IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La presente legge apporta modifiche ed integrazioni alla L.R. 1/1998, per uniformarla alla sentenza n. 339 dell’8 ottobre 2001 della Corte Costituzionale, alla Legge 135/2001 e alla L.R. 11/2001.

2.      Contestualmente sono ulteriormente definiti i requisiti d'accesso agli esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al comma 1, lett. a) e b) dell’art. 19 della L.R. 1/1998.

Art. 2

Modifiche all’art. 5 della L.R. 1/1998

1. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 1/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

«1. L’esercizio dell’attività delle agenzie di viaggi e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito ha sede l’agenzia. L’apertura di filiali o succursali, comprese le filiali o succursali di agenzie aventi sedi in altre regioni italiane o stati membri della Unione Europea, non è subordinata al rilascio dell’autorizzazione.  E’ necessario, comunque, comunicare l’apertura della filiale o succursale alla Provincia competente per territorio dove avrà luogo l’attività, al fine di permettere la verifica dell’indipendenza, dell’esclusività, e la rispondenza dei locali a quanto richiesto dall’art. 6, comma 2, lett. f), ora lettera e) della L.R. 1/1998. La Provincia entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo  della comunicazione dovrà effettuare la suddetta verifica».

2.   Il comma 4, dell’art. 5 della L.R. 1/1998 è così modificato:

«4. E’ necessario comunicare alla provincia competente per territorio l’apertura di filiali o succursali stagionali, per un periodo di apertura non superiore a quattro mesi nell’anno solare, presentando il certificato di agibilità  e di destinazione d’uso dei locali».

3.   Il comma 5 dell’art. 5 della L.R. 1/1998 è abrogato.

Art. 3

Modifiche all’art. 6 della L.R. 1/1998

1. La lettera e) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 1/1998 è abrogata.

2. La lettera e) del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 1/1998 è abrogata

Art. 4

Modifiche all’art. 8 della L.R. 1/1998

1.   La lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della L.R. 1/1998 è abrogata.

Art. 5

Modifiche all’art. 9 della L.R. 1/1998

 

1.   Il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 1/1998 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all’art. 10 della L.R. 1/1998

1.   L’art. 10 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Tasse di concessione

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più dovute le tasse di concessione regionale per aprire e condurre agenzie di viaggio».

Art. 7

Modifiche all’art. 11 della L.R. 1/1998

Il comma 5 dell’articolo 11 della L.R. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«5. L’esercizio di una filiale stagionale di un’agenzia di viaggio e turismo non comporta l’obbligo del versamento di una cauzione».

Art. 8

Modifiche all’art. 14 della L.R. 1/1998

1.   Al comma 1 dell’articolo 14 della L.R. 1/1998, dopo le parole «l’autorizzazione all’esercizio» va posto il punto e cancellato «previsto dalla Provincia».

Art. 9

Modifiche all’art. 18 della L.R. 1/1998

 

1. Alla fine del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 1/1998 è aggiunto il seguente periodo:

«nonché tutti i soggetti che per oltre 15 anni abbiano, in via continuativa, materialmente esercitato l’attività di direttore di agenzia di viaggi anche in assenza di autorizzazione a condizione che venga documentato che siano state regolarmente assolte le tasse di concessione regionali».

2. Il comma 8 dell’art. 18 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

8. «Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia».

Art. 10

Modifiche all’art. 19 della L.R. 1/1998

1.   La lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 1/1998 è così sostituita:

«b) aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggi e turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggi e turismo o, in alternativa essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

b1) laurea in scienze turistiche;

b2) diploma universitario in materia turistica;

b3) laurea breve in materia turistica;

b4) attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche e avvenuto  superamento dei relativi esami;

b5) attestato di qualifica di cui all’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 conseguito al termine di un corso post - diploma di almeno 400 ore i cui programmi comprendano tra le materie di studio le discipline di cui all’art. 21 della L.R. 1/1998;

b6) diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti:

b6.1) istituti tecnici per il turismo;

b6.2) istituti professionali per il turismo».

Art. 11

Modifiche all’art. 20 della L.R. 1/1998

1. Il punto 7 del comma 1 dell’art. 20 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«7. in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo».

Art. 12

Modifiche all’art. 22 della L.R. 1/1998

Il comma 1 dell’art. 22 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio di direttore tecnico è così composta:

a.   un dirigente regionale in qualità di presidente;

b.   un esperto di legislazione turistica;

c.   un docente di geografia;

d.   un direttore tecnico scelto tra quelli designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;

e.   un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell’altra lingua straniera prescelta dal candidato».

2.   Il comma 2 dell’art. 22 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla categoria C».

3.   Il comma 5 dell’art. 22 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale determina in ogni bando di esame il trattamento economico spettante ai componenti la commissione esaminatrice, ivi compreso il segretario».

4.   Il comma 6 dell’art. 22 della L.R. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«6. Per l’ammissione alle prove orali, il candidato dovrà conseguire il punteggio medio di almeno sette decimi».

Art. 13

Modifiche all’art. 25 della L.R. 1/1998

1.   Il comma 1 dell’art. 25 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Le Associazioni senza scopo di lucro di cui all’art. 7, comma 9, della legge 29.3.2001, n. 135 che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l’autorizzazione di cui all’art. 5 della L.R. 1/1998».

2.   Il comma 2 dell’art. 25 della L.R. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Per poter svolgere l’attività, le Associazioni devono dimostrare,  alla Provincia competente per territorio, di possedere i seguenti requisiti:

a) perseguimento di almeno una delle finalità indicate al comma 1;

b)  assenza di qualsiasi forma di lucro, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

d)  fruizione dei servizi solo da parte degli associati».

Art. 14

Modifiche all’art. 26 della L.R. 1/1998

1.   Alla fine del comma unico dell’art. 26 della L.R. 1/1998 è aggiunto: «ed il viaggio non superi la durata delle 48 ore».

Art. 15

Modifiche all’art. 31 della L.R. 1/1998

1. Al termine del 1° comma dell’art. 31 della L.R. 1/1998 sostituire «il punto con una virgola e aggiungere: «ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 339 dell’8 ottobre 2001».

Art. 16

Prospetto delle sanzioni

1. L’allegato n. 1 della L.R. 1/1998 richiamato dall’art. 29 (prospetto delle sanzioni amministrative) è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.

Art. 17

Norme finali

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ALLEGATO N. 1

 

Prospetto delle Sanzioni Amministrative

a)

chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non autorizzati, all’infuori dei casi previsti dagli artt. 25, 26 e 27

da Euro 1033,00 a Euro 5165,00

b)

inizio o svolgimento di attività di cui all’art. 3 della  L.R. 1/98 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, con esclusione delle filiali o succursali

da Euro 5165,00 a Euro 15494,00

c)

pubblicazione e/o diffusione di programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall’art. 13, non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguati ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio

da Euro 516,00 a Euro 2582,00

d)

modifica, in assenza di comunicazione alla Provincia, della ubicazione, denominazione, titolarità e ragione sociale della Agenzia di Viaggio

Euro 516,00

e)

inosservanza dell'orario di apertura comunicato alla Provincia

da Euro 258,00 a Euro 1033,00

f)

mancata esposizione dell’autorizzazione nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l’esposizione della copia autenticata dell’autorizzazione della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata alla provincia con il visto dell’amministrazione provinciale

Euro 516,00

g)

mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni

da Euro 2582,00 a Euro 7747,00

h)

violazione del principio dell’esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un’unica Agenzia

da  Euro 2582,00  a  Euro 7747,00

i)

mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico

Sospensione dell’autorizzazione

l)

svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non iscritti all’albo regionale di cui all’art. 18

da Euro 5165,00 a Euro 10329,00

m)

associazione di cui all’art. 25 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati

da Euro 2582,00 a Euro 7747,00

n)

mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci

Euro 5165,00

o)

mancata stipula di polizza assicurativa di cui all’art. 25

Cessazione attività

p)

svolgimento di attività di organizzazione di viaggi da parte di associazione di cui all’art. 25, che non abbia inviato il programma annuale alla Provincia

da  Euro 1033,00 a Euro 5165,00

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 dicembre 2003

PACE