IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
- con contratto in data 12.12.1998 n. 222 di
rep., registrato a L’Aquila il 15.12.1998 n. 2015, sono stati dati in
concessione alla ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni
(codice fiscale 01243380662) con sede in Capestrano (AQ), via L’Aquila n. 33,
le terre civiche per coltivazione cava, riportate al foglio n. 9 part.lle 535,
536,538,562,564,566,567,568,569, 614,
615,616,617;
- con autorizzazione in data 8 luglio 2000 si
autorizzava la ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni
alla proroga per l’esecuzione di lavori di coltivazione e ripristino dei luoghi
fermo restando per il restante quanto già autorizzato all’esercizio di attività
estrattiva di inerti con precedente Decreto del Sindaco di Navelli al fine di
prosecuzione di attività estrattiva, sistemazione e recupero finale dei luoghi
già destinati a cava in località “Vallicelle” del Comune di Navelli;
- che è stata fatta richiesta di cessione e
subentro negli atti di cui sopra dalla ditta Edilinerti srl, con sede legale in
Spoltore (PE), via Mare Adriatico n. 68/A (codice fiscale 01618000689), con
nota deI 18.09.2003 acquisita in pari data al prot. n. 2620;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 30.09.2003 nella quale veniva deliberato tra l’altro quanto segue:
- di acconsentire alla volturazione della
concessione dello sfruttamento della cava sita nel Comune di Navelli in località
Vallicelle, dall’Impresa F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore
Giovanni, con sede in Capestrano (AQ) via L’Aquila n. 33 a favore dell’Impresa
Edilinerti srl con sede in Spoltore (PE) via Mare Adriatico n. 68/A;
Visto l’atto d’obbligo sottoscritto dalle parti interessate stipulato con il Comune di Navelli in data 9.10.2003 nel quale le parti si impegnano a sottostare a tutte le condizioni previste nel contratto di concessione n. 222 del 12.12.1998 e si impegnano altresì, in solido, a pagare il debito residuo, come risulta dalla ricognizione effettuata e conteggio dei rilievi, ammontante ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00);
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 26 luglio
1983, n. 54 e successive
modificazioni ed integrazioni secondo cui “La
concessione e l’autorizzazione hanno carattere personale. Nel caso di
trasferimento del diritto sul giacimento l’avente causa deve chiedere
all’organo competente, entro il termine di tre mesi, di subentrare nella
titolarità della concessione o della autorizzazione. Il subentrante dal momento
del trasferimento è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento
originario, che conserva la sua efficacia sino a quando gli organi competenti
non abbiano provveduto sulla domanda di cui al secondo comma”;
Visto altresì il punto 10 del sopra richiamato
contratto di rep. n. 222 del 12.12.1998 secondo cui “E’ fatto divieto alla concessionaria di cedere ad altri il presente
contratto, sotto qualsiasi forma, a pena di rescissione, senza il preventivo
assenso del Comune di Navelli;
Visto la Legge Regionale 26 luglio 1983 n. 54;
Visto la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 9.10.2003 con la quale tra l’altro:
- si accettava il subentro nel contratto n.
222 di rep. alla ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore
Giovanni, con sede in Capestrano via L’Aquila n. 3, della ditta Edilinerti srl
con sede in Spoltore (PE), via Mare Adriatico n. 68/A, ferme restando le
condizioni già stabilite e le prescrizioni di cui alla delibera di Giunta
Regionale D’Abruzzo n. 2158/c;
- si disponeva la volturazione a nome della
ditta Edilinerti srl con sede legale a Spoltore (PE), via Mare Adriatico n.
68/A codice fiscale 01618000689, della autorizzazione già concessa alla ditta
F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni, ferme restando tutte
le prescrizioni ivi previste;
SI AUTORIZZA
Art. 1
La Ditta Edilinerti srl con sede in Spoltore (PE), Via Mare Adriatico n. 68/A, codice fiscale 01618000689, al subentro alla ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni, con sede in Capestrano, via L’Aquila n. 33, codice fiscale 01243380662, per l’esecuzione dei lavori di coltivazione e ripristino dei luoghi, fermo restando per il rimanente, quanto già autorizzato all’esercizio di attività estrattiva di inerti con precedente Decreto del Sindaco di Navelli al fine di prosecuzione di attività estrattiva, sistemazione e recupero finale dei luoghi già destinati a cava in località “Vallicelle” del Comune di Navelli.
Art. 2
L’obbligo del risanamento ambientale finale, dovrà essere garantito dal deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 170.431,00 (centosettantamilaquattrocentotrentuno/00). La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica della presente, a pena di decadenza.
Art3
La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art.4
La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando l’unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 5
La quantità media estraibile annualmente, la durata della coltivazione ed il risanamento ambientale, nonché tutte le altre modalità di esecuzione dei lavori non in contrasto con la presente autorizzazione restano quelle già determinate con precedente Decreto del Sindaco di Navelli relativo alla medesima attività estrattiva.
Art. 6
La proroga per la esecuzione dei lavori e per il risanamento ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.
Art. 7
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del comitato, allegato “E” art. 6 LR 67/87, e le prescrizioni di cui all’art. 6.
Art. 8
Il presente Decreto Comunale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Sebastiano Angelone