nominato dal Consi­glio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri co­muni o con la provincia di L'Aquila, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

2.                  2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all' amministrazio­ne comunale che predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3.                  3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione

 

ed esperienza diano ampia garanzia di in­dipendenza, probità e competenza giuri­dico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.

1.                  4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suc­cessore.

2.                  5. Non può essere nominato difensore civico:

 

a) chi si trova in condizioni di ineleggibi­lità alla carica di consigliere comunale;

b   i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regio­nale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli ammini­stratori e i dipendenti di persone giuri­diche, enti, istituti e aziende che abbia­no rapporti contrattuali con l'ammini-strazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro auto­nomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di pa­rentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.

Articolo 45


 

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'ammi-nistrazione comunale.

1.                  2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

2.                  3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con delibe­razione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;

3.                  4. In ipotesi di surroga, per revoca, decaden­za o dimissioni, prima che termini la sca­denza naturale dell'incarico, sarà il Consi­glio Comunale a provvedere.

 

Articolo 46


 

Funzioni

1.                  1. Il difensore civico ha il compito di inter­venire presso gli organi e uffici del Comu­ne allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comu­nali, nonché il rispetto dei diritti dei citta­dini italiani e stranieri.

2.                  2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata vio­lata la legge, lo statuto, o il regolamento.

3.                  3. Il difensore civico deve provvedere affin­ché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indi­cazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4.                  4. Il difensore civico deve inoltre vigilare af­finché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5.                  5. Il difensore civico deve garantire il pro­prio interessamento a vantaggio di chiun­que si rivolga a lui; egli deve essere dispo­nibile per il pubblico nel suo ufficio alme­no un giorno alla settimana.

 

Articolo 47


 

Facoltà e prerogative

1.                  1. L'ufficio del difensore civico ha sede pres­so idonei locali messi a disposizione del-l'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2.                  2. Il difensore civico nell' esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i docu­menti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3.                  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli do­cumenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4.                  4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbal­mente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzio­ni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5.                  5. Il difensore civico può altresì invitare l'or-gano competente ad adottare gli atti am­ministrativi che reputa opportuni, con­cordandone eventualmente il contenuto.

 

Articolo 48


 

Relazione annuale

1.                  1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relati­va all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e for­mulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2.                  2. Il difensore civico nella relazione di cui al

 

primo comma può altresì indicare propo­ste rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

1.                  3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri co­munali e discussa entro 30 giorni in Con­siglio Comunale.

2.                  4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

 

Articolo 49


 

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una in­dennità di funzione il cui importo è de­terminato annualmente dal Consiglio Co­munale.


 

CAPO V

Procedimento Amministrativo

Articolo 50


 

Diritto di intervento nei procedimenti

1.                  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un pro­cedimento amministrativo ha facoltà di in­tervenirvi, tranne che nei casi espressamen­te previsti dalla legge o dal regolamento.

2.                  2. L'amministrazione comunale deve rende­re pubblico il nome del funzionario re­sponsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

 

Articolo 51


 

Procedimenti a istanza di parte

l.   Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istan-za può chiedere di essere sentito dal fun­zionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

1.                  2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

2.                  3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emana-zione di un atto o provvedimento ammi­nistrativo deve essere data opportuna ri­sposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

3.                  4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il fun­zionario responsabile deve dare loro co­municazione della richiesta ricevuta.

4.                  5. Tali soggetti possono inviare all'ammini-strazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Articolo 52


 

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'uf-ficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legitti­mi che possano essere pregiudicati dall'a-dozione dell'atto amministrativo, indican­do il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

1.                  2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsa­bile o dall'amministratore che deve pro­nunciarsi in merito.

2.                  3. Qualora per l'elevato numero degli interes­sati sia particolarmente gravosa la comuni­cazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

 

Articolo 53


 

Determinazione del contenuto dell'atto

1.                  1. Nei casi previsti dai due articoli preceden­ti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il con­tenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interes­sato e la giunta comunale.

2.                  2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il conte­nuto dell' accordo medesimo sia comun­que tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.



 

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 54

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività am­ministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficien­za, di efficacia, di economicità e di sem­plicità delle procedure.

1.                  2. Gli organi di governo del Comune e i di­pendenti responsabili dei servizi sono te­nuti a provvedere sulle istanze degli inte­ressati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai rego­lamenti di attuazione.

2.                  3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esi­genze dei cittadini, attua le forme di par­tecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

 

Articolo 55


 

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produ­zione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

Articolo 56


 

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'i-stituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di op­portunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la ge­stione di servizi privi di rilevanza indu­striale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprendi­toriale;

e) a mezzo di società per azioni o a re­sponsabilità limitata, costituite o parte­cipate dal Comune, a prevalente capita­le pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natu­ra del servizio da erogare, la partecipa­zione di altri soggetti pubblici e privati;

f ) a mezzo di convenzioni, consorzi, ac­cordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

1.                  2. Il Comune può altresì dare impulso e par­tecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzio­nali avvalendosi dei principi e degli stru­menti di diritto comune.

2.                  3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

 

Articolo 57


 

Aziende speciali

1.                  1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia ge­stionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2.                  2. Le aziende speciali informano la loro atti­vità a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'ob-bligo del pareggio finanziario ed economi­co da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferi­menti.

 

3. I servizi di competenza delle aziende spe­ciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa sti­pulazione di accordi tesi a garantire l' eco­nomicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 58


 

Struttura delle aziende speciali

1.                  1. Lo statuto delle aziende speciali ne disci­plina la struttura, il funzionamento, le at­tività e i controlli.

2.                  2. Sono organi delle aziende speciali il consi­glio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3.                  3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sinda­co fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale do­tate di speciale competenza tecnica o am­ministrativa per studi compiuti, per fun­zioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.                  4. Il direttore è assunto per pubblico concor­so, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5.                  5. Il Consiglio Comunale provvede alla no­mina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e deter­mina gli indirizzi e le finalità dell'ammini-strazione delle aziende, ivi compresi i cri­teri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6.                  6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende specia­li ed esercita la vigilanza sul loro operato.

 

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata ineffi­cienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approva­te dal Consiglio Comunale.

Articolo 59


 

Istituzioni

1.                  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi so­ciali, privi di personalità giuridica ma do­tati di autonomia gestionale.

2.                  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3.                  3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inef­ficienza o per difformità rispetto agli indi­rizzi e alle finalità dell' amministrazione.

4.                  4. Il Consiglio Comunale determina gli in­dirizzi e le finalità dell' amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri ge­nerali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i program­mi e il conto consuntivo, ed esercita la vi­gilanza sul loro operato.

5.                  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e se­condo le modalità organizzative e funzio­nali previste nel regolamento.

6.                  6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

 

Articolo 60


 

Società per azioni o a responsabilità limitata

1.                  1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell' ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la ge­stione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.                  2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di am­ministrazione.

3.                  3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecni­ca e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei con­sumatori e degli utenti.

4.                  4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5.                  5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa al-l'assemblea dei soci in rappresentanza del-l'ente.

6.                  6. Il Consiglio Comunale provvede a verifica­re annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito del-l'attività esercitata dalla società medesima.

 

Articolo 61


 

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministra­zioni statali, altri enti pubblici o con pri­vati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 62


 

Consorzi

1.                  1. Il Comune può partecipare alla costitu­zione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.                  2. A questo fine il Consiglio Comunale ap­prova, a maggioranza assoluta dei compo­nenti, una convenzione ai sensi del prece­dente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.                  3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che do­vranno esser pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente sta­tuto.

4.                  4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dal-l'assemblea del consorzio con responsabi­lità pari alla quota di partecipazione fissa­ta dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

 

Articolo 63


 

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza pri­maria o prevalente del Comune sull'opera

o sugli interventi o sui programmi di in­tervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il co­ordinamento delle azioni e per determi­narne i tempi, le modalità, il finanziamen­to e ogni altro connesso adempimento.

1.                  2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interes­sate viene definito in una apposita confe­renza la quale prowede altresì alla appro­vazione formale dell' accordo stesso ai sensi dell' art. 34, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

2.                  3. Qualora l'accordo sia adottato con decre­to del presidente della Regione e compor­ti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve es­sere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

 

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE



 

CAPO I Uffici

Articolo 64

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se­guenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per pro­getti, obiettivi e programmi; b) l'analisi e l'individuazione delle pro­duttività e dei carichi funzionali di la­

voro e del grado di efficacia dell' attivi­tà svolta da ciascun elemento dell'ap-parato;

c) l'individuazione di responsabilità stret­tamente collegata all'ambito di autono­mia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del la­voro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del persona­le e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 65


 

Organizzazione degli uffici e del personale

1.                  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statu­to, l'organizzazione degli uffici e dei servi­zi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consi­glio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attri­buita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.                  2. Gli uffici sono organizzati secondo i prin­cipi di autonomia, trasparenza ed efficien­za e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.                  3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cit­tadini, adeguando costantemente la pro­pria azione amministrativa e i servizi of­ferti, verificandone la rispondenza ai biso­gni e l'economicità.

4.                  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico ven­gono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

Articolo 66


 

Regolamento degli uffici e dei servizi

1.                  1. Il Comune attraverso il regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi stabili­sce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in parti­colare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2.                  2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è at­tribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di sta­bilire in piena autonomia obiettivi e fi­nalità dell'azione amministrativa in cia­scun settore e di verificame il consegui­mento; al direttore e ai funzionari re­sponsabili spetta, ai fini del persegui-mento degli obiettivi assegnati, il compi­to di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professio­nalità e responsabilità.

3.                  3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, se­condo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come dispo­sto dall' apposito regolamento anche me­diante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.                  4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collet­tivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

Articolo 67


 

Diritti e doveri dei dipendenti

1.                  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.                  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle compe­tenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì diretta­mente responsabile verso il direttore, il re­sponsabile dell' Area e dei servizi e l'am-ministrazione degli atti compiuti e dei ri­sultati conseguiti nell'esercizio delle pro­prie funzioni.

3.                  3. Il regolamento organico determina le con­dizioni e le modalità con le quali il Co­mune promuove l'aggiornamento e l'ele-vazione professionale del personale, assi­cura le condizioni di lavoro idonee a pre­servarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.                  4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappre­sentanza dell' ente, dei contratti già appro­vati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sinda­co, dal direttore e dagli organi collegiali.

5.                  5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizza­zioni commerciali, di polizia amministra­tiva, nonché delle autorizzazioni, delle

 

concessioni edilizie e alla emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione indivi­dua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.


 

CAPO II

Segretario Comunale - Direttore Generale Responsabili Aree e Servizi

Articolo 68


 

Segretario Comunale - Direttore generale

1.                  1. Lo stato giuridico, il trattamento econo­mico e le funzioni del Segretario Comu­nale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2.                  2. Il regolamento comunale sull'ordinamen-to degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3.                  3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Di­rettore Generale.

4.                  4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comu­nale spetta una indennità di direzione de­terminata dal sindaco con il provvedi­mento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

 

Articolo 69


 

Responsabili delle Aree e dei servizi

1. I responsabili delle Aree e dei servizi sono individuati nel regolamento sull' ordina­mento degli uffici e dei servizi.

1.                  2. I responsabili provvedono a organizzare le Aree e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e se­condo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2.                  3. Essi nell'ambito delle competenze loro as­segnate provvedono a gestire l'attività del-l'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiun­gere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta co­munale.

 

Articolo 70


 

Funzioni dei responsabili delle Aree e dei servizi

1.                  1. I responsabili delle Aree e dei servizi stipu­lano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2.                  2. Essi provvedono altresì al rilascio delle au­torizzazioni o concessioni e svolgono inol­tre le seguenti funzioni:

 

a) presiedono le commissioni di gara, as­sumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certifica­zioni;

c) esprimono i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;

d) adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, ivi compresa la promozione dei procedi­menti disciplinari, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e ve­rifica delle prestazioni e dei risultati;

e) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di cono­scenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblica­zione degli strumenti urbanistici;

f ) provvedono alle autenticazioni e alle le­galizzazioni;

g) pronunciano le ordinanze di demoli­zione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

h) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministra­tive e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

i) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.1gs 267/2000;

j) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

k) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli ele­menti per la predisposizione della pro­posta di piano esecutivo di gestione;

1) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

m) espletano attività propositiva, di colla­borazione e di supporto agli organi del-l'ente, in particolare per quanto con­cerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;

n) hanno la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedi-mentale per l'emanazione del prowedi­mento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della L. 7/8/1990, n.241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di asse­gnare tale responsabilità ad altro dipen­dente resta comunque in capo al re­sponsabile dell' Area la competenza al-l'emanazione del provvedimento finale;

o) hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31.12.1996, n.675;

p) adottano gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti ed, in-genere, tutti gli atti privi di discrezio­nalità politica.

3. Ai singoli Responsabili delle Aree sono at­tribuiti, con provvedimento motivato del Sindaco, tutti o parte dei compiti suindi­cati.

Articolo 71


 

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.                  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uf­fici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere sti­pulati, ai di fuori della dotazione organi­ca, solo in assenza di professionalità ana­loghe presenti all'interno dell'ente, con­tratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell' area direttiva, fermi restando i requisiti richie­sti per la qualifica da ricoprire. Tali con­tratti sono stipulati in misura complessi­vamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica, arrotondando il prodotto all'unità superiore, o in misura non superiore ad una unità, se la dotazio­ne organica è inferiore alle 20 unità.

2.                  2. Il ricorso a tali contratti è possibile anche per la copertura dei posti di responsabili delle Aree e dei servizi.

 

Articolo 72


 

Collaborazioni esterne

1.                  1. Il regolamento può prevedere collabora­zioni esterne, ad alto contenuto di profes­sionalità, con rapporto di lavoro autono­mo per obiettivi determinati e con con­venzioni a termine.

2.                  2. Le norme regolamentari per il conferi­mento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione de­vono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del program­ma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico. Detto trattamento economico e l'eventuale in­dennità "ad personam" non vanno impu­tati al costo contrattuale e del personale.

 

Articolo 73


 

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costitu­zione di uffici posti alle dirette dipenden­ze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzio­ni di indirizzo e di controllo loro attribui­te dalla legge, costituiti da dipendenti del-l'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia disse­stato e/o non versi nelle situazioni struttu­ralmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.1gs 267/2000.

Articolo 74


 

Controllo interno

1. Il Comune istitiuisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.lgs 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva com­petenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di con­trollo interno, nonché delle forme di con­venzionamento con altri comuni e di in­carichi esterni.


 

CAPO III

Finanza e Contabilità

Articolo 75


 

Ordinamento

1.                  1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.                  2. Nell'ambito della finanza pubblica il Co­mune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.                  3. Il Comune, in conformità delle leggi vi­genti in materia, è altresì titolare di pote­stà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ha un proprio demanio e patrimonio.

 

Articolo 76


 

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubbli­ci, trasferimenti erariali, trasferimenti re­gionali, altre entrate proprie anche di na­tura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

1.                  2. I trasferimenti erariali sono destinati a ga­rantire i servizi pubblici comunali indi­spensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

2.                  3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e re­golamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

3.                  4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000

 

n. 212, mediante adeguamento dei relati­vi atti amministrativi. In particolare, l'or-gano competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipen­dente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei sog­getti passivi secondo i principi di progres­sività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le cate­gorie più deboli della popolazione.

Articolo 77


 

Amministrazione dei beni comunali

1.                  1. Il Comune provvede annualmente all'ag-giornamento degli inventari dei beni de­maniali e patrimoniali;

2.                  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto.

3.                  3. Le somme provenienti dall' alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da inve­stirsi a patrimonio, debbono essere impie­

 

gate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella rea­lizzazione di opere pubbliche.

Articolo 78


 

Bilancio comunale

1.                  1. L'ordinamento contabile del Comune è ri­servato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2.                  2. La gestione finanziaria del Comune si svol­ge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, delibera­to dal Consiglio Comunale entro il termi­ne stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.                  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, ser­vizi e interventi.

4.                  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

 

Articolo 79


 

Rendiconto della gestione

1.                  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e di­mostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2.                  2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio

 

Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell' azione con­dotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenu­ti, nonché la relazione del collegio dei re­visori dei conti.

Articolo 80


 

Attività contrattuale

l.   Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante con­tratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a ti­tolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

1.                  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del re­sponsabile del procedimento di spesa.

2.                  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'og-getto, la forma e le clausole ritenute essen­ziali nonchè le modalità di scelta del con­traente in base alle disposizioni vigenti.

3.                  4. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità europea recepita o comunque vigente nell'ordina-mento giuridico italiano.

4.                  5. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel ri­spetto delle norme statali e regionali vi­genti in materia.

 

Articolo 81


 

Revisore dei conti

l. Il Consiglio Comunale elegge, a maggio­

ranza assoluta dei componenti, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

1.                  2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influi­scono negativamente sull'espletamento del mandato.

2.                  3. Il revisore collabora con il Consiglio Co­munale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla re­golarità contabile e finanziaria della ge­stione dell' ente e attesta la corrisponden­za del rendiconto alle risultanze della ge­stione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3.                  4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte ten­denti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4.                  5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce imme­diatamente al consiglio.

5.                  6. Il revisore risponde della verità delle sue atte stazioni e adempie ai doveri con la di­ligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

 

Articolo 82


 

Tesoreria

l. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di per­tinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di ca­rico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate me­diante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammorta­mento di mutui, dei contributi previ­denziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita conven­zione.

Articolo 83


 

Controllo di gestione

1.                  1. Per definire il complesso sistema dei con­trolli interni il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valuta­zioni di efficacia, efficienza ed economici­tà dei risultati conseguiti rispetto ai pro­grammi e ai costi sostenuti.

2.                  2. Il Revisore deve, comunque, esercitare, al­meno ogni trimestre, la vigilanza sulla re­golarità contabile e finanziaria della ge­stione dell'ente, anche riferita ai vari set­tori ed aree funzionali dell' ente.

3.                  3. Il revisore può, in qualsiasi momento, pro­cedere agli accertamenti di competenza;

4.                  4. Ove riscontri gravi irregolarità nella ge­stione dell'ente, ne riferisce immediata­mente al Consiglio Comunale;

 

5. Il regolamento di contabilità disciplina ul­teriori eventuali modalità di verifiche di ge­stione economico-finanziaria al fine di con­sentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed opera­tivi in relazione agli obiettivi fissati.



 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Violazione di norme comunali - sanzioni

1.                  1. Salvo diversa disposizione di legge, chiun­que viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la san­zione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente ar­ticolo del regolamento o dell'ordinanza.

2.                  2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà es­sere fissato in misura inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

3.                  3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamen-to dei singoli regolamenti, la Giunta Co­munale, con apposita deliberazione, fisse­rà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4.                  4. Per le sanzioni previste dal presente arti­colo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'organo competente a irrogare la sanzione ammi­nistrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689.

5.                  5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle

 

relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di 25 euro e massima di 500 euro.

Articolo 85


 

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consi­glieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripe­tuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulte­riori emendamenti.

Articolo 86


 

Revisione ed abrogazione dello Statuto

1.                  1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modali­tà che la legge dispone per l'approvazione.

2.                  2. La revisione comporta la riproduzione in­tegrale del testo statutario coordinato, così da consentire a chiunque l'immediata e facile percezione del testo vigente.

3.                  3. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'a-brogazione deve essere votata contestual­mente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

 

Articolo 87


 

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bol­lettino ufficiale della Regione, affisso al-l'Albo Pretorio per trenta giorni consecu­tivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.