IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL’AQUILA
Visto l’Art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto l’Art. 8ter della L.R. 12/4/1983 n. 18 nel testo coordinato con la L.R. 27/4/1995, n. 70;
Vista la Legge 25/6/1865, n. 2359;
Vista la Legge 22/10/197 1, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 3/1/1978, n. 1;
Considerato:
- Che i lavori in oggetto consistono nella realizzazione di due svincoli in corrispondenza dei collegamenti della strada “Variante” con la provinciale “Alto Liri” nell’abitato di Castellafiume;
- Che in data 29/7/03, ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, è stato stipulato apposito Accordo di Programma ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Vista la deliberazione Consiliare n. 21 del 25/8/03 del Comune di Castellafiume con la quale è stato ratificato dal Consiglio Comunale l’Accordo di Programma medesimo;
DECRETA
1) Di approvare l’Accordo di Programma stipulato
in data 29/7/03 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto completo di
verbali, atti, provvedimenti, documenti e progetto ad esso materialmente
allegati, ovvero dichiarati fame parte integrante, anche se non materialmente
acclusi;
2) Di dare atto, ai sensi dell’Art. 1 della L.
3/1/78, n. 1, dell’Art. 8 ter della L.R. 18/1983 nel testo integrato con la
L.R. 70/1995, nonché del comma 6 dell’Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che
l’approvazione delle opere previste nell’Accordo di Programma equivale a
dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere
stesse;
3) Di far ricorso, ai sensi delle Leggi vigenti,
al procedimento espropriativo ed all’occupazione d’urgenza delle aree
interessate dall’esproprio.
IL PRESIDENTE
Dott. Palmiero Susi