IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione reg.le n. 1897 del 22.07.98 per l’esercizio dell’attività di autodemolizione a favore della Ditta Autodemolizione Cialini Celestino - Via G. Galilei, 36- 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE);

2.   di stabilire, che l’autorizzazione indicata al precedente punto 1) è subordinata al rispetto delle condizioni dettate dall’A.R.T.A. (Dipartimento Prov.le di Teramo) con nota n. 6827 del 27.10.2003, di seguito elencate:

-    il rinnovo dell’autorizzazione è concesso in conformità agli elaborati-progettuali aggiornati;

-    l’elenco dei rifiuti da trattare è quello contenuto esclusivamente dalla attività di autodemolizione;



3.   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

4.   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5.   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dai luogo a reazioni indesiderate;

6.   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente — Dipartimento Prov.le di Teramo, dì una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7.   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00 (duecentocinquantanovemilaeuro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

8.   di confermare, inoltre per quanto applicabili, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1897 del 22.07.98;

9.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE),all’Amministrazione Prov.le di Teramo e all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo;

10. di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizioni Cialini Celestino - Via G. Galilei, 36 - 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE);

11. di disporre alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiate della Regione Abruzzo.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo