IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Le
disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) disciplinare, nell'ambito delle previsioni
della programmazione regionale e nel rispetto della costituzione e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, gli interventi
per investimenti in conto capitale nel comparto trasporti non disciplinati con
la Legge 23 dicembre 1998, n. 153;
b) razionalizzare le normative inerenti la
L.R. 153/98 e la L.R. 124/98;
c) disciplinare organicamente l'esercizio delle
funzioni relative ai servizi di Trasporto Pubblico Locale nel periodo
transitorio, dalla data di approvazione della presente legge fino al 31 dicembre
2005.
Art. 2
Interventi in conto capitale
1.
Gli investimenti in conto capitale sono quelli finalizzati allo sviluppo di
tutti i sistemi di trasporto terrestri, marittimi, fluviali ed aerei di
interesse locale e regionale con qualsiasi modalità da realizzarsi nel
territorio della regione nell'ambito delle nuove competenze conferite dagli
artt. 99, 101 e 105 del D.Lgs. 112/98 e dall'art. 1 del D.Lgs. 422/97,
indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2.
I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono:
a) comuni e province;
b) organismi di diritto pubblico la cui gestione è sottoposta al controllo di regione, provincia e comuni operanti nel campo dei trasporti e della logistica o di settori economici ed industriali connessi;
c) società di capitali istituite per soddisfare specifiche finalità di interesse generale nel campo dei trasporti e della logistica con partecipazione, anche minoritaria, della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici.
3.
La Giunta regionale, in base alla programmazione regionale, e, successivamente
alla sua approvazione, in base agli indirizzi strategici del Piano Regionale
Integrato dei Trasporti, individua annualmente i sistemi di trasporto su cui
intervenire. Tali scelte sono operate in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, proprie o attribuite dallo Stato, ed alle priorità di intervento,
stabilendo i principi attuativi e ove necessari, i criteri di riparto dei finanziamenti.
Tale deliberazione, corredata da apposita relazione, sarà inviata alla Commissione
di Vigilanza.
4.
I contributi, destinati all’infrastrutturazione dei trasporti, al netto
d'I.V.A., saranno concessi, con deliberazione della Giunta regionale, sulla
base di programmi di intervento specifici, corredati da progetti preliminari ai
sensi della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, che costituisce
normativa di riferimento, presentati dai soggetti di cui alle lettere a), b), e
c) del precedente comma 2. Tali investimenti possono riguardare, in casi particolari,
anche servizi e forniture relativi alle infrastrutturazioni di trasporti; i
programmi di intervento dovranno contenere gli elementi tecnici e finanziari
necessari alla valutazione dell’ammissibilità delle spese da parte della Giunta
regionale, in relazione agli scopi che gli investimenti devono perseguire.
5.
Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei programmi,
vengono definite le modalità tecniche di gestione del procedimento, compresa la
tempistica degli interventi.
6.
La spesa ritenuta ammissibile ai sensi del precedente comma 4 verrà liquidata:
a) per il 10% al momento della notifica dell'ammissione al finanziamento dei programmi;
b) per l'80% dopo la comunicazione dell'inizio lavori, o dell'inizio delle prestazioni di servizi e forniture;
c) per il 10% restante previa comunicazione del collaudo finale o del completamento dell'adempimento contrattuale in caso di servizi o forniture.
7.
Gli amministratori, i responsabili dei procedimenti, il Tesoriere e i Revisori
dei conti dei soggetti beneficiari assumono diretta responsabilità, nell'ambito
delle rispettive competenze, per il rispetto delle finalità dei contributi
concessi e per il rispetto del vincolo di destinazione delle somme accreditate.
Entro un anno dalla chiusura degli interventi, i soggetti destinatari dei
contributi, dovranno presentare una relazione sull'entrata a regime degli
interventi finanziati e sugli effetti determinatisi nei vari settori a seguito
degli investimenti.
Art. 3
Investimenti
sul tpl
1. Il
comma 1, art.4 della L.R. 153/98 è così sostituito:
"1.La
Giunta regionale, d'intesa con la 4^ Commissione Consiliare, adotta il Piano
degli Investimenti di cui all'articolo 2 entro 60 giorni dall'approvazione del
Bilancio di Previsione e può prevedere alternativamente solo alcune forme di
intervento o prevederle tutte in armonia con gli indirizzi della programmazione
regionale di settore e generale, come definita dal quadro normativo generale vigente,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili".
Art. 4
Normative
sul trasporto pubblico non di linea
1.
La lettera b), comma 1, art. 2 della L.R. 124/98 è così sostituita:
"b) Essere residenti in un Comune compreso nel territorio della Regione Abruzzo".
2.
Il comma 2, art.6 della L.R.124/98 è sostituito dal seguente comma:
"2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d'esame per le varie sezioni del Ruolo e le modalità di accesso e di svolgimento dell'esame stesso".
Art. 5
Nomina
collaudatori
1. Il
comma 2 dell'art. 13 della L.R. 153/98 è sostituito dal seguente:
"2.
Alla nomina dei collaudatori provvede la Giunta regionale su designazione del
Componente preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e
Catasto Stradale, Sicurezza Stradale. Tale designazione tiene conto delle
specifiche competenze tecniche necessarie per il collaudo di opere
specialistiche".
Art. 6
Sostituzione dell'art. 2 della L.R.
9 agosto 1999, n. 59
1.
L'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59 è sostituito dal seguente:
“Art.
2
Norme in materia di trasporto
pubblico locale
1.
L'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all'entrata in
vigore della L.R. 152/98 è prorogato fino alla data del 31.12.2005. Tale
proroga, si applica anche alle società di cui al comma 7 dell'art. 20 della
L.R. 152/98 e agli affidamenti della gestione dei servizi di cui agli artt. 8 e
9 del D.Lgs. 422/97.
2.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge ed il
31.12.2005 la programmazione dei servizi di t.p.l. è disciplinata come segue:
a) per quanto riguarda il trasporto pubblico locale in concessione regionale, fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 152/98 ed alla conseguente ridefinizione del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale, la Giunta Regionale può disporre ristrutturazioni dei servizi, avvalendosi delle procedure previste dall'art. 25 della L.R. 9.9.1983, n. 62 normativa attualmente vigente in base alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59, purché non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesse a contributo regionale alla data dell’1.1.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche di servizi minimi indicate dall'art. 13 della L.R. 152/98;
b) per quanto riguarda il trasporto pubblico locale in concessione comunale, fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt.13 e 14 della L.R. 152/98 ed alla conseguente ridefinizione del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale, i comuni possono disporre ristrutturazioni dei servizi, avvalendosi delle procedure previste dall'art.25 della L.R. 9.9.1983, n. 62 normativa attualmente vigente in base alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59, purché non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesse a contributo regionale alla data dell’1.1.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche di servizi minimi indicate dall'art. 13 della L.R. 152/98;
c) dopo la definizione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale mediante l'adozione del Programma Triennale dei Servizi Minimi, gli enti concedenti, possono disporre ristrutturazioni delle reti suddette senza necessità di adottare varianti al Programma Triennale, purché l'eventuale aumento non sia superiore, nel triennio successivo all'adozione del Piano Triennale dei Servizi Minimi, al 5% del totale chilometrico suddetto. La relativa copertura finanziaria deve essere assicurata dai bilanci degli Enti concedenti ogni qualvolta venga operata una ristrutturazione. Nel caso che tale percentuale venga superata è invece necessario adottare varianti al Piano Triennale dei Servizi Minimi in base agli artt. 13 e 14 della L.R. 152/98. Tali procedure non sono necessarie per l'attivazione da parte degli Enti Locali dei servizi previsti dall'art. 15 della suddetta L.R. 152/98;
d) per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale che non sono assistiti da contribuzione regionale e che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, lettera n) e lettera o) della L.R. 152/98 o ad esse assimilabili, come le linee stagionali e balneari, non valgono i vincoli sopracitati e la programmazione avviene con delibera del Consiglio regionale che ne stabilisce i criteri."
Art. 7
Norma
finanziaria
1. La
presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale
sia per l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene
esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.
Art. 8
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 dicembre 2003
PACE