IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Art. 1

Integrazione art. 33 della L.R. 26/1993

Il comma 2 ter dell'art. 33 della L.R. 29.6.1993, n. 26 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Ai dipendenti trasferiti ai consorzi da Enti diversi dalla EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO, la ricostruzione retributiva di base e di anzianità è determinata in applicazione dei C.C.N.L. vigenti e pregressi.

La ricostruzione dell'anzianità di servizio è determinata applicando al periodo di attività svolta presso l'Ente di provenienza, le norme dei C.C.N.L. vigenti nel medesimo periodo».

Art. 2

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 dicembre 2003

PACE