IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto presentato dal Consorzio Comprensoriale A.C.I.A.M. S.p.A. - 67051 Avezzano (AQ)- relativo alla realizzazione di n. 1 Piattaforma Ecologica Attrezzata, da ubicare nel territorio di Aielli (AQ), località Ripa Seminario (particella catastale n. 510 foglio 23) per la per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi;

2)   di autorizzare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il predetto Consorzio Comprensoriale alla realizzazione del progetto indicato al precedente punto 1) in conformità agli elaborati progettuali sottoelencati:

- Relazione tecnica

All. 1

- Relazione tecnica integrativa

All. 2

- Documentazione fotografica

All. 3

- Computo metrico

All. 4

- Elenco prezzi

All. 5

- Quadro economico di spesa

All. 6

- Relazione geologica e geotecnica

All. 7

- Verifica di compatibilità Ambientale

All. 8

- Inquadramento territoriale 1:25.000 - Stralcio catastale - Stralcio P.R.G.

All. 9

- Planimetria di progetto- Sezioni

All. 10

- Planimetria impianti

All. 11

- Capannone e tettoia prefabbricati- Piante - Sezioni - Prospetti

All. 12

- Monoblocco prefabbricato- Piante Sezioni - Prospetti

All. 13

- Particolari costruttivi

All. 14

- Planimetria con fabbricati nel raggio di ml. 1.000

All. 15

- Planimetria quotata dell’area d’intervento

All. 16

- Profili A - A, B - B, C - C dell’area d’intervento

All. 17

 

3)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota trasmessa dal Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. in data 16/07/2003, prot. n. 3287, di seguito elencate:

-    Per le classi 020199, 030199 160122, 160199, 200199 e 200399, rifiuti componenti e frazioni non specificati altrimenti, vanno preventivamente individuati gli oggetti trattati che ad esse vanno ascritti ovvero, in alternativa, vanno comunicati trimestralmente i risultati di apposite analisi merceologiche di caratterizzazione;

-    Si da ancora la seguente raccomandazione relativa alla gestione delle acque meteoriche: considerato che il dimensionamento della vasca di prima pioggia e dei sistemi di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche deriva dall’analisi statistica di serie di dati di piovosità e che le caratteristiche di intensità, durata e stagionalità delle pioggie sembrano subire variazioni significative ormai da diversi anni, considerato inoltre che l’area dell’insediamento appare depressa e il livello freatico è posto a poca distanza dal piano campagna si raccomanda di prestare particolare cura nella realizzazione delle opere in questione , rielaborando eventualmente la progettazione in funzione della disponibilità di serie storiche di piovosità aggiornate, estese ed affidabili, al fine di minimizzare il rischio di allagamenti, specialmente in corrispondenza delle aree di stoccaggio di sostanze pericolose;

-    Si rammenta infine che prima di avviare la gestione occorre fornire certificazione di funzionalità dell’impianto e che devono essere state ottenute dagli Enti competenti le autorizzazioni agli scarichi;

-    Si rammenta infine che prima di avviare la gestione occorre fornire certificazione di funzionalità dell’impianto e che devono essere state ottenute dagli Enti competenti le autorizzazioni agli scarichi;

4)   di prescrivere che, quanto riportato al precedente punto 3), il competente Dipartimento dell’A.R.T.A. è tenuto a verificare il pieno rispetto e di relazionare puntualmente al Servizio Gestione Rifiuti;

5)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 Pescara;

6)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del citato D.Lgs. n. 22/97, l’Azienda A.C.I.A.M. S.p.A. - 67051 Avezzano (AQ) all’esercizio della Piattaforma Ecologica Attrezzata, da ubicare nel Comune di Aielli (AQ);

7)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 5) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di comunicazione di avvio dell’impianto (da inoltrare in tre copie) resa nelle forme previste dalla L.R. n. 83/2000; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

8)   di stabilire altresì, che presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere stabiliti i soli rifiuti, (sottoelencati), con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente, per una potenzialità annua presumibile in 6.420 tonnellate:

           

Codice CER

definizione rifiuto non pericoloso

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 07

rifiuti della silvicoltura

02 01 09

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 05

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

15 01 01

imballaggi in carta e cartone

15 01 02

imballaggi in plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

15 01 05

imballaggi in materiali compositi

15 01 06

imballaggi in materiali misti

15 01 07

imballaggi in vetro

15 01 09

Imballaggi in materia tessile

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 01 03

Pneumatici fuori uso

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 20

Vetro

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

altre batterie ed accumulatori

18 02 03

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 06

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 08

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 01

carta e cartone

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

20 01 01

carta e cartone

20 01 02

vetro

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10

abbigliamento

20 01 11

prodotti tessili

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 01 28

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 32

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39

plastica

20 01 40

metallo

20 01 99

altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 01

rifiuti biodegradabili

20 03 07

rifiuti ingombranti

20 03 99

rifiuti urbani non specificati altrimenti

 

9)   di subordinare l’autorizzazione:

-    al pieno rispetto dei divieti indicati all’art. 28 e 29 della L.R. n. 83/2000;

-    all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-    all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’ A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

-    al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

9)   di obbligare il Consorzio Comprensoriale beneficiano della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 1 polizza in originale o n. 1 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

10) di prescrivere che le operazioni devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di operazioni dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguare operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

11) di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Consorzio Comprensoriale in oggetto, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

12) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Aielli (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila) e al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile - Ufficio Tecnico Geologico della Direzione Turismo Ambiente Energia di Pescara;

14) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Consorzio A.C.I.A.M S.p.A. - Via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo