IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
Integrazione
1. Dopo l'art. 46 della L.R. 3 marzo 1999, n.
11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 46 bis - Valutazione di Incidenza
1.
La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui
all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche concernente
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della
fauna selvatiche" relative ai piani, ai programmi territoriali, alle categorie
di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13
febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e faunistico-venatori.
2. Sono trasferite ai Comuni le competenze
relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel
precedente comma.
3. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i
Comuni possono concludere accordi con altri Comuni limitrofi o con gli enti
gestori delle aree protette, al fine di semplificare ed unificare i
procedimenti amministrativi.
4. La Regione conserva i compiti di
coordinamento e indirizzo sulle funzioni trasferite, assicurando la coerenza
con i propri obiettivi di conservazione degli habitat naturali.
5. Lo Sportello Regionale per l'Ambiente,
istituito presso la Direzione Territorio, cura le competenze regionali relative
al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge:
a) individua l'autorità competente,
b) stabilisce i tempi per il rilascio delle
autorizzazioni;
c) approva specifici criteri per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di incidenza,
finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti
autorizzativi interessanti;
d) approva le linee guida per la redazione della
valutazione di incidenza, le misure di mitigazione e compensazione;
e) individua le forme di monitoraggio e
aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle ZPS.
Art. 46 ter - Decorrenza
1. Il trasferimento ai Comuni delle competenze
di cui al comma 2 del precedente articolo 1 decorre dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. Fino all'approvazione, da parte della Giunta
regionale, del provvedimento previsto dal comma 6 del precedente articolo 1, si
applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 119/2000».
Art. 2
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 dicembre 2003
PACE