IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
Integrazione
art. 33 della L.R. 26/1993
Il
comma 2 ter dell'art. 33 della L.R. 29.6.1993, n. 26 e successive modificazioni
è sostituito dal seguente:
«Ai
dipendenti trasferiti ai consorzi da Enti diversi dalla EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO,
la ricostruzione retributiva di base e di anzianità è determinata in
applicazione dei C.C.N.L. vigenti e pregressi.
La
ricostruzione dell'anzianità di servizio è determinata applicando al periodo di
attività svolta presso l'Ente di provenienza, le norme dei C.C.N.L. vigenti nel
medesimo periodo».
Art. 2
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 dicembre 2003
PACE