LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 10 luglio 1998, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione”;
Richiamata la propria deliberazione n. 785/P del 24.09.2003 concernente “Legge regionale 10.07.1998, n. 55, art. 18 – Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003”, su cui la competente Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, come da nota allegata;
Dato atto che con il predetto Piano esecutivo la Giunta Regionale ha individuato, tra l’altro, gli strumenti che si intendono attivare e le risorse da destinare alle varie misure sulla base delle risorse regionali e comunitarie a disposizione per l’anno 2003, come dettagliatamente riportato nella Tabella allegata al citato atto di Giunta n. 785/P/2003;
Considerato che:
- Tutte le risorse, sia comunitarie che regionali, di cui al predetto Piano esecutivo concorrono ad attuare le medesime finalità legislative e vengono utilizzate attraverso le stesse procedure concorsuali, che danno origine, per ciascuna linea di intervento, ad un unico elenco di iniziative ammissibili a finanziamento;
- Al fine di un efficace utilizzo delle risorse rese disponibili dal “Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione”, la competente Struttura della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, indica la natura dei fondi, comunitari o regionali, da destinare al finanziamento delle singole iniziative;
Ritenuto, quindi, che, allo scopo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle risorse comunitarie, nel rispetto delle strategie e degli obiettivi globali definiti nel P.O.R. Abruzzo – Obiettivo 3 – 2000/2006, tutte le iniziative ammesse a finanziamento a seguito delle procedure concorsuali attivate vengano attuate nel rispetto delle regole inerenti il F.S.E.; conseguentemente le iniziative cofinanziate dal F.S.E. potranno determinare importi eccedenti le quote annuali programmate per l’attuazione del P.O.R.;
Dato atto, altresì, che le risorse comunitarie afferenti il P.O.R. per l’anno 2003 concernenti le Misure D3 ed E1 sono già state utilizzate, come disposto dalla deliberazione della G.R. n. 346 del 16.05.2003, per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali inoltrate ai sensi delle LL.RR. 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95-96/97 per l’annualità 2002, e ricadenti in territori ricompresi nei Centri per l’Impiego svantaggiati e in Zone Obiettivo 2;
Richiamata la propria deliberazione n. 444 del 26.06.2002 con la quale è stato disposto, tra l’altro, per l’annualità 2002, lo spostamento del termine ultimo, dal 13.10.2002 al 31.03.2002, per l’inoltro delle istanze riguardanti progetti imprenditoriali, rinviando a successivi atti la definizione dei termini per le annualità successive;
Ritenuto, pertanto, a seguito dell’approvazione del citato Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003, di dover definire, mediante apposito bando, i termini entro i quali poter inoltrare le istanze per l’accesso alle agevolazioni previste dalle LL.RR. 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95-96/97, al fine di una sollecita attuazione degli interventi in parola;
Tenuto conto che il bando di cui al punto che precede concerne esclusivamente le istanze riguardanti le iniziative imprenditoriali atteso che, per effetto della richiamata deliberazione n. 444/02, le disposizioni di cui all’Allegato C della deliberazione della G.R. n. 817 del 12.04.2000 (Profili attuativi per il reinserimento lavorativo dei soggetti elencati negli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 55/98, e s.m. e i.) continuano ad applicarsi fino a nuove disposizioni;
Ravvisata l’esigenza, a seguito della profonda riforma del collocamento ordinario apportata dai Decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002 e dei radicali cambiamenti introdotti in materia lavoristica dalle statuizioni di cui al D.Lgs 276 DEL 10.09.2003, attuativo della Legge n. 30/2003, di sospendere, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURA, l’efficacia delle disposizioni del predetto Allegato C, in attesa di un adeguamento sostanziale della disciplina attuativa delle misure in parola ai nuovi principi introdotti dalla citata normativa statale;
Ritenuto, pertanto, di dover rinviare a successivo atto deliberativo la definizione dei nuovi profili attuativi delle misure finalizzate al reinserimento lavorativo dei soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 55/98, e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 17.04.2003, n. 7, l’applicazione delle LL.RR. 143/95 e 96/97 – 136/96, così come modificate dalla L.R. 142/99, è stata ulteriormente prorogata a tutto il 31.12.2005;
Visti gli allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, concernenti rispettivamente:
- ALLEGATO A – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di Nuove società o cooperative ed iniziative individuali – LL.RR. 55/98 (Art. 4 e 8) e 136/96;
- ALLEGATO B – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di imprese femminili di cui alle LL.RR. 143/95 e 96/97;
- ALLEGATO C – La modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni di cui alle leggi regionali menzionate;
- ALLEGATO D – Il Bando per la presentazione delle istanze a valere sull’annualità 2003.
Ravvisata l’opportunità di consentire, al fine di non vanificarne le aspettative, alle imprese che hanno inoltrato istanza a valere sull’annualità 2002 le cui iniziative imprenditoriali non sono state istruite e valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie di competenza, così come disposto dalla deliberazione della G.R. n. 444/02, di riproporre l’istanza medesima, sulla base delle disposizioni introdotte dalle nuove discipline attuative approvate con il presente atto, fermo restando che, ai fini dell’accertamento della condizione di “Nuova Impresa” definita nell’art. 4, comma 7, della L.R. 101/97, si ha riguardo alla data di presentazione della domanda originaria per l’annualità 2002;
Tenuto conto che a norma dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 314/2000 la Regione Abruzzo ha provveduto ad integrare le risorse statali assegnate negli anni 2002 e 2003 per il finanziamento del V° bando di cui alla Legge 215/92 con propri fondi, disponendo, nei bilanci di esercizio delle medesime annualità, iscrizioni di competenza sul pertinente capitolo di spesa rispettivamente 400.000,00 euro per l'anno 2002 e 500.000,00 euro per il corrente anno;
Dato atto che le Regioni che hanno provveduto alla integrazione dei fondi statali possono disporre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, ispezioni e verifiche opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni , al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime;
Ritenuto, per quanto detto, di dover destinare quota parte delle risorse regionali sopra indicate, e segnatamente € 30.000,00, per la copertura degli oneri derivanti dagli adempimenti ispettivi, per l' espletamento dei quali il competente Servizio Ispettivo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione potrà avvalersi dell' assistenza tecnica dell’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, in aggiunta agli oneri concernenti la remunerazione del Comitato di valutazione pari ad € 170.000,00;
Dato atto che il Dirigente del Servizio “Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione” e il Direttore della “Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione”, hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;
Udito il Relatore
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato
1. Di approvare gli allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, concernenti rispettivamente:
- ALLEGATO A – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di Nuove società o cooperative e iniziative individuali – LL.RR. 55/98 (Art. 4 e 8) e 136/96;
- ALLEGATO B – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di imprese femminili di cui alle LL.RR. 143/95 e 96/97;
- ALLEGATO C – La modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni di cui alle leggi regionali menzionate;
- ALLEGATO D – Il Bando per la presentazione delle istanze a valere sull’annualità 2003.
2. Che, al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle risorse comunitarie, nel rispetto delle strategie e degli obiettivi globali definiti nel P.O.R. Abruzzo – Obiettivo 3 – 2000/2006, tutte le iniziative ammesse a finanziamento a seguito delle procedure concorsuali attivate vengano attuate nel rispetto delle regole inerenti il F.S.E.; conseguentemente le iniziative cofinanziate dal F.S.E. potranno determinare importi eccedenti le quote annuali programmate per l’attuazione del P.O.R.
3. Di consentire, al fine di non vanificarne le aspettative, alle imprese che hanno inoltrato istanza a valere sull’annualità 2002, le cui iniziative imprenditoriali non sono state istruite e valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie di competenza, così come disposto dalla deliberazione della G.R. n. 444/02, di riproporre l’istanza medesima, sulla base delle disposizioni introdotte dalle nuove discipline attuative approvate con il presente atto, fermo restando che, ai fini dell’accertamento della condizione di “Nuova Impresa”, definita nell’art. 4, comma 7, della L.R. 101/97, si ha riguardo alla data di presentazione della domanda originaria per l’annualità 2002.
4. Di sospendere, per tutto quanto specificato in premessa, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURA, l’applicazione delle disposizioni di cui al predetto Allegato C, in attesa di un adeguamento sostanziale della disciplina attuativa delle misure in parola ai nuovi principi introdotti dalla normativa statale.
5. Di rinviare a successivo atto deliberativo la definizione dei nuovi profili attuativi delle misure finalizzate al reinserimento lavorativo dei soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 55/98, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Di destinare quota parte delle risorse regionali integrative di quelle statali assegnate per il finanziamento del V° bando di cui alla Legge 215/92, e segnatamente € 30.000,0, per la copertura degli oneri derivanti dagli adempimenti ispettivi, per l’espletamento dei quali il competente Servizio Ispettivo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione potrà avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, in aggiunta agli oneri concernenti la remunerazione del Comitato di valutazione pari ad € 170.000,00
7. Di trasmettere con urgenza copia del presente provvedimento al “Servizio BURA Pubblicità e Accesso” per una sollecita e integrale pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.
8. Di inserire il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, nel sito web della Regione Abruzzo, ai fini di una più capillare informazione sul territorio.