IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in aumento, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “A” della presente legge, per un totale pari a € 1.810.254.274,70 sia per la competenza che per la cassa.
2. Nel medesimo stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in diminuzione, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “B” della presente legge, per un totale pari a € 2.500.000,00 sia per la competenza che per la cassa.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in aumento, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “C” della presente legge, pari a € 1.829.993.349,16 per la competenza e ad € 1.830.826.849,16 per la cassa.
4. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in diminuzione, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “D” della presente legge, pari a € 22.239.074,46 per la competenza e ad € 22.239.074,46 per la cassa.
5. E’ approvato l’Allegato “E” della presente legge relativo al quadro generale riassuntivo della variazione del bilancio.
6. Le unità previsionali di base oggetto di variazione sono ripartite ai fini della gestione secondo quanto previsto negli elenchi dei capitoli contenuti negli allegati seguenti:
-
Allegato “F”:
Variazioni in aumento: parte Entrata;
-
Allegato “G”:
Variazioni in diminuzione: parte Entrata
-
Allegato “H”:
Variazioni in aumento: parte Spesa;
-
Allegato “I”:
Variazioni in diminuzione: parte Spesa.
7. L’“Elenco n. 1 di cui all’art. 13, comma 1, della L.R. 17 aprile 2003, n. 8, riguardante le “Spese obbligatorie iscritte nello stato di previsione della spesa a termini dell’art. 18 della legge di contabilità regionale” è integrato dai seguenti capitoli di spesa:
- 11208 denominato “Oneri riflessi a carico dell’Amministrazione su retribuzione del personale assunto a tempo determinato”, attribuito all’unità previsionale di base 02 01 005 denominata “Gestione delle risorse umane”;
- 11621 denominato “Quota associativa all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa”, attribuito all’unità previsionale di base 14 01 002 denominata “Riforma amministrativa e innovazione”.
8. L’Elenco dei capitoli di spesa su cui è possibile effettuare aperture di credito a favore dei responsabili della spesa” allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2003 è integrato dal capitolo di spesa 151430 denominato “Spese per il funzionamento del Servizio Idrografico e Mareografico per attività istituzionali di manutenzione e gestione sistemi dati climatici per funzioni trasferite”, upb 05 01 002 denominata “Prevenzione e riduzione rischio idrogeologico”.
9. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione delle partite in entrata e nella spesa riguardanti le assegnazioni e il riparto tra le Regioni delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale disposte dal CIPE, nonché le variazioni al bilancio necessarie alla regolarizzazione delle somme da riversare allo Stato a titolo di maggiori introiti irap degli anni precedenti.
10. L’unità previsionale di base 15 01 002 è ridenominata in “Fondi di riserva per l’utilizzo di risorse vincolate”.
11. Il capitolo di spesa 323600, denominato “Fondo per la rassegnazione di economie vincolate” è attribuito all’unità previsionale di base 15 01 002, denominata “Fondi di riserva per l’utilizzo di risorse vincolate”.
12. Il capitolo di spesa 323700, denominato “Fondo per la rassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui” è attribuito all’unità previsionale di base 15 01 002 denominata “Fondi di riserva per l’utilizzo di risorse vincolate”.
13. L’unità previsionale di base riferita all’autonomia e organizzazione del Consiglio Regionale 01 01 005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale” è incrementata dell’importo indicato nell’Allegato “H”.
14. Sulla base della normativa vigente, il Consiglio Regionale procederà ad adeguare il proprio bilancio.
15. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, gli Enti e le Aziende regionali destinatari di trasferimenti regionali modificati con la presente legge sono autorizzati ad apportare le modifiche necessarie nei propri bilanci di previsione.
16. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data
a L’Aquila, addì 19 novembre 2003
PACE