LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2003, n. 28:

Istituzione del Polo per la lavorazione industriale del carbonio.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1

(Polo per la lavorazione industriale del carbonio)

1.   La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare la produzione e la lavorazione del carbonio, istituisce il "Polo per la lavorazione industriale del carbonio", all'interno del Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano, comprendente i territori dei comuni di Colonnella e S. Egidio alla Vibrata.

Art. 2

(Finalità del Polo)

1.   Il Polo, quale sistema produttivo locale caratterizzato da una elevata concentrazione di attività industriali d'eccellenza con specializzazione nella lavorazione del carbonio, provvede a promuovere interventi a favore delle imprese del settore, singole o associate, per la promozione e l'attuazione di progetti innovativi.

2.   Il Polo sostiene, quali interventi prioritari:

a)   la promozione, partecipazione e organizzazione di se stesso all'interno del Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano e della rete regionale dei Distretti industriali nonché dei Distretti nazionali ed europei, secondo le misure di coesione e cooperazione della U.E.;

b)  la formazione specialistica per i quadri aziendali in relazione, in via prioritaria, alla implementazione di modelli volti al raggiungimento di standard aziendali internazionali per la qualità e gestione ambientale (ISO 9000-2000 e ISO 14001);

c)   lo sviluppo di reti commerciali nazionali e internazionali delle imprese nelle specializzazioni dell'industria del carbonio;

d)  il supporto alle politiche della qualità, dell'organizzazione e del trasferimento tecnologico alle imprese del carbonio ricadenti nel suo ambito nonché all'incentivazione per l'insediamento di nuove imprese del settore con investimenti a contenuto tecnologico, organizzativo e commerciale avanzati;

e) l'occupazione aggiuntiva nei servizi del cosiddetto terzo settore, privato o pubblico;

f) l'incontro di domanda e offerta di lavoro in un contesto di moderne relazioni industriali;

g)   il completamento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi avanzati per le imprese e per le comunità interessate;

h)   la tutela e la valorizzazione del lavoro femminile nell'industria della lavorazione del carbonio, con la contestuale incentivazione di attività di supporto per le lavoratrici madri e per la gestione delle famiglie.

Art. 3

(Modalità di gestione del Polo)

1.   Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, il Comitato di Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano è integrato con un rappresentante del comune dove ha sede l'impresa con maggiore utilizzo di lavoratori del settore. Il rappresentante del Comune, che provvede alla designazione, è scelto fra tre persone esperte in materia segnalate dall'impresa con maggiore numero di addetti nel settore. Tale membro assume la titolarità di Rappresentante del Polo e provvede a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della presente legge.

2.   Il comune di cui al comma 1 indica alla Giunta regionale - Direzione Attività Produttive - il proprio rappresentante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, su indicazione del Componente la Giunta regionale preposto alle Attività Produttive, provvede a nominare il rappresentante del Polo nell'ambito del Comitato di Distretto e ad avviare le procedure per modificare ed integrare la deliberazione del Consiglio regionale 23/07/1996, n. 34/3.

3.   La sede istituzionale per le eventuali necessità di gestione, rappresentanza e valorizzazione del Polo del carbonio è fissata presso il comune di cui al comma 1 oppure presso altra istituzione pubblica su indicazione del componente la Giunta regionale.

4.   Al Comitato di Distretto è affidato il monitoraggio e la verifica dei risultati del Polo.

Art. 4

(Contratto di programma)

1.   Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere con le imprese, singole o associate, specializzate nella lavorazione del carbonio e ricadenti nell'ambito del Polo, contratti di programma contenenti i piani pluriennali di iniziative e di investimenti atti a generare significative ricadute di investimento produttivo sul territorio.

2.   Il Polo usufruisce della consulenza della Direzione regionale competente alle Attività Produttive al fine di definire contratti di programma da sottoscrivere direttamente con il Governo e approvati dal CIPE, finalizzati alla realizzazione di Piani di investimento produttivo nelle aree del Polo stesso.

3.   I progetti di intervento devono contenere la dimostrazione dell'aderenza a quanto previsto nei contratti di programma di cui al comma 1 ed in specifico devono contenere :

a)   la natura e l'ammontare degli investimenti proposti;

b)  il mercato di riferimento del settore relativo agli investimenti proposti e lo stato del settore relativo alle attività di ricerca proposte;

c)   gli obiettivi di natura produttiva, commerciale e di mercato sociale degli investimenti proposti e le ricadute occupazionali, economiche e sociali delle attività di ricerca proposte;

d)  i tempi di attuazione dell'intero investimento;

e)   le infrastrutture a carattere collettivo necessarie alla realizzazione degli investimenti.

4.   Il rappresentante, così come individuato dal comma 1 dell'art. 3, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, invia al Comitato del Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano una relazione annuale sulle iniziative intraprese dal Polo che viene trasmessa dal Comitato medesimo alla Giunta regionale, Direzione Attività Produttive, unitamente alla relazione concernente l'attività del Distretto.

Art. 5

(Oneri finanziari)

1.   La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Urgenza)

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

Data a L’Aquila, addì 30 Dicembre 2003

PACE