IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di prorogare, l’autorizzazione regionale all’esercizio della discarica del comune di Magliano dei Marsi (AQ), ubicata in loc. Topanico, già autorizzata con provvedimenti n. 1775 del 31/03/1988, n. 1653/97, n. 3045/98, n. 70 dell’01/08/2001, per una volumetria residuale, stimata alla data del 25/11/02, pari a metri cubi 35.000 a fronte di una volumetria iniziale pari a 50.000 Mc;

2)   di stabilire che la proroga indicata al precedente punto 1) è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo ulteriori proroghe da richiedere nelle forme e nei tempi stabiliti dalla L.R. n. 83/2000;

3)   di prescrivere che per quanto stabilito ai punti 1), 2) e 3) della nota A.R.T.A. -Dipartimento Prov.le di L’Aquila n. 4917 del 08/10/03, citati in premessa il Comune provveda, nel termine di 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere all’AR.T.A. - Dipartimento Prov.le di L’Aquila la documentazione richiesta nonché a dare avvio agli interventi richiesti; successivamente l’A.R.T.A. - Dipartimento Prov.le di L’Aquila provvederà ad inoltrare alla Regione Abruzzo apposite relazioni circa i suddetti adempimenti e comunicare i dati relativi ai volumi residuali;

4)   di richiamare il comune di Magliano dei Marsi (AQ), al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 36/03 e dal D.M. 13/03/2003, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 17 del predetto D.Lgs. n. 36/03;

a)   a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

c) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di L’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;

d)  al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;

e)   ai limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;

i) all’obbligo del Comune beneficiario della presente autorizzazione di inviare al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n.  2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’ interessato;

5)   di prescrivere altresì, che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

6)   di dare alto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento all’ Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di L’Aquila;

8)   da notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento al comune di Magliano dei Marsi (AQ);

9)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo