IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto della Ditta Cordivari s.r.l., Via Padova - Zona Industriale - 64020 Morro D’Oro (TE), identificabile nel N.C.T. al Foglio 26 particella 447 - 448 - 450 - 452 - 625 - 628 - 15, concernente l’impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dalle aziende Petrini s.r.l. con sede in Zona Industriale Vomano D2 - 64020 Morro D’Oro (TE), ed Euromec s.r.l. con sede in Zona industriale C.da Propezzano 64020 Morro D’oro (TE) così costituito:
Relazione tecnica |
All. 1 |
Relazione tecnica ECO 2000 |
All. 2 |
Tavola 01 - Sviluppo planimetrico, individuazione
depuratore - scala 1.1000 |
All. 3 |
Tavola 02 - Pianta depuratore - scala 1:200 |
All. 4 |
Tavola 03 - Schema di flusso - scala 1:100 |
All. 5 |
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di
lavorazione, rilasciato dalla Amministrazione Provinciale di Teramo |
All. 6 |
Relazione della gestione dei reflui da depurare
che provengono da terzi |
All. 7 |
Nomina responsabile tecnico dell’impianto |
All. 8 |
documentazione integrativa:
Copia rapporto di prova n. 9890 fango disidratato
prodotto dopo ciclo di depurazione |
All. 9 |
Copia rapporto di prova n. 9887 acqua di lavaggio
serbatoi in acciaio |
All. 10 |
Copia di rapporto di prova n. 9970 effluente
depuratore aziendale |
All. 11 |
Copia di rapporto di prova n. 9969 affluente
depuratore aziendale (vasca diomogeneizzazione) |
All. 12 |
Copia Dichiarazione scarichi atmosferici |
All. 13 |
Copia Dichiarazione impianto per abitante equivalente |
All. 14 |
Copia Descrizione sommaria ciclo di depurazione |
All. 15 |
Copia Descrizione ciclo chimico ed elettrochimico
del refluo |
All. 16 |
Copia Dichiarazione rispetto norme Gestione
Rifiuti |
All. 17 |
Tavola - Pianta Depurazione |
All. 18 |
Tavola - Schema a blocchi ciclo del rifiuto
all’interno dello stabilimento Cordivari s.r.l. |
All. 19 |
Tavola - Schema a blocchi impianto |
All. 20 |
Relazione Tecnica |
All. 21 |
Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica; |
All 22 |
2) di autorizzare la Ditta Cordivari s.r.l. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
4) di autorizzare la Ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all’esercizio dello smaltimento dei liquidi indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate nel successivo punto 5);
5) di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni dettate:
Dal Servizio Tecnico del Territorio:
- A condizione che il manufatto di scarico sia posto a distanza superiore a 4.00 metri dalla sponda del Formale mulino Savini.
Dall’A.R.TA Dipartimento Provinciale di Teramo:
- per assicurare un monitoraggio dello scarico finale prescrive l’installazione di un campionatore automatico sigillato, a disposizione dell’Autorità di controllo.
Dall’Amministrazione Provinciale di Teramo:
- la Ditta, di richiedere e ottenere una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge n. 152/99 prima dell’esercizio dell’impianto.
- e che le autorizzazioni indicate ai punti 2) e 4) sono rilasciate per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi con codice CER e quantità previste annue, provenienti da:
- Petrini s.r.l. codice CER l1 01 11 (soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose) quantità prevista annua Kg 2.500.000 pari a lt. 2.118.664. |
- Euromec s.r.l. codice CER 19 09 06 (soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico) quantità prevista annua Kg 461.760 pari a lt. 416.000. |
6) di prescrivere che, quanto riportato al precedente punto 5), il competente Dipartimento A.R.T.A. di Teramo è tenuto a verificare il pieno rispetto e di relazionare puntualmente al Servizio Gestione Rifiuti;
7) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, comunicata in (n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all’originale) nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;
8) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
12) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
13) di notificare ai sensi di Legge copia del presente provvedimento alla Ditta Cordivari s.r.l. - Via Padova - Zona Artigianale - 64020 MORRO D’ORO.
14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Morro d’Oro (PE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, e all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale - di Teramo;
15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo