Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 77 depositato il 30 ottobre 2003

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 9, comma 2, della legge regionale 5.8.2003 n. 11, pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 27.8.2003, avente ad oggetto “Norme in materia di comunità montane”, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 10.10.2003.

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La legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003 n. 11 prevede il riordino della normativa in materia di comunità montane.

Il provvedimento è suddiviso in tre Titoli:

1)   Norme generali;

2)      Ordinamento delle comunità montane;

3)   Disposizioni finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni.

Sono previste disposizioni relative agli ambiti territoriali ed alla composizione degli organi (rappresentativo - consiglio -, esecutivo - giunta - e Presidente); sono anche disciplinate le modalità per la costituzione delle comunità montane (costituite con decreto dei Presidente della Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale, tra i comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa), gli strumenti di programmazione comunitari, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, i contributi per le spese di funzionamento nonché i rapporti con gli altri enti e le disposizioni finanziarie.

L’articolo 9, comma 2, prevede l’esercizio di un potere sostitutivo da parte dei difensore civico regionale, ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. 267/2000, nell’ipotesi in cui i consigli dei comuni membri delle Comunità montane non provvedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla Comunità montana, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

2. Censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale appare la citata disposizione, laddove disciplina l’esercizio di tale potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, in esercizio dei poteri attribuiti dall’articolo 136 del d.lgs. 267/2000, che prevede l’intervento dei difensore civico regionale nei confronti degli enti locali che ritardino o omettano di provvedere al compimento di “atti obbligatori per legge”, previo esperimento di particolare procedura che porta alla nomina di commissario ad acta.

Nella fattispecie in esame, in realtà, il potere sostitutivo del difensore civico regionale opererebbe nei confronti dell’attività di rappresentanza elettiva dei Consigli comunali, cioè di attività di natura politico-istituzionale che è tutt’altra cosa rispetto a quella amministrativa cui si riferisce l’art. 136 in esame, dato che l’organo rappresentativo della Comunità montana è composto esclusivamente da rappresentanti eletti dai Consigli comunali che ne fanno parte (art. 27, comma 2)

La norma censurata, infatti, non si rivolge al funzionamento o all’ordinamento delle Comunità montane (che, peraltro, sono enti di carattere strumentale e non essenziale nell’ordinamento delle autonomie locali in generale e, quindi, non costituzionalmente necessari) la cui disciplina rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e seguenti, del d.lgs.n. 267/2000, bensì impinge sulle modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni nella Comunità montana, come determinate dalla legge dello Stato (art. 27, comma 2) con termini e modalità compiutamente prefissate e non suscettibili di integrazioni o modificazioni da parte del legislatore regionale.

L’esplicazione dell’attività in parola rientra, invece, a tutti gli effetti nelle funzioni istituzionali proprie dei comuni stessi, così come indicate dall’articolo 42, comma 1, lettera m), del d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la potestà di “nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”. Pertanto, la norma in esame disponendo un intervento sostitutivo nei confronti dell’attività di rappresentanza elettiva del Consiglio comunale, di competenza esclusiva di quell’organo, peraltro a modifica delle procedure previste dalla legge dello Stato, è adottata in violazione: a) dell’articolo 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e delle prerogative istituzionali dei Comuni; b) dell’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, in quanto non spetta alla Regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, della materia regolata dall’art. 27, comma 2, d.legs. 267/2000 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 10.10.2003,

si chiede

che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5.8.2003 n. 11, per violazione degli art. 114 e 117 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, 22 ottobre 2003

avvocato dello stato

Giuseppe Albenzio