LA giunta regionale
Vista la Legge 24.12.1993, n. 560, recante: “Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”;
Visto in particolare il comma 4° dell’articolo unico che attribuisce alle Regioni la competenza alla formulazione dei piani di vendita per rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75% del patrimonio vendibile nel territorio di ciascuna Provincia;
Vista la legge 30.04.1999, n. 136, recante: “Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”;
Preso atto che, con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 1055 del 15.03.1994 è stato approvato il piano di cessione di alloggi per la Provincia di L’Aquila;
Vista la Legge Regionale n. 76 del 19 dicembre 2001 recante “Norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” in base alla quale le ATER devono redigere ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare nella misura massima del 75% di cui alla Legge 560/93;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 68 del 22 febbraio 2002 con la quale è stato approvato il piano integrativo di vendita predisposto dall’ATER di L’Aquila in applicazione della citata L.R. 76/01;
Vista la successiva nota dell’ATER dell’Aquila con la quale è stato specificato che gli alloggi da porre in vendita, corrispondenti al 75% degli alloggi vendibili, risultano essere n. 2532 unità;
Preso atto che a seguito dell’approvazione del suddetto piano di vendita dell’ATER di L’Aquila la percentuale complessiva degli alloggi alienabili nella Provincia di L’Aquila risulta essere superiore alla percentuale del 75%;
Considerato che:
- la ratio che ha ispirato il legislatore regionale nella emanazione della L.R. 76/01 è quella di incrementare le cessioni da parte degli Enti gestori al fine di realizzare nuovi programmi per lo sviluppo del settore;
- la percentuale degli alloggi effettivamente venduti dagli Enti gestori degli alloggi, dal 1994 ad oggi risulta essere di gran lunga inferiore alla misura massima del 75%;
- i piani di vendita degli Enti gestori hanno natura essenzialmente programmatoria e che appare necessaria una verifica finanziaria dei piani di vendita stessa al fine di monitorare gli alloggi effettivamente venduti ed il riscontro della relativa percentuale sul totale del patrimonio immobiliare;
- è opportuno che gli Enti gestori regolamentino le modalità di cessione degli alloggi prevedendo in particolare il termine entro cui gli assegnatari inseriti nei piani di vendita debbono concludere il contratto;
Ritenuto pertanto, in linea generale, di poter autorizzare gli Enti gestori della Provincia di L’Aquila a programmare l’inserimento nei piani di vendita di ulteriori alloggi rinviando ad una verifica successiva la percentuale complessiva degli alloggi effettivamente venduti nell’ambito provinciale impegnando tuttavia l’Ente proponente a rimettere al Servizio Competente un piano di vendita redatto in ordine prioritario a cui il Comune attingerà nella prima fase per predisporre gli atti di cessione per i primi alloggi rientranti nella percentuale del 75%;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 05.04.2003 del Comune di Morino con la quale è stato chiesto alla Regione l’autorizzazione alla vendita di 49 alloggi ubicati Comune di Morino distinti in catasto:
al Fg 10 part. 71 rispettivamente sub 1,
al Fg 10 part. 201 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,
al Fg 10 part. 202 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12,
al Fg 10 part. 203 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,
al Fg 10 part. 205 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,
al Fg 10 part. 206 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,
al Fg 10 part. 734 rispettivamente sub 1/2/3,
al Fg 9 part. 1146 rispettivamente sub 2,
al Fg 9 part. 190 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,
al Fg 6 part. 414 rispettivamente sub 1/2;
Rilevato che:
- nella documentazione rimessa non si fa riferimento ai requisiti soggettivi dei potenziali acquirenti, nè ai diritti di coloro che attualmente conducono gli alloggi; gli uni e gli altri sono specificatamente esplicitati nell’art. 1, Legge 560/93 e non sono derogabili;
- tali condizioni vanno poste quali prescrizioni perché dettate dalla normativa nazionale in modo tassativo;
Ritenuto con le specificazioni che precedono di poter aderire alla richiesta di integrazione del piano vendita degli alloggi nel Comune di Morino invitando l’Ente a far conoscere con cadenza trimestrale gli alloggi effettivamente venduti;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che ha espressamente posto in capo alla Giunta Regionale - art. 4, punto b) - la competenza ad adottare programmi di rilevante interesse regionale;
Dato atto che:
- il Direttore Regionale dell’Area “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con l’apposizione della firma in calce al provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
delibera
la premessa è parte integrante del presente deliberato
- di integrare, per i motivi di cui in premessa, il piano di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per la Provincia di L’Aquila nel senso di inserirvi n. 49 alloggi di proprietà del Comune di Morino di cui al piano di vendita approvato con delibera consiliare n. 12 del 05.04.2003;
- che la cessione dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto prescrive l’art. 1 della Legge 31 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni, senza deroga alcuna;
- di impegnare il Comune di Morino:
- a trasmettere trimestralmente alla Competente Direzione la situazione degli alloggi effettivamente venduti;
- a rimettere altresì un piano di vendita redatto in forma prioritaria a cui il Comune attingerà nella prima fase per predisporre gli atti di cessione per i primi alloggi rientranti nella percentuale del 75%;
- a disciplinare le modalità di cessione degli alloggi prevedendo che gli assegnatari inseriti nel piano di vendita debbono concludere il contratto di acquisto entro un termine prefissato, allo scadere del quale l’Ente integra il piano stesso con coloro che seguono nella graduatoria.