IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rinnovare, l’esercizio dell’attività per effettuare stoccaggio provvisorio, messa in riserva, selezione e cernita dei rifiuti speciali pericolosi, di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e della L.R. n. 83/2000, a favore della Ditta DI.BA. Metalli S.r.l -Via Pisa, 8 - 64021 Giulianova (TE) - precedentemente autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n0 4 del 08/01/1997;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n<D 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di stabilire che, l’autorizzazione, di cui al punto 1), è condizionata alle prescrizioni dettate dall’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Teramo) con nota n. 1636 del 21 /03/2003, citate in premessa, e di seguito riportata:

a)   l’attività potrà essere svolta nell’area indicata in planimetria corrispondente a circa la metà .di quella complessiva, precedentemente autorizzata con deliberazione di Giunta Regionale n0 04/1997 (indicata nella Tav. unica datata maggio 2002); (All.1)

b)   la Ditta dovrà comunicare le modalità di trattamento e di smaltimento di tutte le acque e l’autorizzazione allo scarico finale;

c)   il settore destinato al conferimento dei rifiuti pericolosi dovrà essere distinto da quello della messa in riserva dei rifiuti recuperati;

d)   il trattamento dei rifiuti pericolosi per il recupero deve avvenire in condizioni di massima sicurezza, dopo la bonifica degli stessi e deve essere descritto in maniera più dettagliata;

e)   il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree ben distinte per tipologia omogenea dei rifiuti recuperati, conservati all’interno dei cassoni così come riportato in planimetria; tali aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche dei pericolosità dei rifiuti stoccati;

f)    devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e al dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissione gassose e/o polveri, l’impianto deve essere dotato di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

g)   l’area destinata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi ed oggetto dell’autorizzazione regionale deve essere tenuta ben distinta da quella oggetto di iscrizione al RIP n. 101/TE del 21/06/2002;

h)   è necessaria la tenuta di 2 (due) distinti registri di carico e di scarico su uno dei quali la Ditta annoterà i materiali sottoposti alle procedure semplificate, e sull’altro i rifiuti individuati dall’autorizzazione regionale.

4)   di prescrivere che, quanto riportato al precedente punto 3), il competente Dipartimento A.R.T.A. di Teramo è tenuto a verificare il pieno rispetto e di relazionare puntualmente al Servizio Gestione Rifiuti;

5)   di stabilire altresì, che presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere dell’A.R.T.A espresso con nota n. 1636 del 21/03/2003, possono essere stabiliti i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:

Codice CER               definizione rifiuto pericoloso

16 02 10*

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11*

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 13*

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 15*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

17 04 09*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10*

cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 06 03*

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

20 01 35*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi [6]

 

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di stabilire che, le operazioni di stoccaggio devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultano fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata.

-    I recipienti devono essere in ogni caso dotati di:- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

8)   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila/00 euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

10) di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 4 del 08/01/1997, non riportato nel presente provvedimento;

11) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo);

13) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta DI.BA. Metalli S.r.l - Via Pisa, 8 - 64021 Giulianova (TE);

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo