IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” che ha come finalità la valorizzazione e la tutela del territorio montano e lo sviluppo culturale, sociale e economico della popolazione ivi residente;

Visto in particolare l’articolo 6, comma 1, ai sensi del quale la Giunta Regionale adotta i provvedimenti di propria competenza per la classificazione del territorio montano “sentita la Commissione Consiliare competente, l’UPA, l’UNCEM e l’ANCI“, stabilendo i criteri e definendo i parametri per l’individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socio-economici in ambito montano”;

Considerato altresì che il predetto art. 6, al comma 2, specifica che i criteri per la delimitazione delle aree omogenee devono tener conto dei seguenti elementi:

-    dimensione del Comune sia territoriale sia demografica;

-    densità di popolazione;

-    indice di spopolamento;

-    indice di ruralità;

-    altimetria del capoluogo;

-    livello dei servizi;

-    livello delle attività extra agricole ivi comprese quelle turistiche;

-    indice di percorrenza della strada principale che collega al capoluogo di provincia o comunque ad un centro capoluogo di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

oltre ad eventuali ulteriori parametri idonei a definire il principio di marginalità sociale ed economica;

Atteso che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, spetta alle Comunità Montane, applicando i parametri riconosciuti validi per tutto il territorio montano abruzzese, provvedere a classificare i rispettivi territori nelle tre zone omogenee:

a)   Area “A” corrispondente ai Comuni con alta marginalità;

b)   Area “B” corrispondente ai Comuni con media marginalità;

c)   Area “C” corrispondente ai Comuni con bassa marginalità;

Tenuto conto dell’ulteriore previsione di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 95/2000, come introdotta dall’art. 32, comma 1, lett. b) della L.R. 11/2001, ai sensi della quale, qualora le Comunità Montane risultino inadempienti rispetto a quanto sopra previsto, il Servizio regionale competente per materia provvede alla classificazione, secondo i criteri e le modalità prestabiliti;

Richiamata la Delibera n. 798 adottata dalla Giunta Regionale in data 11.09.2002, con cui, in attuazione del predetto articolo 6, sono stati  definiti criteri e modalità alla stregua dei quali ciascuna Comunità Montana provvede a raggruppare i Comuni appartenenti al proprio territorio nelle tre classi previste dall’art. 6, comma 3, della legge medesima, trasmettendo al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo  Montano il relativo provvedimento, approvato dal Consiglio comunitario;

Considerato inoltre che, allo scopo di uniformare la rilevazione statistica e rendere omogenea per tutto il territorio montano abruzzese la suddetta classificazione, si è altresì disposto che il Servizio per l’Informazione Statistica regionale provvedesse a fornire alle  Comunità Montane e al suddetto Servizio i parametri e gli indici secondo le modalità stabilite nel suddetto provvedimento

Rilevato che, le Comunità Montane “AMITERNINA”, “CAMPO IMPERATORE – PIANA NAVELLI”, “VALLE DEL GIOVENCO”, “MARSICA 1”, “PELIGNA”, “VALLE ROVETO”, “ALTOSANGRO”, “VESTINA”, “MAIELLA E MORRONE”, “MAIELLETTA”, “MEDIO SANGRO”, “VALSANGRO” e “ALTO VASTESE”  hanno provveduto a classificare i Comuni appartenenti al proprio territorio come risultante dal prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (All. “A”) quale parte integrante e sostanziale ed a trasmettere al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano la relativa delibera di approvazione, adottata dal Consiglio Comunitario competente;

Considerato altresì che, nei termini stabiliti nella predetta D.G.R., le Comunità Montane “SIRENTINA”, “DELLA LAGA”, “VOMANO FINO PIOMBA”, “DEL GRAN SASSO”, “AVENTINO MEDIO SANGRO” e “MEDIO VASTESE” non hanno provveduto alla classificazione dei Comuni appartenenti al proprio territorio né, conseguentemente, alla trasmissione al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano del relativo provvedimento;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DB4/42 del 19.06.2003 con la quale il citato Servizio ha, pertanto, provveduto a classificare i Comuni appartenenti a tali Comunità Montane nel modo risultante dal prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (All. “B”) quale parte integrante e sostanziale ed a darne comunicazione alle stesse, trasmettendo copia del provvedimento medesimo;

Atteso che, pertanto, i 224 Comuni appartenenti alle 19 Comunità Montane abruzzesi risultano così classificati:

-    40 in AREA A;

-    83 in AREA B;

-    101 in AREA C;

Considerata la rilevanza che tale classificazione assume, in particolare, nell’ambito della L.R. 18.05.2000, n. 95 che prevede, tra l’altro, all’art. 30, comma 2, sotto la rubrica “Attività commerciali”, che le province e le Comunità Montane(…) promuovono intese per agevolare le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi di solidarietà opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio dei Comuni in cui hanno sede gli esercizi commerciali, in base alla classificazione di cui all’art. 6; all’art. 38, comma 4, rubricato “Servizi sociali ed interventi in favore della famiglia”, che la Giunta Regionale definisce le politiche di sostegno alle famiglie (delle zone montane) in relazione, tra l’altro, al livello di svantaggio dei Comuni definito all’art. 6; all’art. 41, comma 7, sotto la rubrica “servizi scolastici”, che i finanziamenti regionali per il diritto allo studio sono incrementati del 15% per i Comuni montani individuati nell’area “A” e del 10% nell’area “B” di cui all’art. 6;

Atteso altresì che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge medesima, gli atti legislativi della Regione, adottati dopo l’entrata in vigore della stessa, devono contenere normative specifiche della materia trattata con riferimento alle zone montane e che pertanto, la classificazione in questione può assumere rilevanza nei relativi contesti;

Ritenuto pertanto, opportuno disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. della classificazione adottata, come risultante dai prospetti riepilogativi (All.“A”) e (All.“B”) allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti l’art. 5, comma 3 e l’art. 24 della L.R. 77/99;

Ritenuta in relazione a quanto precede, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

per i narrati motivi:

1.   di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

2.   di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli, ai sensi dell’articolo 16, comma 11, L.R. 7/2002, nonché alle Direzioni Attività Produttive e Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, per conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Mariangela Virno