LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifiche attività turistico-alberghiere e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all’indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, ed infine, in relazione alle eventuali ulteriori attività ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle indicate nelle citate direttive;
Omissis
DELIBERA
1. di individuare, quale ulteriore attività ammissibile, oltre quelle già espressamente previste dal D.M. del 20.7.1998, la residenza di campagna (country-house) di cui all’art. 37 della L.R. 28.04.1995, n. 75 “Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere”;
2. di approvare le tabelle allegate contenenti i punteggi attribuiti alle aree, alle tipologie e agli interventi, ai sensi del D.M. 03.07.2000, per il bando turismo, con annesso l’elenco dei Comuni della Regione compresi nelle aree predette ai fini della formazione della graduatoria ordinaria e di quella speciale, alla quale viene destinato il 30% delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;
Omissis