IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, il cui progetto risulta approvato con D.G.R. n. 3252 del 16/12/1998, all’esercizio dell’impianto di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili, raccolte con il sistema di raccolta differenziata. Piattaforma tipo “B”, ubicato nel Comune di Sant’Omero (TE), in località fondo Salinello, particella catastale n. 264 del foglio n. 21;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’ art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di stabilire che le operazioni di esercizio, avvengano secondo quando riportato nel parere dell’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo), n. 1372 del 14/03/02 di seguito riportato:

1.      I rifiuti assimilabili/ingombranti e i rifiuti industriali, riportati a pag. 45 della relazione generale, elaborato A01, prima di essere sottoposti al trattamento di triturazione debbono essere disassemblati per la rimozione di eventuali fluidi e costituenti pericolosi (es. oli minerali, clorofluorocarburi), solventi, piombo, amianto, ecc..). Tali materiali pericolosi debbono essere opportunamente stoccati e smaltiti;

2.      La produzione di polvere derivante dall’attività di triturazione si configura come emissioni di tipo diffuso. La normativa vigente prevede che, ove l’emissione risulti tecnicamente convogliabile, come in questo caso, debba essere autorizzata ai sensi dell’art. 6 del DPR 203/88. La configurazione dell’impianto, pertanto, deve prevedere un sistema di aspirazione localizzato con eventuale filtrazione e camino di espulsione;

3.      l’area di stoccaggio dei RUP, descritta nella relazione generale elaborato A01, deve prevedere l’installazione di bacini di contenimento, per ogni tipo di RUP, o per tipi omogenei, ad evitare che, in caso di sversamenti, si abbia la miscelazione di prodotti chimicamente incompatibili;

4.      per lo stoccaggio delle acque nere deve essere realizzata una vasca a tenuta da vuotare periodicamente, eliminando lo smaltimento finale per infiltrazione sul suolo come anche riportato nella deliberazione regionale n. 3252/88;

5.      per le acquee meteoriche di prima pioggia di lavamento dei piazzali potenzialmente inquinate deve essere prescritto un sistema di contenimento in sostituzione o ad integrazione dell’impianto di disoletaura le cui dimensioni e le relative modalità gestionali dovranno essere comunicati a questo Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. per effettuare controlli e riscontri;

6.      deve essere effettuato uno studio idrogeologico dell’area interessata con particolare riferimento alla presenza ed altezza della falda freatica ed alle caratteristiche litostratigrafiche e di permeabilità dei terreni presenti nel sottosuolo;

7.         devono essere istallatati almeno n. 2 (due) piezometri che consentano successive operazioni di prelievo delle acque di falda ed il loro monitoraggio.

8.         devono essere specificati la composizione dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti industriali e i codici CER di tutti i rifiuti da stoccare aggiornati alla luce dell’entrata in vigore della decisione 2000/532/CE;

4)   di prescrivere che, quanto riportato al precedente punto 3) sia realizzato, descritto, e/o attivato prima delle operazioni di esercizio dell’ impianto, da comunicare nelle forme stabilite dalla legge; a tal fine il competente Dipartimento A.R.T.A. di Teramo è tenuto a verificare il pieno rispetto di quanto prescritto nel parere n. 1372 del 14/03/02/02 e di relazionare puntualmente al Servizio Gestione Rifiuti;

5)   di obbligare, l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata -Largo Benedetto di Gaetano, 19 Nereto (TE) , a trasmettere, entro il termine improrogabile di gg. 60 dalla data di notifica del presente provvedimento, alla Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. di Teramo e, per conoscenza al Servizio Gestione Rifiuti, n. 1 relazione illustrativa concernente la specificazione e la composizione dei rifiuti (da avviare all’impianto in oggetto, già indicati negli elaborati approvati con D.G.R. n. 3252 del 16/12/1998, per codici CER aggiornati alla luce dell’entrata in vigore della decisione 2000/532/CE, nonché la quantità massima stoccata (tonn.), la frequenza di movimentazione, la quantità annua movimentata (tonn);

6)   di stabilire che, a seguito del punto sopracitato, l’A.R.T.A. di Teramo formulerà apposito parere tecnico, da trasmettere direttamente al Servizio Gestione Rifiuti, al fine di provvedere alla adozione dei provvedimenti di competenza; qualora risultassero necessarie integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto della relazione, l’A.R.T.A. procederà direttamente a richiedere quanto necessario alla formulazione del parere;

7)   di stabilire che, nel caso in cui l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata - Largo Benedetto di Gaetano, 19 64015 Nereto (TE) non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 5), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

8)   di subordinare l’autorizzazione:

-       al pieno rispetto dei divieti indicati all’art. 28 e 29 della L.R. n. 83/2000;

-         all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-         all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’ A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

-       al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

9)   di obbligare l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, beneficiario della presente autorizzazione, ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizza in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

10) di prescrivere che, le operazioni devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-       le fasi di operazioni dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-       devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-       le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

11) di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico dell’Unione di Comuni Città Territorio Vai Vibrata, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

12) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Amministrazione Provinciale di Teramo, al Comune di Sant’Omero (TE) e alla competente Direzione Provinciale dell’ ARTA;

14) di notificare il presente provvedimento all’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” - Largo Benedetto di Gaetano, 19 - 64015 Nereto;

15) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo