IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di Approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto presentato dal Consorzio Comprensoriale A.C.I.A.M. S.p.A. - 67051 Avezzano (AQ) - relativo alla realizzazione di n. 1 Piattaforma Ecologica Attrezzata, da ubicare nel territorio di Avezzano (AQ), situata sulla strada Circonfucense (particella catastale n. 943-385 del foglio 39) per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi;

2)   di Autorizzare ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 22/97, il predetto Consorzio Comprensoriale alla realizzazione del progetto indicato al precedente punto 1), in conformità agli elaborati progettuali sottoelencati:

3)   di Stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata:

-    al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota trasmessa dal Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. in data 15.05.2003, prot. n. 2148, e confermate in data 24.07.2003 prot. n. 3468 di seguito elencate:

-         dalla autorizzazione in oggetto devono essere esclusi i seguenti codici CER:

-         130208; 160122; 180205; 180206; 200199; 200399 in quanto non sono riferibili ad una ben specificata tipologia

-         di rifiuti;

-         191201; 191202; 191203; 191204; 191205; 191206 in quanto già presenti in altre classi di appartenenza e perché provenienti da operazioni di trattamento degli stessi, così come indicato nella Direttiva del 09.04.02.

-    alle raccomandazioni dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell’Aquila, espresse con nota n. 01493 del 16.03.02 di seguito elencate:

-         i movimenti di terra dovranno essere limitati al minimo indispensabile;

-         Si dovranno rinverdire tutte le aree che si dovessero rendere nude in occasione dei lavori, mediante la posa in opera di terreno vegetale, con piantumazioni di specie erbacee ed arbustive tipiche della zona;

-         Al termine dei lavori il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conguagliato o utilizzato per il recupero di siti degradati, oppure portato in discarica autorizzata;

-         Considerata la natura dei rifiuti che vengono trattati , si porti particolare attenzione a tutte quelle opere necessarie per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente circostante, dell’aria, delle falde acquifere e per la sicurezza e l’incolumità delle persone.

-    alle condizioni espresse con a nota n. 808 del 12.09.2003 della Azienda Unità Sanitaria n. 1 di Avezzano:

1.   la tipologia di smaltimento dei reflui domestici e di primo dilavamento dei piazzali (deposito temporaneo all’interno di vasche a tenuta), dovrà seguire i criteri imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 22/97);

-         tale tipo si smaltimento sarà consentito fino alla attivazione delle opere di urbanizzazione dell’area;

-         sarà cura della ditta comunicare al Dipartimento di Prevenzione di Avezzano, la messa in funzione dell’impianto e fornire in copia tutta la documentazione attestante le corrette procedure di modalità di smaltimento dei reflui e dei fanghi di estrazione;

2.   lo smaltimento delle acque bianche meteoriche di supero rispetto a quelle di primo dilavamento dei piazzali è soggetto alla disciplina generale del D.Lgs. 152/99 (obbligo dell’autorizzazione ed osservanza dei limiti di accettabilità);

3.   l’eventuale utilizzo delle acque di pozzo per consumo umano potrà avvenire solo previa acquisizione, da parte del competente SIAN della AULS di Avezzano, del giudizio di qualità ed idoneità all’uso delle acque destinate al consumo umano;

4.   lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e s.m.i..

4)   di prescrivere che, quanto riportato al precedente punto 3), il competente Dipartimento dell’A.R.T.A. è tenuto a verificare il pieno rispetto e di relazionare puntualmente al Servizio Gestione Rifiuti;

5)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia. Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 Pescara;

6)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del citato D.Lgs. n. 22/97, il Consorzio A.C.I.A.M. S.p.A. - 67051 Avezzano (AQ) all’esercizio della Piattaforma Ecologica Attrezzata, da ubicare nel Comune di Avezzano (AQ);

7)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 6) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di comunicazione di avvio dell’impianto (da inoltrare in tre copie) resa nelle forme previste dalla L.R. n. 83/2000; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

8)   di stabilire altresì, che presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere stabiliti i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente, per una potenzialità annua presumibile in 6.742 tonnellate:


9)   di subordinare l’autorizzazione:

-    al pieno rispetto dei divieti indicati all’art. 28 e 29 della L.R. n. 83/2000;

-    all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-    all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’ A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

-    al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

10) di obbligare il Consorzio Comprensoriale beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 1 polizza in originale o n. 1 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di prescrivere che le operazioni devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di operazioni dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

12) di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Consorzio Comprensoriale in oggetto, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

13) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila), all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell’Aquila e al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile - Ufficio Tecnico Geologico della Direzione Turismo Ambiente Energia di Pescara;

15) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Consorzio A.C.I.A.M. S.p.A. - Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ);

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il dirigente del servizio

Dott. Carlo Di Palo