La giunta regionale

Visto il Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto che l’art 4, paragrafo 4, del sopra citato Regolamento CE 1493/99 dispone che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda all’interno dello stesso stato-Membro;

Visto che l’art. 4 comma 6 del Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 stabilisce che ciascuna Regione o Provincia autonoma, in particolari situazioni locali, può limitare l’esercizio del diritto di reimpianto:

a)   sulla sola superficie oggetto dell’estirpazione;

b)   ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti ortograficamente difficili;

Vista che la D.G.R. n. 81 del 13.02.2001 (Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto vitivinicolo della Regione Abruzzo) nel punto 4.7 “Trasferimento di diritti di reimpianto” non ha limitato il trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti verso aziende ubicate in altre regioni italiane;

Considerato che diversi diritti di reimpianto, originati da vigneti estirpati nel territorio abruzzese vengono trasferiti ad aziende ubicate in territori viticoli di altre Regioni italiane;

Ritenuto opportuno di non impoverire il patrimonio viticolo regionale, in considerazione della naturale vocazionalità per le produzioni viticole di qualità posseduta da gran parte del territorio stesso;

Ritenuto altresì che la viticoltura, essendo l’attività agricola maggiormente rappresentativa del territorio regionale sia dal punto di vista economico-sociale che in termini di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, debba essere adeguatamente tutelata;

Ritenuto pertanto di dover modificare la disciplina sul trasferimento dei diritti di reimpianto detenuti dai viticoltori abruzzesi, limitandone l’esercizio al solo territorio regionale;

Preso Atto che il Direttore regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ne attestano la regolarità e legittimità;

A Voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

-    di limitare il trasferimento dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella regione Abruzzo al solo ambito del territorio regionale:

Sono fatti salvi i trasferimenti già richiesti ai Servizi Ispettorati dell’Agricoltura della Regione alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

-    di far pubblicare integralmente sul B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la presente deliberazione.