IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

Integrazione

1.   Dopo l'art. 46 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 46 bis - Valutazione di Incidenza

1. La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" relative ai piani, ai programmi territoriali, alle categorie di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e faunistico-venatori.

2.   Sono trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel precedente comma.

3.   Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i Comuni possono concludere accordi con altri Comuni limitrofi o con gli enti gestori delle aree protette, al fine di semplificare ed unificare i procedimenti amministrativi.

4.   La Regione conserva i compiti di coordinamento e indirizzo sulle funzioni trasferite, assicurando la coerenza con i propri obiettivi di conservazione degli habitat naturali.

5.   Lo Sportello Regionale per l'Ambiente, istituito presso la Direzione Territorio, cura le competenze regionali relative al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche.

6.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a)   individua l'autorità competente,

b)  stabilisce i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

c)   approva specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di incidenza, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti;

d)  approva le linee guida per la redazione della valutazione di incidenza, le misure di mitigazione e compensazione;

e)   individua le forme di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle ZPS.

      Art. 46 ter - Decorrenza

1.   Il trasferimento ai Comuni delle competenze di cui al comma 2 del precedente articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

2.   Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento previsto dal comma 6 del precedente articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 119/2000».

Art. 2

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 dicembre 2003

PACE