IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

La ditta Caporale Ernesto con sede legale in Piana La Fara, 4 Atessa (CH), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Case Naploitano” del Comune di Lanciano (CH) individuata in Catasto al foglio n. 61 particelle n. 14 – 19 – 20 – 21/a – 50/b – 60 – 4007 e foglio n. 62 particelle n. 19 – 20 – 4002/a alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate dei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a seguito della presentazione, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo nella misura di Euro 80.000,00 (ottantamila/00).La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia di mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori la ditta deve munirsi dell’autorizzazione all’espianto degli ulivi;

-    Mantenere una distanza minima regolamentare dai fabbricati così come dichiarato;

-    Il profilo finale di ritombamento deve essere la livelleta, congiungente i vertici, della sezione longitudinale (B – B’);

-    Il materiale adoperato per il ritombamento non deve essere ricompresso negli allegati al D.L.vo 22/1997;

-    La durata del ciclo lavorativo deve essere di anni 4 (quattro);

-    La polizza fidujussoria deve essere di Euro 80.000,00 (ottantamila/00).

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 40.875 e complessivamente di mc. 163.500 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’ Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge: a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a  rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

per il dirigente del servizio
il direttore di area

Ing Mario Pastore