Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge 25.6.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la Legge 03.01.1978, n. 1;

Vista la Legge Regionale 09.01.1979, n. 2;

Considerato che il Comune di Lama dei Peligni ai fini del procedimento espropriativo degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica “Acquisizione terreni privati ed adiacenti all’area faunistica del camoscio d’Abruzzo e arredamento struttura ricettiva” ha provveduto a dichiarare la pubblica utilità dell’opera con provvedimento n. 21 in data 06.04.1998;

Visti i verbali di consistenza, con relativa immissione nel possesso, avvenuta nei giorni 07, 10 e 27 ottobre 1998;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla liquidazione delle indennità a tutte le ditte reperibili;

Considerato che dell’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio è stato dato avviso con pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Lama dei Peligni;

Preso atto altresì, che nel periodo di deposito dei succitati atti non sono state presentate osservazioni scritte;

Vista la relazione dell’opera da eseguire;

Vista la mappa catastale delle aree da espropriare;

Visto l’elenco dei proprietari ancora da espropriare, nonché la misura delle indennità da corrispondere agli stessi, predisposti da questo Comune;

Vista la planimetria dello strumento urbanistico;

DECRETA

Art. 1

In favore del Comune di Lama dei Peligni è disposta l’espropriazione degli immobili occorrenti per “Acquisizione terreni privati ed adiacenti all’area faunistica del Camoscio d’Abruzzo e arredamento struttura ricettiva” siti in questo comune ed identificati come al seguente prospetto:

 

Art. 2

Il presente decreto è trascritto presso l’Agenzia del Territorio – settore conservatoria registri immobiliari. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio.

Art. 3

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata.

L’immissione in possesso dei beni espropriati con il decreto che precede è avvenuta in data 07, 10 e 27 ottobre 1998.

La presente annotazione viene eseguita in relazione al disposto dell’art. 24, comma 5, del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327.

Li 11 Novembre 2003

Il Responsabile del Servizio

Del Pizzo geom. Giuseppe