COMUNE DI ROCCACASALE
(Provincia di L’Aquila)
STATUTO COMUNALE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Autonomia statutaria
1 Il Comune di Roccacasale è un ente locale
autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo.
1.
2.
Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei
principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività
e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2.
3.
Il Comune rappresenta la comunità di Roccacasale nei rapporti con lo Stato, con
la Regione Abruzzo, con la Provincia di L'Aquila e con gli altri Enti o
soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel
presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Articolo 2
Finalità
1.
1.
Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico
della comunità di Roccacasale ispirandosi ai valori e agli obiettivi della
Costituzione.
2.
2.
Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare il
Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di
tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e
l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una
cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela
e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e
delle tradizioni locali;
d) tutela attiva
della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le
associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza
sociale;
e) superamento di
ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che
assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle
attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;
g) promozione della
funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori
Agricoltura e Turismo, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo
e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici,
sociali e territoriali.
Articolo 3
Territorio e sede comunale
1.
1.
Il territorio del Comune si estende per 17,23 kmq, confina con i Comuni di
Corfinio, Pratola Peligna, e Salle.
2.
2.
Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Dei Lauri.
1.
3.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze.
2.
4.
All'interno del territorio del Comune di Roccacasale non è consentito, per
quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di
centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici
nucleari e scorie radioattive.
Articolo 4
Stemma e gonfalone
1.
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COMUNE DI ROCCACASALE.
2.
2.
Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune concessi con decreto del Presidente della
Repubblica del 04 settembre 1998 trascritto nel Registro Araldico dell'
Archivio Centrale dello Stato in data 10 ottobre 1998, sono descritti come
appresso:
STEMMA:
d'oro, al castello di rosso,
mattonato di nero, merlato alla guelfa, munito di tre torri, la torre centrale
più alta e più larga, merlata di quattro, finestrata di due finestre poste in
palo, di nero, le torri laterali merlate di tre e finestrate di uno, dello
stesso, il fastigio merlato di sette, esso castello chiuso di nero, finestrato
con finestra centrale posta sotto il fastigio, dello stesso, fondato sulla
pianura di verde, accompagnato dalle lettere maiuscole R e C, di azzurro, poste
ai lati delle torri laterali. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE:
drappo di azzurro, riccamente ornato di
ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione
centrata in argento, recante la denominazione del Comune.
Le parti di metallo ed i cordoni
saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro, con
bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma
del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori
nazionali frangiati d'argento.
1.
3.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'en-te a una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo
stemma del Comune.
2.
4.
La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per
fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Articolo 5
Consiglio Comunale dei ragazzi
1.
1.
Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2.
2.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva
nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi,
rapporti con l' associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.
3.
Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi
sono stabilite con apposito regolamento.
Articolo 6
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie
finalità at
traverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti
sul suo territorio.
2. Il
Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i
Comuni vicini, con la Provincia di L'A-quila, con la Regione Abruzzo, la Comunità
montana Peligna Zona F e con il Parco Nazionale della Majella.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I Organi e loro
attribuzioni
Articolo 7
Albo Pretorio
1.
1.
Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle
ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere
portati a conoscenza del pubblico.
2.
2.
Il Segretario Comunale, ovvero i Responsabili dei servizi, ciascuno per gli
atti di rispettiva competenza, curano l'affissione degli atti di cui al 1°
comma, avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne
certificano l'avvenuta pubblicazione.
Articolo 8
Pari opportunità
1. Per garantire pari
opportunità tra uomini e donne è riservato alle donne un terzo, arrotondato
all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive
interne e di quelle di concorso. Nel-l'atto di nomina dei membri delle commissioni
di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca
l'osservanza della norma. È garantita la partecipazione delle donne dipendenti
ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'inciden-za
percentuale, arrotondata all 'unità più vicina, della totalità della loro
presenza sul complesso del personale dipendente.
2. I regolamenti comunali di
organizzazione e, in specie, il regolamento sull' ordinamento degli uffici e
servizi, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità
di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo
anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e
del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali
delle donne.
Articolo 9
Coordinamento degli interventi a
favore delle persone handicappate
1. Al fine di consentire, ai sensi
dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
coordinamento degli interventi fatti dal Comune e dalla Comunità Montana a
favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi
e di tempo libero operanti nel-l'ambito comunale, il Sindaco istituisce un
Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili
dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e
i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.
2. La
presidenza può essere delegata all'As-sessore o al Responsabile del servizio.
Articolo 10
Organi
1.
1.
Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la
Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
Statuto.
2.
2.
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3.
3.
Il Sindaco è responsabile dell'amministra-zione ed è illegale rappresentante
del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo
le leggi dello Stato.
4.
4.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Articolo 11
Divieto di incarichi e
consulenze
l. Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri è
vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed
istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del
Comune.
2. Per
gli incarichi o consulenze di cui al comma l ricevuti prima della elezione e
tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere
presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla
convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la
dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.
Articolo 12
Deliberazioni degli organi
collegiali
1.
1.
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell' azione da questi svolta.
2.
2.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso
i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità
e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3.
3.
Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di
età.
4.
4.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 13
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è
dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera
comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione.
1.
2.
L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2.
3.
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge
e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi,
alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme
regolamentari.
3.
4.
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo
dell' organo consiliare.
4.
5.
Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
5.
6.
Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
6.
7.
Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Articolo 14
Sessioni e convocazione
1.
1.
L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o
straordinaria.
2.
2.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazioni ine
renti all'approvazione delle
linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione.
1.
3.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del
giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale
urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
2.
4.
La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare
è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto
dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla
data in cui è pervenuta la richiesta e devono essere inseriti all'or-dine del
giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La richiesta
di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve essere corredata
dalla proposta di deliberazione, sulla quale il Sindaco avrà cura di acquisire
i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
3.
5.
La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
4.
6.
L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in
aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta
alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata
almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
5.
7.
La documentazione relativa alle pratiche da
trattare deve essere messa a
disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel
caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni
straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
1.
8.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
consiliare che ne disciplina il funzionamento.
2.
9.
Le sedute sono valide con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati,
escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza
di un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
10 La
prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo
rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In tale
seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve
dal Sindaco la comunicazione dei nomi dei componenti la Giunta comunale.
11.In
caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si
procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono
in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte
dal viceSindaco.
Articolo 15
Linee programmatiche di mandato
1.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico amministrativo.
1.
2.
Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
2.
3.
Con cadenza annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a
verificare l'attuazione di tali linee, unitamente allo stato di attuazione dei
programmi, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del
consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base
delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Articolo 16
Commissioni
1.
1.
Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione, nel rispetto della proporzione
numerica.
2.
2.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La
delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.
Articolo 17
Consiglieri
1.
1.
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2.
2.
Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere Anziano
colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei
voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei
candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 7
della Legge 15.10.1993, n. 415.
3.
3.
I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni siano esse ordinarie
che straordinarie, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco,
a seguito dell'avvenuto accertamento del-l'assenza maturata da parte del
Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'av-vio del
procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che
comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di
ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine
delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da
parte del Consigliere interessato.
4. Le
indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
Articolo 18
Diritti e doveri dei consiglieri
1.
1.
I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazione.
2.
2.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio
Comunale.
3.
3.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché
dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le fonne stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente detenninati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a
ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva infonnazione sulle
questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza
dei capi gruppo, di cui al successivo art. 19 del presente Statuto.
4.
4.
Ciascun Consigliere è tenuto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti, a eleggere un domicilio presso il quale verranno recapitati gli
avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Articolo 19
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in
grup
pi, secondo quanto previsto nel
regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario
comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei
Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior
numero di preferenze.
1.
2.
I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste
elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti
da almeno due membri.
2.
3.
È istituita, presso il Comune di Roccacasale, la conferenza dei capigruppo,
finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13, comma
3, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D.lgs 267/2000. La
disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel
regolamento del Consiglio Comunale.
3.
4.
Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della
documentazione inerente gli atti utili all'e-spletamento del proprio mandato.
4.
5.
I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre Consiglieri, hanno
diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo,
dal Sindaco.
Articolo 20
Sindaco
1. Il
Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite
nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
1.
2.
Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella
seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo
i principi di cui agli artt. 91 e 93 Cost. Distintivo del Sindaco è la fascia
tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi
a tracolla.
2.
3.
Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell' amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali,
impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai
responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e
gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3.
4.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all' espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull' attività degli assessori e delle strutture gestionali
ed esecutive.
4.
5.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune di
Roccacasale presso enti, aziende e istituzioni.
5.
6.
Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale, nell' ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite
le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo
con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con
particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al
Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e
dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Articolo 21
Attribuzioni di amministrazione
1. Il
Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o
parte di esse ai singoli Assessori ed è l'or-gano responsabile
dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a)
dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché
l'atti-vità della Giunta e dei singoli Assessori;
b)
promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.1gs 267/2000;
d)
esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle
materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze
contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.
50, comma 6, del D.1gs 267/2000;
f )
nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
g)
conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di direttore generale
nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina
del direttore;
h)
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive
e verificabili.
Articolo 22
Attribuzioni di vigilanza
1.
1.
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,
anche riservati, e può disporre l'acqui-sizione di atti, documenti e informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,
informandone il Consiglio Comunale.
2.
2.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini
e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3.
3.
Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le
loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con
gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Articolo 23
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di
organizzazione:
a)
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale,
ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la
richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi;
c)
propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d)
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di
competenza consiliare.
Articolo 24
Vice Sindaco
1.
1.
Il vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che sostituisce il
Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o in caso di sospensione
dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/00.
2.
2.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato
al consiglio e al Prefetto, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.
Articolo 25
Mozioni di sfiducia
1.
1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2.
2.
Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio.
3. La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa
in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 26
Dimissioni e impedimento
permanente del Sindaco
1.
1.
Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci
ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di
un commissario.
2.
2.
L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre
persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al
consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell
'impedimento.
3.
3.
La procedura per la verifica dell'impedi-mento viene attivata dal viceSindaco
o, in mancanza, dall' assessore più anziano di età che vi provvede di intesa
con i gruppi consiliari.
4.
4.
La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio
sulle ragioni dell'impedimento.
5.
5.
Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa
deter
minazione, anche su richiesta
della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Articolo 27
Giunta comunale
1.
1.
La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco
al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza
e della efficienza.
2.
2.
La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell' ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione
delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare,
la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-ammini-strativo, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.
3.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
Articolo 28
Composizione
1.
1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da due assessori di cui uno è investito
della carica di vice Sindaco.
2.
2.
Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere
nominato anche un assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
1.
3.
La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello
della accettazione della carica.
2.
4.
L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire
nella discussione ma non ha diritto di voto.
Articolo 29
Pari opportunità
1.
1.
Almeno un terzo dei componenti la Giunta Comunale deve essere di sesso
femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il Sindaco. La frazione si
arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.
2.
2.
Qualora nella maggioranza non esistano Consiglieri di sesso femminile o, se
esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al
comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà, nell'ordine, o
totalmente assente o inferiore a quella prescritta.
Articolo 30
Nomina
1.
1.
Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e
presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.
2.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3.
3.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori
nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge; non possono
comunque far parte della giunta
coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il
terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.
Articolo 31
Funzionamento della giunta
1.
1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla
l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2.
2.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in
modo informale dalla stessa.
3.
3.
Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti.
Articolo 32
Competenze
1. La Giunta collabora con il
Sindaco nell' amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai
sensi dell'art. 107, commi le 2, del D.lgs 267/2000, nelle funzioni degli
organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore
o ai responsabili dei servizi
comunali.
2. La
Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi
dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello
stesso.
3. La
Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle
funzioni organizzative:
a) dà
esecuzione ai provvedimenti del Consiglio e adotta i provvedimenti di
attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio;
b) approva i progetti delle
opere pubbliche e i programmi esecutivi;
c)
predispone lo schema di bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione;
d)
assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
e) determina
le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;
f )
nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del
Segretario Comunale;
g)
propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h)
approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i)
approva la dotazione organica e le relative variazioni;
j)
dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non comportino
oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente
il Consiglio;
k)
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della
regolarità del procedimento;
1) esercita, previa
determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla
Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo
statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di
contrattazione decentrata;
n)
delibera, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica;
o)
approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi su proposta del Direttore Generale;
p)
attua le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici,
enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati,
provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione
comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
q) promuove e resiste alle liti;
r)
determina i criteri generali per il conferimento degli incarichi di
progettazione ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f ) e
g) della Legge 109/94, come modificato dall'art. 6 della Legge 415/1998, quando
ricorra una delle situazioni previste dal comma 4 del medesimo art.1 7.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI E DEI CONTRIBUENTI
CAPO I Partecipazione e decentramento
Articolo 33
Partecipazione popolare
1. Il
Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
all'amministrazione dell'ente al fine di assicurame il buon andamento,
l'imparziali-tà e la trasparenza.
1.
2.
La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a
intervenire nel procedimento amministrativo.
2.
3.
Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II Associazionismo e
volontariato
Articolo 34
Associazionismo
1.
1.
Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio.
2.
2.
A tal fine, istituisce l'Albo delle Associazioni del Comune di Roccacasale.
Possono essere iscritte all'Albo tutte le Associazioni che operano sul
territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a
rilevanza sovracomunale.
3.
3.
Allo scopo di ottenere l'iscrizione è necessario che l'Associazione depositi
in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale
rappresentante.
4.
4.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto o aventi fini di
lucro.
1.
5.
Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.
2.
6.
Ciascuna associazione iscritta ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso
l'amministrazione, per lo svolgimento della propria attività di settore, e di
essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel
settore in cui essa opera.
Articolo 35
Volontariato
1.
1.
Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione
in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell'ambiente.
2.
2.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di programmi dell'ente, e
collaborare a progetti, sperimentazioni.
3.
3.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite
nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'a-spetto
infortunistico.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Articolo 36
Consultazioni
1. L'amministrazione comunale
può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e
proposte in merito al-l'attività amministrativa.
2. Le
forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Articolo 37
Petizioni
1.
1.
Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in
forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento
su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.
2.
La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte al-l'amministrazione.
3.
3.
La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro cinque giorni, la assegna
in esame all' organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in
Consiglio Comunale.
4.
4.
Se la petizione è sottoscritta da almeno quaranta persone l'organo competente
deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.
5.
Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della
petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del Comune.
6.
6.
Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone ciascun consigliere
può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in
discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro
trenta giorni.
Articolo 38
Proposte
1.
1.
Qualora un numero di elettori del Comune di Roccacasale non inferiore a duecento
avanzi al Sindaco proposte per l'ado-zione di atti amministrativi di competenza
dell' ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non
lasciare dubbi sulla natura dell' atto e il suo contenuto dispositivo, il
Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati,
trasmette la proposta unita-mente ai pareri all' organo competente e ai gruppi
presenti in Consiglio Comunale entro tre mesi dal ricevimento.
2.
2.
L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3.
3.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi
spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Articolo 39
Referendum
1.
1.
Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle
liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le
materie di competenza comunale.
2.
2.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e
quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti
urbanistici attuativi.
1.
3.
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.
2.
4.
Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi
già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli
relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
3.
5.
Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo
svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del
risultato.
4.
6.
Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e
provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
5.
7.
Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle
consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6.
8.
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
7.
9.
Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la
giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Articolo 40
Diritto di accesso
1.
1.
Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e
di favorirne lo svolgimento corretto e imparziale, riconosce a chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite
dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.
2.
2.
Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque,
utilizzati ai fini del-l'attività amministrativa.
3.
3.
Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende
dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
4.
4.
Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto
e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei
diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di
bollo.
5.
5.
Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di
volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi
dell'ente.
6.
6.
Con il regolamento previsto dall'art.24, comma 4, della legge 241/1990, vengono
individuate le categorie di documenti formati dal Comune, o comunque
rientranti nella disponibilità di questo, sottratti al-
l'accesso, per le esigenze di
cui al 2° comma del medesimo art. 24 della Legge 241/1990.
Articolo 41
Diritto di informazione
1.
1.
Gli atti amministrativi sono pubblici.
2.
2.
Nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, il Regolamento
Comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione
all'Albo Pretori o del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla
notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli
atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
Articolo 42
Statuto dei diritti del
contribuente
1.
1.
In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei
regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento
nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo
di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal
contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla
quale si intende fare rinvio.
2.
2.
Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o
integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio
2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) all'informazione del contribuente
(art. 5); b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli
atti (art. 7); d) alla remissione in termini (art. 9);
e)
alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente
(art. 10);
f )
all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).
Articolo 43
Istanze
1.
1.
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in
merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2.
2.
La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta
giorni dal-l'interrogazione.
CAPO IV
Difensore civico
Articolo 44
Nomina
1.
1.
Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia
scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di
L'Aquila, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2.
2.
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far
pervenire la propria candidatura all' amministrazione comunale che predispone
apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3.
3.
La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per
preparazione
ed esperienza diano ampia
garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e
siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza,
economia e commercio.
1.
4.
Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
2.
5.
Non può essere nominato difensore civico:
a) chi
si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b i parlamentari, i consiglieri regionali,
provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità
montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i
membri di partiti politici;
c) i
dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche,
enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con
l'ammini-strazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo
sovvenzioni o contributi;
d) chi
fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di
parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi
dipendenti o il Segretario comunale.
Articolo 45
Decadenza
1. Il difensore civico decade
dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina
o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'ammi-nistrazione comunale.
1.
2.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
2.
3.
Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;
3.
4.
In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Articolo 46
Funzioni
1.
1.
Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici
del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei
regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e
stranieri.
2.
2.
Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo
statuto, o il regolamento.
3.
3.
Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile,
venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché
la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4.
4.
Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5.
5.
Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel
suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
Articolo 47
Facoltà e prerogative
1.
1.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione del-l'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle
attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.
2.
Il difensore civico nell' esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i
documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3.
3.
Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e
richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto
il segreto di ufficio.
4.
4.
Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e
segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le
illegittimità o i ritardi riscontrati.
5.
5.
Il difensore civico può altresì invitare l'or-gano competente ad adottare gli
atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
Articolo 48
Relazione annuale
1.
1.
Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti,
le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i
suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2.
2.
Il difensore civico nella relazione di cui al
primo comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e
l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle
decisioni.
1.
3.
La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i
consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
2.
4.
Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare
singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio
Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Articolo 49
Indennità di funzione
1. Al
difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato
annualmente dal Consiglio Comunale.
CAPO V
Procedimento Amministrativo
Articolo 50
Diritto di intervento nei
procedimenti
1.
1.
Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in
un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.
2.
L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile
della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e
il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Articolo 51
Procedimenti a istanza di parte
l. Nel caso di procedimenti a istanza di parte
il soggetto che ha presentato l'istan-za può chiedere di essere sentito dal funzionario
o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
1.
2.
Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni
dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
2.
3.
A ogni istanza rivolta a ottenere l'emana-zione di un atto o provvedimento amministrativo
deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento,
comunque non superiore a sessanta giorni.
3.
4.
Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile
deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
4.
5.
Tali soggetti possono inviare all'ammini-strazione istanze, memorie, proposte o
produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 52
Procedimenti a impulso di
ufficio
1. Nel
caso di procedimenti a impulso d'uf-ficio il funzionario responsabile deve
darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi
legittimi che possano essere pregiudicati dall'a-dozione dell'atto
amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i
casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli
interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
1.
2.
I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di
essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o
dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.
3.
Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
pubblicazione ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.
Articolo 53
Determinazione del contenuto
dell'atto
1.
1.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la
giunta comunale.
2.
2.
In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che
il contenuto dell' accordo medesimo sia comunque tale da garantire il
pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Articolo 54
Obiettivi dell'attività
amministrativa
1. Il Comune informa la propria
attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure.
1.
2.
Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono
tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
2.
3.
Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme
di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione
con altri Comuni e con la Provincia.
Articolo 55
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
dalla comunità locale.
Articolo 56
Forme di gestione dei servizi
pubblici
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare l'i-stituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in
concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
c) a
mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi privi di rilevanza industriale;
d) a mezzo di istituzione, per
l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a
mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite o partecipate
dal Comune, a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della
proprietà pubblica maggioritaria, per la gestione di servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici
e privati;
f ) a
mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché
in ogni altra forma consentita dalla legge.
1.
2.
Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei
principi e degli strumenti di diritto comune.
2.
3.
I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.
Articolo 57
Aziende speciali
1.
1.
Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali,
dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e
ne approva lo statuto.
2.
2.
Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'ob-bligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I
servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche
al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a
garantire l' economicità e la migliore qualità dei servizi.
Articolo 58
Struttura delle aziende speciali
1.
1.
Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento,
le attività e i controlli.
2.
2.
Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3.
3.
Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco
fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale
dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti,
per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici
ricoperti.
4.
4.
Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u.
2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.
5.
Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le
finalità dell'ammini-strazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6.
6.
Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la
vigilanza sul loro operato.
7. Gli
amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per
gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli
indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio
Comunale.
Articolo 59
Istituzioni
1.
1.
Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi
sociali, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
2.
2.
Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e
il direttore.
3.
3.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per
gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi e alle finalità dell' amministrazione.
4.
4.
Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'
amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita
la vigilanza sul loro operato.
5.
5.
Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento.
6.
6.
Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o
degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Articolo 60
Società per azioni o a responsabilità limitata
1.
1.
Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell' ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.
2.
L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3.
3.
Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza
tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli
interessi dei consumatori e degli utenti.
4.
4.
I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5.
5.
Il Sindaco o un suo delegato partecipa al-l'assemblea dei soci in
rappresentanza del-l'ente.
6.
6.
Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse
della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito del-l'attività
esercitata dalla società medesima.
Articolo 61
Convenzioni
1. Il
Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo
coordinato servizi pubblici.
2. Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 62
Consorzi
1.
1.
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali
per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili.
2.
2.
A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti,
una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del
consorzio.
3.
3.
La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno esser pubblicati
con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.
4.
4.
Il Sindaco o un suo delegato fa parte dal-l'assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto del consorzio.
Articolo 63
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria
o prevalente del Comune sull'opera
o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
1.
2.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della
Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni
interessate viene definito in una apposita conferenza la quale prowede
altresì alla approvazione formale dell' accordo stesso ai sensi dell' art. 34,
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2.
3.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di
decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I Uffici
Articolo 64
Principi strutturali e
organizzativi
1.
L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi
specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro
per progetti, obiettivi e programmi; b) l'analisi e l'individuazione delle produttività
e dei carichi funzionali di la
voro e del grado di efficacia
dell' attività svolta da ciascun elemento dell'ap-parato;
c)
l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia
decisionale dei soggetti;
d) il
superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro
e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale
e della massima collaborazione tra gli uffici.
Articolo 65
Organizzazione degli uffici e del
personale
1.
1.
Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e,
in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e
dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo
attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di
gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2.
2.
Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3.
3.
I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.
4.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Articolo 66
Regolamento degli uffici e dei servizi
1.
1.
Il Comune attraverso il regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi
stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura
organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il
direttore e gli organi amministrativi.
2.
2.
I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è
attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di verificame il conseguimento; al
direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del persegui-mento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.
3.
L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate,
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come
disposto dall' apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o di staff intersettoriali.
4.
4.
Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle
forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati
ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 67
Diritti e doveri dei dipendenti
1.
1.
I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo
categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il
trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse
dei cittadini.
2.
2.
Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività
agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto
delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile
dell' Area e dei servizi e l'am-ministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.
3.
Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il
Comune promuove l'aggiornamento e l'ele-vazione professionale del personale,
assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei
diritti sindacali.
4.
4.
L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell' ente, dei contratti già approvati, compete al personale
responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle
direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5.
5.
Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle
concessioni edilizie e alla
emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il
regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della
tecnostruttura comunale.
CAPO II
Segretario Comunale - Direttore
Generale Responsabili Aree e Servizi
Articolo 68
Segretario Comunale - Direttore generale
1.
1.
Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale
sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2.
2.
Il regolamento comunale sull'ordinamen-to degli uffici e dei servizi, nel
rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del
Segretario Comunale.
3.
3.
Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore
Generale.
4.
4.
Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario
Comunale spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il
provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla
contrattazione di categoria.
Articolo 69
Responsabili delle Aree e dei
servizi
1. I responsabili delle Aree e
dei servizi sono individuati nel regolamento sull' ordinamento degli uffici e
dei servizi.
1.
2.
I responsabili provvedono a organizzare le Aree e i servizi a essi assegnati in
base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal
Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta
comunale.
2.
3.
Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività
del-l'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati
dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Articolo 70
Funzioni dei responsabili delle
Aree e dei servizi
1.
1.
I responsabili delle Aree e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente
i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni,
gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2.
2.
Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a)
presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi
procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e
le certificazioni;
c)
esprimono i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;
d) adottano gli atti di
amministrazione e gestione del personale assegnato, ivi compresa la promozione
dei procedimenti disciplinari, con conseguente cura dell'affidamento dei
compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
e)
emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi
di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
f )
provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
g)
pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano
l'esecuzione;
h)
emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e
dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
i)
pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a
eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.1gs 267/2000;
j)
provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del
Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
k)
forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli
elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di
gestione;
1)
rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati;
m)
espletano attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi
del-l'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti
di natura programmatoria;
n)
hanno la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedi-mentale per l'emanazione del prowedimento amministrativo, ivi compresi
i procedimenti per l'accesso, ai sensi della L. 7/8/1990, n.241; nel caso in
cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente
resta comunque in capo al responsabile dell' Area la competenza
al-l'emanazione del provvedimento finale;
o)
hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
31.12.1996, n.675;
p)
adottano gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti ed,
in-genere, tutti gli atti privi di discrezionalità politica.
3. Ai
singoli Responsabili delle Aree sono attribuiti, con provvedimento motivato
del Sindaco, tutti o parte dei compiti suindicati.
Articolo 71
Incarichi dirigenziali e di alta
specializzazione
1.
1.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, ai di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe
presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell' area direttiva, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica, arrotondando il prodotto all'unità superiore, o in misura
non superiore ad una unità, se la dotazione organica è inferiore alle 20
unità.
2.
2.
Il ricorso a tali contratti è possibile anche per la copertura dei posti di
responsabili delle Aree e dei servizi.
Articolo 72
Collaborazioni esterne
1.
1.
Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2.
2.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a
soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà
essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione
del relativo trattamento economico. Detto trattamento economico e l'eventuale
indennità "ad personam" non vanno imputati al costo contrattuale e
del personale.
Articolo 73
Ufficio di indirizzo e di
controllo
1. Il
Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti del-l'ente o da collaboratori assunti a tempo
determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.1gs 267/2000.
Articolo 74
Controllo interno
1. Il Comune istitiuisce e attua
i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.lgs 267/2000, la cui
organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art.
1, comma 2, del D.lgs 286/99.
2. Spetta
al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità
di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di
convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
CAPO III
Finanza e Contabilità
Articolo 75
Ordinamento
1.
1.
L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da
essa previsti, dal regolamento.
2.
2.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.
3.
Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 76
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del
Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a
imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche
di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata
stabilita per legge o regolamento.
1.
2.
I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici
comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
2.
3.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
3.
4.
La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel
rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000
n. 212, mediante adeguamento dei
relativi atti amministrativi. In particolare, l'or-gano competente a
rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile
del tributo.
5. Il
Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti
passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e
applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Articolo 77
Amministrazione dei beni
comunali
1.
1.
Il Comune provvede annualmente all'ag-giornamento degli inventari dei beni demaniali
e patrimoniali;
2.
2.
I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a
funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto.
3.
3.
Le somme provenienti dall' alienazione di beni, da lasciti, donazioni,
riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impie
gate in titoli nominativi dello
Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del
patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 78
Bilancio comunale
1.
1.
L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei
limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.
2.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale
entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della
universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.
3.
3.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo
da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4.
4.
Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo
l'atto adottato.
Articolo 79
Rendiconto della gestione
1.
1.
I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.
2.
2.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio
Comunale entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
3. La
giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime
le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione
del collegio dei revisori dei conti.
Articolo 80
Attività contrattuale
l. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle
forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso,
alle permute e alle locazioni.
1.
2.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile
del procedimento di spesa.
2.
3.
La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'og-getto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di
scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
3.
4.
Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità europea
recepita o comunque vigente nell'ordina-mento giuridico italiano.
4.
5.
Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia,
sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e
regionali vigenti in materia.
Articolo 81
Revisore dei conti
l. Il Consiglio Comunale elegge, a
maggio
ranza assoluta dei componenti,
il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
1.
2.
Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in
carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per
inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono
negativamente sull'espletamento del mandato.
2.
3.
Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell' ente e attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3.
4.
Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
4.
5.
Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferisce immediatamente al consiglio.
5.
6.
Il revisore risponde della verità delle sue atte stazioni e adempie ai doveri
con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Articolo 82
Tesoreria
l. Il
Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la
riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori
in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del
servizio di riscossione dei tributi;
b) la
riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a
dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
c) il
pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il
pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento
di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla
legge.
2. I
rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento
di contabilità nonché da apposita convenzione.
Articolo 83
Controllo di gestione
1.
1.
Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di
contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di
supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei
risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2.
2.
Il Revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche
riferita ai vari settori ed aree funzionali dell' ente.
3.
3.
Il revisore può, in qualsiasi momento, procedere agli accertamenti di competenza;
4.
4.
Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce
immediatamente al Consiglio Comunale;
5. Il
regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di
verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al
Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi
in relazione agli obiettivi fissati.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 84
Violazione di norme comunali -
sanzioni
1.
1.
Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le norme dei regolamenti e
delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo
del regolamento o dell'ordinanza.
2.
2.
Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà
essere fissato in misura inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.
3.
3.
In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamen-to
dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà
il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole
disposizioni.
4.
4.
Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le
disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'organo competente a
irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della
legge 24.11.1981, n. 689.
5.
5.
Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni
alle
relative disposizioni sono
punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di 25
euro e massima di 500 euro.
Articolo 85
Approvazione dello Statuto
1. Lo
Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con
il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio
voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna
possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.
Articolo 86
Revisione ed abrogazione dello
Statuto
1.
1.
La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse
modalità che la legge dispone per l'approvazione.
2.
2.
La revisione comporta la riproduzione integrale del testo statutario
coordinato, così da consentire a chiunque l'immediata e facile percezione del
testo vigente.
3.
3.
La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di
revisione. L'a-brogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione
del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di
quest'ultimo.
Articolo 87
Disposizioni finali
1. Il
presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso
al-l'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.