IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge apporta modifiche ed integrazioni alla L.R. 1/1998, per uniformarla alla sentenza n. 339 dell’8 ottobre 2001 della Corte Costituzionale, alla Legge 135/2001 e alla L.R. 11/2001.
2. Contestualmente sono ulteriormente definiti i requisiti d'accesso agli esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al comma 1, lett. a) e b) dell’art. 19 della L.R. 1/1998.
Art. 2
Modifiche all’art. 5 della L.R. 1/1998
1. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 1/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. L’esercizio dell’attività delle agenzie di viaggi e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito ha sede l’agenzia. L’apertura di filiali o succursali, comprese le filiali o succursali di agenzie aventi sedi in altre regioni italiane o stati membri della Unione Europea, non è subordinata al rilascio dell’autorizzazione. E’ necessario, comunque, comunicare l’apertura della filiale o succursale alla Provincia competente per territorio dove avrà luogo l’attività, al fine di permettere la verifica dell’indipendenza, dell’esclusività, e la rispondenza dei locali a quanto richiesto dall’art. 6, comma 2, lett. f), ora lettera e) della L.R. 1/1998. La Provincia entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo della comunicazione dovrà effettuare la suddetta verifica».
2. Il comma 4, dell’art. 5 della L.R. 1/1998 è così modificato:
«4. E’ necessario comunicare alla provincia competente per territorio l’apertura di filiali o succursali stagionali, per un periodo di apertura non superiore a quattro mesi nell’anno solare, presentando il certificato di agibilità e di destinazione d’uso dei locali».
3. Il comma 5 dell’art. 5 della L.R. 1/1998 è abrogato.
Art. 3
Modifiche all’art. 6 della L.R. 1/1998
1. La lettera e) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 1/1998 è abrogata.
2. La lettera e) del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 1/1998 è abrogata
Art. 4
Modifiche all’art. 8 della L.R. 1/1998
1. La lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della L.R. 1/1998 è abrogata.
Art. 5
Modifiche all’art. 9 della L.R. 1/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 1/1998 è abrogato.
Art. 6
Modifiche all’art. 10 della L.R. 1/1998
1. L’art. 10 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 10
Tasse di
concessione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più dovute le tasse di concessione regionale per aprire e condurre agenzie di viaggio».
Art. 7
Modifiche all’art. 11 della L.R. 1/1998
Il comma 5 dell’articolo 11 della L.R. 1/1998, è sostituito dal seguente:
«5. L’esercizio di una filiale stagionale di un’agenzia di viaggio e turismo non comporta l’obbligo del versamento di una cauzione».
Art. 8
Modifiche all’art. 14 della L.R. 1/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della L.R. 1/1998, dopo le parole «l’autorizzazione all’esercizio» va posto il punto e cancellato «previsto dalla Provincia».
Art. 9
Modifiche all’art. 18 della L.R. 1/1998
1. Alla fine del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 1/1998 è aggiunto il seguente periodo:
«nonché tutti i soggetti che per oltre 15 anni abbiano, in via continuativa, materialmente esercitato l’attività di direttore di agenzia di viaggi anche in assenza di autorizzazione a condizione che venga documentato che siano state regolarmente assolte le tasse di concessione regionali».
2. Il comma 8 dell’art. 18 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
8. «Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia».
Art. 10
Modifiche all’art. 19 della L.R. 1/1998
1. La lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 1/1998 è così sostituita:
«b) aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggi e turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggi e turismo o, in alternativa essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
b1) laurea in scienze turistiche;
b2) diploma universitario in materia turistica;
b3) laurea breve in materia turistica;
b4) attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche e avvenuto superamento dei relativi esami;
b5) attestato di qualifica di cui all’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 conseguito al termine di un corso post - diploma di almeno 400 ore i cui programmi comprendano tra le materie di studio le discipline di cui all’art. 21 della L.R. 1/1998;
b6) diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti:
b6.1) istituti tecnici per il turismo;
b6.2) istituti professionali per il turismo».
Art. 11
Modifiche all’art. 20 della L.R. 1/1998
1. Il punto 7 del comma 1 dell’art. 20 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
«7. in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo».
Art. 12
Modifiche all’art. 22 della L.R. 1/1998
Il comma 1 dell’art. 22 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio di direttore tecnico è così composta:
a. un dirigente regionale in qualità di presidente;
b. un esperto di legislazione turistica;
c. un docente di geografia;
d. un direttore tecnico scelto tra quelli designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;
e. un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell’altra lingua straniera prescelta dal candidato».
2. Il comma 2 dell’art. 22 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla categoria C».
3. Il comma 5 dell’art. 22 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
«5. La Giunta regionale determina in ogni bando di esame il trattamento economico spettante ai componenti la commissione esaminatrice, ivi compreso il segretario».
4. Il comma 6 dell’art. 22 della L.R. 1/1998, è sostituito dal seguente:
«6. Per l’ammissione alle prove orali, il candidato dovrà conseguire il punteggio medio di almeno sette decimi».
Art. 13
Modifiche all’art. 25 della L.R. 1/1998
1. Il comma 1 dell’art. 25 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
«1. Le Associazioni senza scopo di lucro di cui all’art. 7, comma 9, della legge 29.3.2001, n. 135 che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l’autorizzazione di cui all’art. 5 della L.R. 1/1998».
2. Il comma 2 dell’art. 25 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:
«2. Per poter svolgere l’attività, le Associazioni devono dimostrare, alla Provincia competente per territorio, di possedere i seguenti requisiti:
a) perseguimento di almeno una delle finalità indicate al comma 1;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi solo da parte degli associati».
Art. 14
Modifiche all’art. 26 della L.R. 1/1998
1. Alla fine del comma unico dell’art. 26 della L.R. 1/1998 è aggiunto: «ed il viaggio non superi la durata delle 48 ore».
Art. 15
Modifiche all’art. 31 della L.R. 1/1998
1. Al termine del 1° comma dell’art. 31 della L.R. 1/1998 sostituire «il punto con una virgola e aggiungere: «ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 339 dell’8 ottobre 2001».
Art. 16
Prospetto delle sanzioni
1. L’allegato n. 1 della L.R. 1/1998 richiamato dall’art. 29 (prospetto delle sanzioni amministrative) è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.
Art. 17
Norme finali
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO N. 1
Prospetto delle Sanzioni Amministrative
|
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a) |
chiunque vende servizi turistici con
intermediazione di soggetti o Enti non autorizzati, all’infuori dei casi previsti
dagli artt. 25, 26 e 27 |
da Euro 1033,00 a Euro 5165,00 |
b) |
inizio o svolgimento di attività di cui
all’art. 3 della L.R. 1/98 senza aver
ottenuto la prescritta autorizzazione, con esclusione delle filiali o
succursali |
da Euro 5165,00 a Euro 15494,00 |
c) |
pubblicazione e/o diffusione di programmi
di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi
previsti dall’art. 13, non conformi alla bozza di stampa inviata alla
Provincia o non adeguati ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che
violino il contenuto dei predetti programmi nell’esecuzione del contratto di
viaggio |
da Euro 516,00 a Euro 2582,00 |
d) |
modifica, in assenza di comunicazione alla
Provincia, della ubicazione, denominazione, titolarità e ragione sociale
della Agenzia di Viaggio |
Euro 516,00 |
e) |
inosservanza dell'orario di apertura comunicato
alla Provincia |
da Euro 258,00 a Euro 1033,00 |
f) |
mancata esposizione dell’autorizzazione nei
locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria
l’esposizione della copia autenticata dell’autorizzazione della sede
principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre
necessario esporre copia della comunicazione inviata alla provincia con il
visto dell’amministrazione provinciale |
Euro 516,00 |
g) |
mancata comunicazione della cessazione
delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni |
da Euro 2582,00 a Euro 7747,00 |
h) |
violazione del principio dell’esclusività
delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un’unica
Agenzia |
da Euro 2582,00 a
Euro 7747,00 |
i) |
mancata sostituzione entro il termine di
tre mesi del Direttore Tecnico |
Sospensione dell’autorizzazione |
l) |
svolgimento delle attività di direttore
tecnico da parte di soggetti non iscritti all’albo regionale di cui all’art.
18 |
da Euro 5165,00 a Euro 10329,00 |
m) |
associazione di cui all’art. 25 che
effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati |
da Euro 2582,00 a Euro 7747,00 |
n) |
mancata dicitura sulle insegne delle
Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci |
Euro 5165,00 |
o) |
mancata stipula di polizza assicurativa di
cui all’art. 25 |
Cessazione attività |
p) |
svolgimento di attività di organizzazione
di viaggi da parte di associazione di cui all’art. 25, che non abbia inviato
il programma annuale alla Provincia |
da Euro 1033,00 a Euro
5165,00 |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 dicembre 2003
PACE