il dirigente del servizio

Omissis

1)   Di approvare, in deroga alla L.R. 11/9/1975 n.45, il progetto esecutivo della seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata “Campo Imperatore - Scindarella” (1892 - 2193 m. s.l.m), redatto dall’ing. Mullaj Gengi per conto della ditta costruttrice Leitner di Vipiteno (BZ), da realizzarsi, da parte della società Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A., C.so V. Emanuele 47/49 L’Aquila, in località Campo Imperatore, in sostituzione della esistente sciovia doppia “Scindarella 1 e 2”.

2)   Di subordinare la presente approvazione all’osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle sottoelencate note che allegate alla presente ne formano parte integrante:

-    nota n. 5959 del 22.07.2003 della Direzione regionale “Territorio Urbanistica e BB.AA. parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici”;

-    nota n. 04589 del 07.08.2003 dell’Ispettorato Rip. Foreste de L’Aquila;

-    nota n. n. 2003-08639 del 07.08.2003 rilasciata dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga;

-    certificato di immunità da valanghe n. 52 del 06.05.2003, rilasciato dal CO.RE.NE.VA;

-    nota n.915(6)71.11/945 del 21.10.2003, ai fini della sicurezza dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Ex T.I.F. 6;

permesso per costruire n.021 del 28.07.2003 rilasciato dal Comune de L’Aquila;

3)   Di autorizzare i lavori di montaggio delle opere elettromeccaniche della seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata “Campo Imperatore Scindarella” (1892 - 2193 m. s.1.m.), con l’avvertenza che detti lavori dovranno essere ultimati, per dare l’opera finita e funzionante, entro mesi 24 a far data di inizio degli stessi;

4)   di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della seggiovia quadriposto disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente USTIF in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;

5)   Di intendere autorizzato l’esercizio pubblico dell’impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:

- l’acquisizione agli atti della Regione della concessione al pubblico esercizio (Art. 1 L.R. 61/83) da rilasciarsi, per l’im~,ianto in questione ed a favore del C.T.G.S.. S.p.A. dal Comune de L ‘Aquila;

- l’espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;

- l’acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio rilasciato dall’USTIF, ai sensi dell’art.4 del DPR 753/80;

6)   Di inviare il presente atto al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., al Comune de L’Aquila, all’USTIF di Pescara ed all’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga;

7)   Di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l’applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Il Dirigente del Servizio

ing. Luigi De Collibus