LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la L.R. 29 luglio 1998 n. 64
istitutiva dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale, la quale
all’art. 20, punto 9 prevede che:
- l’ARTA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati limitatamente ai soli servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione secondo modalità stabilite dal regolamento e subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non sia in contrasto con i compiti suddetti nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate;
- le suddette prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale dell’ARTA;
Richiamata la
deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 05.03.2002 recante: “L.R. 29
luglio 1998 n. 64 - art. 20 punto 9 - Approvazione del tariffario provvisorio
per le prestazioni fornite nei confronti di terzi dall’ARTA - Agenzia Regionale
per la Tutela Ambientale”, pubblicata sulla B.U.R.A.
n. 47 speciale del 17.04.2002, che nel dispositivo prevedeva la validità dello
stesso in un anno dalla pubblicazione, al fine di consentire all’A.R.T.A. la
predisposizione del tariffario in forma definitiva con la messa a punto di un
adeguato sistema di analisi dei costi, che tenga a base la rilevazione dei
carichi di lavoro e la realizzazione del sistema di rilevazione della
contabilità analitica per centri di costo;
Vista la deliberazione n. 98 del 30.05.03 (All. 1) con cui il
Commissario Regionale dell’ARTA ha proposto il tariffario per le prestazioni
fornite dall’Agenzia nei confronti di terzi;
Preso atto che, dalla
documentazione trasmessa, emerge quanto segue:
- per la sua redazione, si è proceduto sia con uno studio comparativo tra i vari tariffari presenti in materia, sia con un’analisi analitico-economica per arrivare ad una determinazione dei prezzi per parametri e per metodo;
- le procedure adottate e le conclusioni tratte sono state riportate come allegati 1 e 2 alla deliberazione commissariale che approva il tariffario;
- ambedue i lavori hanno portato alla conclusione di una sostanziale conferma del tariffario adottato in via provvisoria, con modifiche che attengono essenzialmente all’introduzione di tariffe che esplicitino la tematica riguardante l’amianto, completamente assente nel precedente, la modifica di alcune tariffe relative alla tabella 3 (area fisica ambientale), l’eliminazione della sezione 50 – cuoio e pelli – della tabella 2;
Ritenuto
potersi condividere le metodologie usate e i risultati a cui si è pervenuti;
Considerato
che né il vigente regolamento dell’ARTA, né il tariffario proposto contengono
la disciplina delle modalità e dei limiti di erogazione delle prestazioni, come
invece espressamente richiesto dall’art. 20 della L.R. 64/88;
Dato
atto che la legge regionale 64/98 ha riconosciuto all’ARTA la possibilità di
erogare prestazioni remunerate a favore di soggetti privati nei limiti e
condizioni in essa previsti rimandando al regolamento dell’agenzia – soggetto
all’approvazione della G.R. – la definizione dei criteri applicativi;
Ritenuto potersi
approvare, per superare l’attuale situazione di provvisorietà, il tariffario
proposto;
Dato
atto che il Direttore dell’Area Turismo, Ambiente, Energia ha espresso parere
favorevole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica e
amministrativa del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per
tutto quanto esposto in premessa e che qui abbiasi per integralmente riportato
e trascritto:
- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 punto 9, della L.R. n. 64/98 il “Tariffario” per le prestazioni fornite dall’ARTA nei confronti dei terzi adottato con delibera del Commissario Regionale n. 98/2003, che si allega come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all.1);
- di trasmettere copia della presente deliberazione, all’ARTA;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. e sul sito Internet regionale.