il dirigente del servizio
Omissis
determina
1) di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto della Ditta Farm-eco Service s.r.l. Località S. Antonio C.da Foresta del Comune di Montesilvano, per la realizzazione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi individuato al catasto al foglio n. 13/c particelle 1308 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1341 - 1342 - 1343 - 1344 avente una superficie complessiva pari a mq 4.170,00, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese di Novembre anno 2002
1. Tavola 1 - Corografia 1:25.000
Stralcio Aerofotogrammetrico 1:5.000
Planimetria Catastale 1:2.000
Dati Catastali
Stralcio P.R.G. 1:10.000
Planimetria Generale 1:500
Quadro Sinottico;
2. Tavola 2 - Piante 1:100;
3. Tavola 3 - Prospetti e Sezione 1:100;
4. Tavola 4 - Particolari Costruttivi;
5. Tavola 5 - Schema Funzionale Scaffalature;
6. Tavola 6 - Particolari Costruttivi Recinzione 1:50;
7. Tavola 7 - Particolari Costruttivi - Pavimentazione interna - Pavimentazione esterna;
Mese di Dicembre anno 2002
8. Progetto Definitivo - Schema a Blocchi;
9. Progetto Definitivo - Relazione;
Mese di Novembre anno 2002
10. Relazione Geologica - Idrogeologica - Geotecnica;
Documentazione integrativa:
Mese di Luglio anno 2003
1. Descrizione fasi operative - relazione integrativa;
Mese di Novembre anno 2003
2. Relazione integrativa - rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Cod. CER 18 01 03;
Mese di Luglio anno 2003
3. Valutazione impatto acustico sull’ambiente esterno;
4. Individuazione bacino d’utenza;
Mese di Novembre anno 2002
5. Tavola 8 - Particolari costruttivi;
6. Tavola 9 - Particolari costruttivi;
Mese di Aprile anno 2003
7. Valutazione Impatto Ambientale - analisi dei rischi in fase di gestione interna dei medicinali scaduti;
2) di autorizzare la Ditta Farm-eco Service s.r.l. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
4) di autorizzare la Ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
- della Direzione Regionale Sanità
- Che venga categoricamente esclusa manipolazione di sorta dei rifiuti all’esterno del fabbricato ove si eccettui le sole operazioni relative al conferimento dei rifiuti che, dopo cernita, sono destinati ai cassoni scarrabili; tale modalità di stoccaggio e le operazioni ad essa correlate non dovranno causare esalazioni moleste e gli eventuali sversamenti accidentali di rifiuti dovranno essere immediatamente rimossi con conseguente lavaggio della pavimentazione interessata.
- Che tutta l’area esterna del fabbricato sia dotato di pavimentazione al fine di contenere la polverosità prodotta dai mezzi di trasporto che accedono all’impianto.
- Che tutte le operazioni relative alla raccolta, trasporto e deposito preliminare dei rifiuti di cui al codice CER 18 01 03, siano rispettate tutte le procedure di cui all’art. 8 del DPR 15.07.03 n. 254. In riferimento a tale tipologia di rifiuto si segnala a codesta Direzione Sanità che, ai sensi del suddetto articolo, la durata massima del deposito preliminare dovrà essere definita dal provvedimento autorizzatorio. Nel caso che il termine concesso permetterà uno stoccaggio che si protragga per un periodo molto maggiore dei 5 giorni, è consigliabile l’uso dei sistemi di refrigerazione.
- Che per quanto riguarda la tutela dall’inquinamento acustico, dopo la messa a regime dell’impianto al massimo delle potenzialità, sia verificato mediante Tecnico competente che le immissioni di rumore all’interno delle civili abitazioni esistenti più prossimi all’area dell’impianto e nell’ambiente esterno a destinazione residenziale, siano contenuti entro i parametri previsti dalla L. 447/95 (in assenza della suddivisione del territorio in classi acustiche, dovranno essere riferiti a quanto previsto dal D.P.C.M. 01.03.91 art. 6) per quanto riguarda la pressione sonora, e dal D.P.C.M. 14.11.97 art. 4 per il criterio differenziale. Gli esiti di tali accertamenti dovranno essere comunicati a quest’Ufficio AUSL ed al Sindaco di Montesilvano.
- dell’A.R.T.A. - Dipartimento Prov.le di Pescara
- Lo svolgimento dell’attività avvenga in conformità a quanto disposto dal D.P.R 254/03. In tal senso si ritiene che tutta la documentazione presentata dalla Ditta, relativa alla descrizione della gestione rifiuti, debba essere corretta alla luce della nuova normativa e ripresentata quale parte integrante del progetto, prima dell’avvio dell’attività.
5) di stabilire che le autorizzazioni indicate ai punti 2) e 4) sono rilasciate per un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi così elencanti:
Codice C.E.R. |
Potenzialità Annua Impianto Quantità stimata (t./anno) |
PROVENIENZA |
|
Regione (t./anno) |
Fuori Regione (t./anno) |
||
18 01 03 |
150,00 |
120,00 |
30,00 |
18 01 09 |
230,00 |
130,00 |
100,00 |
20 01 32 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
20 03 01 |
500,00 |
400,00 |
100,00 |
6) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R n. 83/00;
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
9) di stabilire che:
- ai sensi delle legge n. 447/97 e successive modifiche ed integrazioni il presente provvedimento, rilasciato a favore della Ditta indicata in oggetto, sia trasmesso (in n. due copie) al competente SUAP, completo degli elaborati progettuali al precedente punto 1); la medesima struttura provvederà conseguentemente alla successiva notifica, nelle forme di legge, del presente provvedimento direttamente alla Ditta Farm-eco Service S.r.l., dandone contestualmente notizia al Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale D’Abruzzo;
- tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, così come sopra formulati, si intendono decorrenti dalla data di notifica effettuata dal competente SUAP;
10) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico provinciale di Pescara e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
11) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, e all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale - di Pescara;
13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Carlo Di Palo