LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

Per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 – 2005 dell’Ambito Territoriale n. 7 “Costa Sud 1” compatibile con quanto indicato dal Piano sociale regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 – 2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 07 marzo 2003, allegato per estratto al presente atto e nella “Scheda per l’istruttoria dei Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 7 “Costa Sud 1”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di fare propria la prescrizione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 – 2005” nella seduta del 07.03.2003, in ordine al piano di zona dell’Ambito Territoriale n. 7 “Costa Sud 1” è necessario prevedere, entro il periodo di attuazione del piano di zona, l’attivazione dei servizi, attinenti ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), relativi a : “Strutture e centri residenziali e semiresidenziali” e “Centri di accoglienza a carattere residenziale o diurno”;

3.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 – 2005 dell’Ambito Territoriale n. 7 “Costa Sud 1” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003 2004, 2005 alla Regione Abruzzo, nonchè a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente piano Sociale Regionale;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno , la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n.7 “Costa Sud 1” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.


ACCORDO DI PROGRAMMA

ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE N. 7

“COSTA SUD 1”

COMUNE DI SILVI – COMUNE DI PINETO – COMUNE DI ATRI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

L’anno duemilatre, il giorno tredici del mese di febbraio;

Tra

L’Amministrazione comunale di Silvi, in qualità di Ente di Ambito sociale, rappresentata dall’Assessore alle Politiche Sociali, Dr.ssa Floriana Peracchia;

L’Amministrazione Comunale di Pineto, rappresentata dallo Assessore alle Politiche Sociali, Sig. Aniceto Ferretti;

L’Amministrazione Comunale di Atri, rappresentata dallo Assessore alle Politiche Sociali, Sig.ra Elena Castagna;

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, rappresentata dal Dott. Prosperi Salvatore delegato dal Direttore Generale della AUSL;

L’Amministrazione Provinciale di Teramo, rappresentata dallo Assessore alle Politiche Sociali Prof. Luigi Puca, delegato dal Presidente della Provincia,

Per

l’adozione del Piano di Zona dei Servizi Sociali in applicazione dell’art.19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 e della Delib. C.R. n. 69/8 del 26 giugno 2002 Adozione del Piano sociale Regionale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo”.

PReMesSO ChE

-    il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

-    il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.

-    l’art. 19 della legge 328/00, al comma 2, prevede l’adozio­ne del piano di zona attraverso accordo di programma.

-    l’articolo 19, comma, della legge 328/00 include tra i firmatari dell’accordo “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4. e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano”.

-    il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni n. 59/5 del 19 marzo 2002, e n. 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali;

-    il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002, ha approvato il Piano sociale 2002 - 2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000;

-    la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002 pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 numero 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.

-    l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita:

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

INIZIATIVA

Il Comune di Silvi, quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed indìce presso la Sala consiliare del Comune di Silvi, in data 13.11.2002, la Conferenza dei Sindaci per l’adozione del Piano di Zona dei Servizi Sociali dell’Ambito Costa Sud 1 e di due protocolli integrativi concernenti rispettivamente l’accordo di collaborazione socio-sanitaria e l’accordo di collaborazione per la gestione del servizio di Assistenza domiciliare integrata fra l’Ambito sociale e ASL; Il processo di scelta dell’Ente d’Ambito Sociale si è articolato nelle seguenti fasi:

Conferenza dei Sindaci del 13.11.2002 nella quale i Sindaci presenti hanno espresso l’orientamento a nominare quale Ente di Ambito Sociale il Comune di Silvi, che già nel precedente triennio aveva assunto l’incarico di Ente gestore del Piano:

Deliberazioni dei Consigli Comunali di Ambito:

Comune di Silvi:

Delibera Consiliare n. 64 del 19.11.2002

Comune di Pineto:

Delibera Consiliare n. 39 del 29.11.2002

Comune di Atri:

Delibera Consiliare n. 69 del 27.11.2002

L’iter formativo per l’approvazione del Piano di Zona è stato scandito dalle seguenti fasi:

(segue breve descrizione del percorso di programmazione)

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

Art.1

La premessa è parte integrante e sostanziale dell’accordo.

Art.2

Campo di Applicazione dell’accordo

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’ambito n.7 “Costa Sud 1” che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale e dei protocolli integrativi dell’accordo che si allegano sotto le lettere B) Protocollo di collaborazione per l’integrazione socio-sanitaria e C) Protocollo operativo per la gestione del Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI).

Il presente Accordo si intende esteso anche alla gestione di attività rientranti nelle “Azioni innovative”del Piano Sociale regionale 2002 - 2004, secondo quanto la Regione stabilirà in merito, ed altre azioni che prevedano una programmazione e progettazione basata sull’ambito territoriale sociale e sulle collaborazioni inter - istituzionali.

Art.3

Impegni dei Soggetti Firmatari

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona e nei protocolli. L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo si impegna a garantire la collaborazione in materia di integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari e di ADI come descritti nei protocolli allegati, anche per il tramite del Distretto Sanitario di Base di Atri.

I Comuni dell’Ambito Sociale assumono l’impegno di seguire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione con il coordinamento dell’Ente di Ambito Sociale. Inoltre si impegnano a collaborare con gli incaricati della Provincia della fese di monitoraggio in itinere e di valutazione e provvedono ad assicurare l’attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l’attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Abruzzo.

L’Amministrazione Provinciale di Teramo, nell’ambito della propria responsabilità, di coordinamento delle iniziative adottate sul territorio provinciale, delle attività di area vasta e di sovrambito, assicura il presidio delle funzioni di monitoraggio, di documentazione, promozione e consulenza metodologica e di formazione. La Provincia di Teramo, quale Ente coinvolto nella definizione e attuazione dei piani di zona, parteciperà, pertanto, alla sottoscrizione, con codesti Ambiti Sociali, degli accordi di programma relativi a ciascun piano di zona dei servizi sociali per il triennio 2003/2005, impegnandosi ad attivare i seguenti interventi:

1.   analisi, raccolta ed elaborazione con i Comuni e con gli altri soggetti istituzionali sia attraverso indagini dirette sul territorio;

2.   analisi dell’offerta assistenziale pubblica e/o privata con individuazione delle criticità del sistema e proposte di possibili soluzioni anche in relazione agli interventi di “area vasta” tramite azioni concertate;

3    attività di monitoraggio e valutazione degli interventi compresi nei Piani di Zona; supporto al percorso di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione del Piano di Zona e sul grado di raggiungimento dei risultati programmati definito dall’Ente d’Ambito Sociale all’interno del Piano stesso;

4.   attività di formazione e aggiornamento rivolta agli operatori di primo livello e agli operatori professionali dei servizi pubblici e del privato sociale.

Art. 4

Responsabilità

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel responsabile di zona dell’azienda sanitaria.

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o dell’EAS o della Azienda USL) incaricata di concludere il procedimento ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’intervento, comunicato al cittadino.

Art. 5

Assetto istituzionale per la promozione/gestione del piano di zona

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale ed è rappresentata dal Sindaco del Comune di Silvi che assume il compito di coordinare i lavori.

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

-    l’istituzione dell’Ufficio di Piano con la nomina delle persone che andranno a costituirlo e del responsabile/coordinatore alla prima riunione utile, successiva alla verifica di compatibilità del Piano da parte della Regione Abruzzo;

-    la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;

-    l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma;

-    la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma;

-    la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali:

-    la proroga, l’eventuale sostituzione o integrazione dei componenti del Gruppo di Piano a tutto il periodo di vigenza dell’Accordo, la definizione dei ruoli quale Gruppo Tecnico di lavoro inter-istituzionale per coordinamento e la supervisione del Piano di Zona. Il Gruppo di Piano è integrato da un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Teramo.

-    il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Gruppo Tecnico di Piano sono definite in apposito regolamento che sarà adottato alla prima riunione utile della Conferenza.

L’Ente d’Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal PSR rappresenta l’Ambito Sociale ed esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell’ambito.

Art. 6

Assetto organizzativo per la gestione del piano di zona

L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale.

Adesso compete di:

-    predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal  comma 5 dell’art. 1 legge 328/2000;

-    predispone atti finanziari:

a)   per la gestione corrente dell’ufficio di piano medesimo (spese beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale, consulenze specialistiche, ecc.);

b) per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

-    predispone l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti;

-    organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria;

-    promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore;

-    formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano che sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro 30 gg. dalla istituzione dello stesso ufficio espliciterà le funzioni ed i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

Art. 7

Personale per l’ufficio di piano

L’utilizzo del personale per l’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del responsabile dell’Ufficio di Piano da nominare contestualmente alla sua istituzione.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri della Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

Art. 8

Consulenze esterne

L’Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti esterni per l’esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti del Comune o dell’Ente d’Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A.

Art. 9

Collegio di vigilanza e suo funzionamento

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza composto dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito o loro delegati, dal Direttore Generale della ASL di Teramo o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Teramo o suo delegato. Il Collegio viene nominato alla prima riunione utile della Conferenza dei Sindaci.

Il collegio di vigilanza dopo aver rilevato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

Art. 10

Eventuale procedimento di arbitrato irrituale

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti allo accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

Art. 11

Pubblicazione

Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di nn. __ giorni dalla sottoscrizione, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

Art. 12

Durata

La durata del presente accordo è fissata in tre anni.

Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).

COMUNE DI SILVI - F.to Floriana Peracchia

COMUNE DI PINETO - F.to Aniceto Ferretti

COMUNE DI ATRI - F.to Elena Castagna

A.S.L. DI TERAMO - F.to Salvatore Prosperi

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - F.to Luigi Puca