IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL’AQUILA

Visto l’Art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l’Art. 8ter della L.R. 12/4/1983 n. 18 nel testo coordinato con la L.R. 27/4/1995, n. 70;

Vista la Legge 25/6/1865, n. 2359;

Vista la Legge 22/10/197 1, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 3/1/1978, n. 1;

Considerato:

-   Che i lavori in oggetto consistono nella realizzazione di due svincoli in corrispondenza dei collegamenti della strada “Variante” con la provinciale “Alto Liri” nell’abitato di Castellafiume;

-   Che in data 29/7/03, ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, è stato stipulato apposito Accordo di Programma ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la deliberazione Consiliare n. 21 del 25/8/03 del Comune di Castellafiume con la quale è stato ratificato dal Consiglio Comunale l’Accordo di Programma medesimo;

DECRETA

1)  Di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 29/7/03 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto completo di verbali, atti, provvedimenti, documenti e progetto ad esso materialmente allegati, ovvero dichiarati fame parte integrante, anche se non materialmente acclusi;

2)  Di dare atto, ai sensi dell’Art. 1 della L. 3/1/78, n. 1, dell’Art. 8 ter della L.R. 18/1983 nel testo integrato con la L.R. 70/1995, nonché del comma 6 dell’Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che l’approvazione delle opere previste nell’Accordo di Programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse;

3)  Di far ricorso, ai sensi delle Leggi vigenti, al procedimento espropriativo ed all’occupazione d’urgenza delle aree interessate dall’esproprio.

IL PRESIDENTE

Dott. Palmiero Susi