IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista l’ordinanza in data 18.4.2003 n. 3281 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della Regione Abruzzo”;

Visto in particolare l’art. 5 dell’ OPCM n. 3281/03 che dispone “ Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di €. 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati ….omissis….”; 

Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 22.7.2003, con la quale è stata individuato l’importo da destinare ai primi interventi a favore dei soggetti privati per un ammontare di €. 2.000.000,00, quota parte derivante dai mutui contratti ai sensi della O. P. C.M. n. 3277 del 28.3.2003 e dal D. P. C. M. n. 1720 del 14.5.2003;

Ritenuto, pertanto, di dover incaricare i Sindaci dei Comuni colpiti ed individuati nell’elenco allegato “1” alla Ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 9 luglio 2003, quali soggetti abilitati a ricevere le istanze attinenti le attività  dell’articolo 5 della citata OPCM n. 3281/03;

Visto lo schema di domanda (ALL. E);

Ritenuta la necessità di disciplinare le procedure per l’attuazione dei contenuti dell’articolo 5 della suddetta ordinanza (All. F);

Ritenuto, altresì, di riservarsi di disporre con successivo provvedimento il limite massimo dell’acconto stabilito al comma 1 dell’art.5 della ripetuta ordinanza, sulla base delle risorse disponibili e sulla base della completa ricognizione delle istanze prodotte;

Richiamati i poteri conferiti con O. P. C. M. 3281/2003

DISPONE

1.   di incaricare i Sindaci dei Comuni colpiti ed individuati nell’elenco allegato “1” alla Ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 9 luglio 2003, quali soggetti abilitati a ricevere le istanze attinenti le attività  dell’articolo 5 della citata OPCM n. 3281/03;

2.   di approvare lo schema di domanda (ALL. E);

3.   di approvare le procedure per l’attuazione dei contenuti dell’articolo 4 della suddetta ordinanza (All. F);

4.   di riservarsi di disporre con successivo provvedimento il limite massimo dell’acconto stabilito al comma 1 dell’art.5 della ripetuta ordinanza, sulla base delle risorse disponibili e sulla base della completa ricognizione delle istanze prodotte;

5.   di stabilire che agli oneri della presente ordinanza si farà fronte con quota parte dei fondi derivanti dai mutui contratti ai sensi della O. P. C. M. n. 3277 del 28.3.2003 e dal D. P. C. M. n. 1720 del 14.5.2003.

La presente ordinanza sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Regione
Commissario delegato

On. Dott. Giovanni Pace