IL COMMISSARIO AD ACTA AVV. Tiziano Ferrante

L’anno duemilatre, il giorno tre del mese di luglio il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante, nominato dal Presidente della Provincia di Chieti con Decreto n. 03 GAB del 18.01.2001 quale Commissario ad Acta con il compito di adottare una nuova disciplina urbanistica dell’area distinta in epigrafe, in forza di Ordinanza Collegiale n. 149/00 del 13.04.00 del TAR Abruzzo sez. di Pescara, alla presenza e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune di Chieti dott. Sergio Di Luca ha proceduto a quanto segue:

PREMESSO

Che a seguito della nomina disposta dal Presidente della Provincia di Chieti il sottoscritto ha provveduto con delibera n. 165 del 30.10.2001 a classificare l’area sopra descritta;

VISTA

La delibera commissariale n. 217 del 30.05.2002 avente ad oggetto controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Ditta proprietaria in data 20.03.02 e dal Comune di Chieti in data 07.03.02;

VISTI

I pareri rimessi dal Servizio Tecnico del Territorio Ufficio di Chieti con nota n. prot. 4311 del 27.09.01 e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota n. prot. 01713 del 13.04.02;

RICHIAMATA

La delibera commissariale n. 254 del 23.09.2002 avente ad oggetto la dichiarazione di conformità della nuova normativa rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

CONSIDERATO

Che nota del 28.01.03 il sottoscritto Commissario ad acta ha convocato la Conferenza dei Servizi in merito alla riclassificazione in oggetto per le date del 21.03.03 e del 23.04.03;

PRESO ATTO

Del parere espresso dalla Sezione Urbanistica Provinciale di Chieti n. 44/5 nella seduta del 09.04.2003 e delle relative osservazioni;

CONSIDERATO

L’intervento di trasformazione urbanistico-edilizio si attua attraverso strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale, assistiti da convenzione. In particolare in tali aree il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato alla preventiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie (viabilità interna, parcheggi, verde attrezzato) ovvero alla cessione dei suoli necessari al soddisfacimento dello standard, di cui al D.M. 1444/68, limitatamente alla capacità insediativa dell’area stessa e secondo le modalità ed i tempi specificati in apposito atto d’obbligo con la precisazione che, in ogni caso, l’area interessata dalla viabilità e dal servizio pubblico garantisce un diritto edificato-rio sulla base dell’indice di utilizzazione territoriale assegnato al lotto.

In particolare tali strumenti di iniziativa pubblica o privata, saranno formati secondo le indicazioni seguenti e sulla base del principio della perequazione urbanistica, in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l’equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell’Amministrazione comunale. Nel caso in cui non ci sia l’adesione di tutti i proprietari delle aree ricomprese nell’ambito d’intervento, la costituzione del consorzio e l’eventuale ricorso all’istituto del comparto ai sensi dell’art. 26 della L.R. 18/83 avverranno ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Le presenti norme prevedono l’attuazione mediante “intervento urbanistico indiretto” con unico ambito attuativo, attraverso i relativi strumenti esecutivi o mediante progettazione unitaria del comparto, assistita da convenzionamento tra proprietari ed amministrazione volta ad assicurare il perseguimento delle finalità e dei caratteri prestazionali di seguito stabilite.

Inoltre, con riferimento ai rilievi espressi dalla SUP di Chieti, si ribadisce che la riclassificazione in oggetto interessa una area limitata del territorio comunale comportando un intervento di trasformazione urbanistica unitaria e marginale rispetto all’intero territorio; che in quanto tale la riclassificazione garantisce una dotazione di superfici da destinare a servizi pubblici di cui al D.M. 1444/68; che la previsione di un progetto unitario previene fenomeni di frammentazione; che le destinazioni d’uso previste si riferiscono ad una eventuale utilizzazione commerciale a servizio esclusivo delle residenze.

Visto il citato Decreto di nomina del Presidente della Provincia;

Vista la Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive integrazioni;

Visto il D.M. n. 1444 del 2.4.68;

Vista la L. 28.1.77 n. 10;

Visti i DPR n. 8/72 e 616/77;

Vista la L.R. n. 11/99;

Vista la L.R. n. 70/95;

Vista la L.R. 26/00;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

L’approvazione della nuova normativa urbanistica delle aree di seguito individuate nei termini che seguono:

L’area distinta in Catasto al foglio 33. part.lle 926, 1059-1060. 1068-1067-1068. 1066-1065. 1064-1063, 1062-1061 del Comune di Chieti di proprietà delle Ditte Maccarone Matilde, Ricci Di Palozzo Gilda, Sborgia Guerino, Palozzo Rosa, eredi Palozzo Giovanna con Superficie Territoriale pari a St =4.300 mq. oggetto del presente provvedimento viene così disciplinata:

-    Ambito d’attuazione: unico attraverso comparto edilizio

-    St (Superficie Territoriale) = 4.300 mq

-    Uet (Indice di utilizzazione territoriale) =0.8 mq/mq

-    Sul (Superficie utile lorda) = 3.440 mq

-    Cir (Capacità insediativa residenziale) = 115 abitanti

-    Standard (Superficie minima, per standard DM1444/68) = 2070 mq

-    Superficie territoriale da cedere per standard e viabilità pubblica non inferiore al 50% della St;

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti:

a)   Abitative

-    Abitazioni; “Residence” e abitazioni collettive;

b)   Terziarie

Servizi privati: uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, artigianato di servizio, altri servizi privati. Attrezzature per il tempo libero, la cultura, la formazione e lo spettacolo. Sedi istituzionali e rappresentative;

Il progetto di comparto edilizio (art. 26 L.R. 18/83) dovrà inoltre essere redatto secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale in merito sia alle soluzioni da adottare per la nuova viabilità pubblica che per il tipo di servizio da realizzare nell’area oggetto di cessione. A garanzia del rapporto pubblico privato il progetto dovrà essere corredato da apposito schema di convenzione.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle ulteriori previsioni di cui alle NTA e REC del Comune di Chieti in quanto dotate di valenza generale.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di approvazione di provvedimenti relativi allo strumento urbanistico e relative varianti.

Il Comune di Chieti provvederà a tutti gli adempimenti di legge e di regolamento connessi, conseguenti e successivi, derivanti dalla riclassificazione dell’area oggetto del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul BURA..

IL COMMISSARIO AD ACTA

Avv. Tiziano Ferrante

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Sergio Di Luca