IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 per il riordino delle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l’art. 12 concernente la costituzione del Consiglio Camerale;

Visto il Decreto Ministeriale del 24.7.96 n. 501 “Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordino delle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura”;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140;

Vista la nota n. 06598 del 3 giugno 2003 con la quale il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila ha comunicato al Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo l’avvio del procedimento per il rinnovo del Consiglio Camerale;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 18 luglio 2003, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila ha adottato la norma statutaria, ai sensi dell’art. 10 comma 2, delle legge 29.12.1993, n. 580 stabilendo la ripartizione dei Consiglieri per settori economici del Consiglio Camerale nel modo seguente:

Settori di attività economica

Numero Consiglieri

- Agricoltura

2

- Artigianato

3

- Industria

4

- Commercio

4

- Cooperative

1

- Turismo

1

- Trasporti e spedizioni

1

- Credito e assicurazioni

1

- Servizi alle Imprese

3

- Lavoratori

1

- Consumatori

1

Totale

22

Visto l’art. 5 del citato D.M. n. 501/96 il quale dispone che il Presidente della Giunta Regionale, nella propria funzione, dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 3 dell’art. 2 dello stesso, e tenuto a rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore e ad individuare le organizzazioni imprenditoriali che designano i Componenti del Consiglio camerale, nonché il numero dei Componenti che ciascuna di esse designa, con modalità disciplinate dalla norma medesima;

Rilevato che lo stesso art. 5 prevede, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale determini a quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori spetti designare il Componente in Consiglio, attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione o associazione un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri

-    Consistenza numerica;

-    Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

-    Servizi resi ed attività svolta;

Ritenuto non necessario attribuire il punteggio alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, dal momento che non concorrono per ciascun settore più soggetti ma un solo soggetto, risultante dall’apparentamento di più sigle sindacali ed associazioni di consumatori;

Considerato che nel Consiglio fanno altresì parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e che all’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio, e dell’Agricoltura, è assicurata una rappresentanza autonoma per piccole imprese;

Considerato, infine, che con nota datata 12.8.2003, prot. 2003/10100, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 comma 6, del citato Decreto Ministeriale n. 501/96 ed al fine di attivare le procedure di cui al successivo art. 5, la Camera di Commercio di L’Aquila ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale in originale la documentazione acquisita con i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore;

Visti in particolare gli artt. 2, 3, e 4 del citato D.M. 501/96;

Presa visione della documentazione trasmessa e dei dati relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c) del D.M. n. 501/96 dei richiedenti;

Visto il quadro riepilogativo definito sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 commi 2., 3., 4., 5. e 6 e dell’art. 4 del D.M. 501/96, contenente la determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio Camerale ai sensi dell’art. 10 della legge 580/93 e relativa attribuzione;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

1.   di approvare l’unito quadro riepilogativo, relativo alla individuazione delle Organizzazioni cui spetta designare i Componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente:

-    la determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore di appartenenza;

-    la individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni che designano i Componenti del Consiglio Camerale nonché il numero dei Componenti che ciascuna di queste nomina;

-    la determinazione a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il Componente in Consiglio;

2.   di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 501/96.

L’Aquila, lì 23 ottobre 2003

Il presidente della giunta regionale

On. Giovanni Pace